Diritto

Nel concordato la prescrizione decorre dall’esecutività del progetto di riparto

Il Tribunale di Roma ha chiarito che il termine decennale non parte dal decreto di omologazione

di Giuseppe Acciaro e Alessandro Danovi

La prescrizione dei crediti prevista dall’articolo 2935 del Codice civile non decorre dal decreto di omologazione del concordato ma soltanto dalla data in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione che ne prevede il pagamento. In virtù dell'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori e del principio della par condicio creditorum, i crediti concorsuali divengono quindi effettivamente esigibili soltanto a partire dal momento in cui vengono inseriti in un piano di riparto che ne preveda il pagamento. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con la sentenza del 2 febbraio 2021.

Il caso

Nel caso esaminato, era stato chiesto al Tribunale di dichiarare l’intervenuta prescrizione e l'inesigibilità di alcuni crediti per decorso del termine decennale (articolo 2946 del Codice civile) che, secondo la parte che aveva presentato il ricorso, avrebbe dovuto essere calcolato a partire dalla data di deposito del decreto di omologa del concordato. I creditori e i liquidatori giudiziali avevano invece chiesto il rigetto della domanda, contestando il decorso del termine di prescrizione ordinaria invocato dalla ricorrente.

L’esigibilità dei crediti

Il Tribunale di Roma ha innanzitutto evidenziato come l’articolo 168, comma 1 della legge fallimentare, dispone che dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso per l’ammissione al concordato e sino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L’articolo 184, comma 1 della legge fallimentare, prevede inoltre che, una volta ottenuta l'omologazione, il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori, sicché non è ammesso il pagamento dei debiti concorsuali al di fuori dei casi e delle modalità previsti dalla proposta.

Dal combinato disposto delle suddette norme, i giudici romani hanno concluso che:

- nel caso in cui il concordato si chiuda con un decreto di improcedibilità (per rinuncia alla domanda), di inammissibilità (per carenza di requisiti o mancata approvazione), di revoca della precedente ammissione o di rigetto della domanda di omologa cui non faccia seguito altra procedura concorsuale, i creditori possono immediatamente richiedere il pagamento o agire in giudizio per il soddisfacimento coattivo dei loro diritti;

- nel caso in cui il concordato si concluda con un decreto di omologazione, i creditori possono richiedere al debitore l'adempimento delle loro obbligazioni nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal piano e dalla proposta omologati.

Ebbene, i crediti concorsuali, pur se riconosciuti dalla debitrice e non contestati per ammontare e collocazione, divengono effettivamente esigibili soltanto a partire dal momento e nella misura in cui siano inseriti in un piano di riparto che ne preveda il pagamento.

La decorrenza della prescrizione

I giudici romani hanno quindi stabilito che la prescrizione prevista dall’articolo 2935 del Codice civile «comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nel caso di specie, il termine per la riscossione dei crediti concorsuali non può farsi decorrere dal deposito del decreto di omologazione, come pretende la ricorrente, ma soltanto dal giorno in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione (parziale o finale) che ne preveda il pagamento». La prescrizione dei crediti concorsuali sarebbe dunque potuta essere dichiarata soltanto se gli stessi fossero stati inseriti dai liquidatori in un piano di riparto da oltre dieci anni, non rilevando la data del decreto di omologazione.

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