Controlli e liti

Sentenza nulla se l’indirizzo Pec del difensore è sbagliato

Contraddittorio non costituito correttamente: l'assenza è giustificata secondo la Ctr Lazio 1338/5/2020

di Antonino Porracciolo

La Ctr deve rimettere le parti innanzi alla Ctp se la segreteria di quest’ultima, nel comunicare la data di differimento dell’udienza, ha sbagliato a scrivere l’indirizzo Pec del difensore che poi, a causa dell’errore, non ha partecipato all’udienza in cui la controversia è stata decisa. È quanto emerge dalla sentenza della Ctr Lazio 1338/5/2020 (presidente Reali, relatore Lepore), pubblicata il 18 maggio scorso.

La controversia scaturisce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a imposte dirette. Nel primo grado, la Ctp, accogliendo la richiesta di rinvio presentata dal difensore del contribuente, aveva differito l’udienza di trattazione del procedimento.

Successivamente, la segreteria della commissione tributaria, nel comunicare tramite Pec la data della nuova udienza al ricorrente non comparso, aveva digitato in maniera errata l’indirizzo del difensore della stessa parte, avendo aggiunto una lettera inesistente in quello corretto. All’udienza di rinvio, la Ctp, in assenza di un rappresentante del contribuente, respingeva il ricorso.

Contro la sentenza ha presentato appello la parte privata, lamentando la violazione del contraddittorio giacché la causa era stata decisa senza la presenza del suo difensore. L’agenzia delle Entrate ha invece dedotto che la segreteria della Ctp non era tenuta a comunicare il differimento dell’udienza, affermando, comunque, la legittimità dell’avviso di accertamento.

Nel decidere l’impugnazione, il collegio di secondo grado osserva che, a causa dell’errore di scrittura dell’indirizzo della Pec, e tenuto conto dell’assenza del difensore del ricorrente all’udienza di rinvio, il rapporto processuale del giudizio di primo grado non era stato correttamente formato.

Sul punto, la commissione richiama l’articolo 59 del Dlgs 546/1992 (articolo intitolato «Rimessione alla commissione provinciale»), che alla lettera b) del comma 1 prevede che la Ctr deve rimettere la causa alla Ctp quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato. Così il giudice d’appello ha annullato la sentenza impugnata e rimesso le parti innanzi alla commissione provinciale.

La decisione della Ctr è conforme alle norme sul processo tributario contenute nel Dlgs 546 del 1992, che all’articolo 31 («Avviso di trattazione») dispone, al comma 1, che la segreteria della Ctp dia comunicazione alle parti costituite della data di trattazione della controversia, aggiungendo, al successivo comma, che uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Quindi, anche l’assenza legittima di una delle parti, se determina il rinvio dell’esame del ricorso, impone alla segreteria della commissione di effettuare gli avvisi relativi al differimento della trattazione. Di conseguenza, se tale adempimento viene omesso e in nessuna delle successive udienze compare la parte che aveva diritto alla comunicazione, la sentenza è nulla per la violazione dell’integrità del contraddittorio, il che impone alla Ctr - come ha fatto quella del Lazio - di rimettere le parti innanzi al primo giudice.

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