Adempimenti

Regole Iva, accise ed extra-tributarie ancora valide

La direttiva Iva si applica alle verifiche a posteriori o per le prove di trasporto

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Il principio di libera circolazione delle merci viaggianti vale per i dazi e vale altresì, e nella medesima logica, anche per Iva e accise, oltre che per le regole extra tributarie valide per l’immissione in consumo delle merci, come ad esempio le clausole di conformità, le regole di etichettatura o di certificazione. In questo senso, l’Accordo di recesso è netto nel regolare questi contesti, oggi oggetto di armonizzazione unionale e, domani, post Brexit, regolato da discipline parallele e autonome, UE e UK.

Sul lato Iva, ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si applica infatti la direttiva Iva 2006/112/CE, purché la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione. Non solo: la medesima direttiva si applica per ancora cinque anni dopo la fine del periodo di transizione ai diritti e agli obblighi del soggetto passivo in relazione a operazioni che presentino un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro effettuate prima della fine del periodo di transizione. Ciò significa che, non solo l’Iva intraunionale si applica alle merci in transito, ma il medesimo quadro applicativo, anche ad esempio per le verifiche a posteriori o per la valutazione delle prove di trasporto, è quello al quale riferirsi per la valutazione di queste spedizioni che, pur superando la dogana, devono essere trattate nel perimetro dell’attuale non imponibilità propria delle cessioni intra UE.

Ad identico risultato, poi, si giunge valutando i movimenti di beni sottoposti ad accisa, che ancora a mente dell’Accordo di recesso devono fare riferimento alla direttiva Accise n. 2008/118/CE, che si applica ai movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa e dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro o viceversa, purché il movimento abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si sia concluso dopo la fine del periodo di transizione. Ovviamente, per le prove la presenza di un movimento controllato con e-AD rende molto più semplice l’adempimento per gli operatori.

Da ultimo, si devono invece richiamare le disposizioni dell’articolo 41 dell’attuale Accordo di recesso, che fissa un ulteriore rilevante principio in materia extra-tributaria basato su una sorta di mutuo riconoscimento per cui una merce che è compliant alle regole vigenti oggi nell’UE o in UK potrà nel 2021 essere liberamente ceduta nei due territori. In altre parole, ogni bene legalmente immesso sul mercato in uno dei due sistemi prima della fine del periodo di transizione potrà essere messo ulteriormente a disposizione o in commercio sul reciproco mercato e ivi circolare fino a raggiungere l’utilizzatore finale.

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