Controlli e liti

No al rimborso del credito Iva ceduto da società di comodo

Legittimo il diniego emesso nei confronti della società acquirente dell'importo

Nel caso in cui un credito Iva sia stato ceduto da una società non operativa (in perdita sistematica e rientrante nell’applicazione dell’articolo 30, legge 724/1994), è legittimo il diniego di rimborso emesso nei confronti della società acquirente del credito. A dirlo è la Ctp Milano 2589/5/2020 (presidente Giucastro, relatore Chiametti) che ha ritenuto infondata l’eccezione della cessionaria ricorrente di emanare uno specifico atto impositivo in capo alla società cedente non operativa.
La società ricorrente chiedeva a rimborso un credito Iva acquistato da un’altra impresa. Nel corso dell’istruttoria prodromica all’emissione del diniego, l’ufficio riscontrava che il credito chiesto a rimborso si riferiva ad annualità in cui la cedente non aveva superato il test di operatività (articolo 30, legge 724/1994). Per il Fisco, il mancato superamento del test di operatività e la mancata effettuazione da parte della cedente di operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo pari almeno a quello risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’articolo 30, avrebbe portato alla perdita del credito ceduto.
Secondo la Ctp Milano, l’eccezione sollevata da parte ricorrente circa la necessità di emettere un avviso di accertamento in capo alla cedente per contestare la non operatività della stessa è stata superata alla luce della disciplina civilistica della cessione del credito (articoli 1260 e seguenti del Codice civile), in particolare, al regime delle eccezioni opponibili al cessionario con le relative implicazioni in ambito fiscale.
La cessione, infatti, lasciando inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario. La disciplina civilistica della cessione del credito comporta la sussistenza di un contratto trilaterale tra cedente, cessionario e ceduto (debitore), secondo cui quest’ultimo può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, tra cui proprio quelle relative ai fatti modifivativi ed estintivi del rapporto ceduto, anche anteriori o posteriori al trasferimento stesso. Il cessionario subentra nella posizione del cedente e il debitore ceduto potrà opporre al primo tutte le eccezioni che potevano essere opposte al secondo. Tra di esse vanno certamente comprese anche quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto ceduto, tanto anteriori quanto posteriori al trasferimento.
Sul punto, è la stessa giurisprudenza (Cassazione 25491/2019 e 9842/2018) ad aver rilevato la solidarietà tra cedente e cessionario in caso di cessione di un credito, considerato che la cessione non determina un mutamento delle modalità e dei termini del rapporto da cui trae origine il credito ceduto.
Inoltre, la Ctp ricorda il principio generale secondo cui la cessione del credito non può determinare una modifica peggiorativa della situazione originaria del debitore ceduto.
Pertanto i giudici hanno rilevato la legittimità del diniego di rimborso opposto alla società cessionaria.

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