Contabilità

Check list sulle passività connesse all’epidemia

I fatti successivi alla chiusura del bilancio confluiscono generalmente nella nota integrativa

ADOBESTOCK

di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Lo slittamento a 180 giorni del termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 - prevista dall’articolo 106 del decreto legge 18/2020 - dà alle aziende più tempo per avere un quadro degli impatti derivanti dalle misure restrittive varate dal Governo per contenere l’emergenza Coronavirus. Ad agevolare le procedure di predisposizione e verifica del bilancio, specialmente in questo delicatissimo momento storico, vi sono le check list di Assirevi, naturalmente da adattare all’odierno scenario di riferimento in continua evoluzione.

Le liste che interessano la maggioranza degli operatori sono quelle relative ai principi di redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato per l’anno 2019, disponibili dal 12 febbraio 2020, che da sempre rappresentano un validissimo strumento di sintesi e recap non solo per i revisori ma anche per chi è direttamente coinvolto nel processo di redazione del bilancio.

Partendo da qui, è certamente necessario riflettere su alcuni aspetti di immediato impatto sui conti da chiudere, ragion per cui il maggior termine dei 180 giorni può consentire alla società di avere una definizione più puntuale degli impatti derivanti dalle misure restrittive adottate dal Governo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria come vuole l’Oic 29.

Pertanto, perché il bilancio rappresenti in maniera veritiera e corretta il reale andamento sociale si dovrà valutare non solo quelle passività che sono definibili come certe, ma anche il corretto trattamento di quelle definite come potenziali. Le passività potenziali, così come definite dagli Oic, sono quelle passività connesse a situazioni già esistenti alla data del bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro e il cui avverarsi o meno non ricade nell’ambito del controllo della società.

Naturalmente, calandoci nella realtà odierna, è plausibile riflettere sull’opportunità di procedere a valutazione di questo genere soprattutto per le aziende con produzione delocalizzata in Cina, luogo in cui il Covid19 è apparso verso la metà del mese di dicembre dello scorso anno. Conoscendo ad oggi la reale espansione a livello mondiale del coronavirus, però, non è inverosimile classificare questa circostanza come una passività di probabile accadimento, meritevole quindi di accantonamento al fondo rischi già a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

I principi contabili prevedono che le uniche passività obbligatoriamente da iscrivere siano quelle probabili, quelle invece solo possibili dovranno essere illustrate in nota integrativa. Delle passività probabili sarà però possibile iscrivere solo quelle che possono essere attendibilmente stimate; se invece l’onere non dovesse essere stimabile, situazione poco frequente nella prassi, non sarà comunque possibile fare alcun accantonamento, ma ci si limiterà a inserire adeguate informazioni in nota integrativa.

Il principio contabile Oic 31 suggerisce inoltre che l’entità dell’accantonamento ai fondi sia misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.

In contropartita alle passività iscritte per effetto del coronavirus, vi è altresì da valutare la necessità/opportunità di una rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nell’articolo 1 commi 696-704 della legge 160/2019, legge di Bilancio 2020, con riferimento all’esercizio in corso.

LA CHECK LIST
1. Continuità aziendale

In presenza di fatti che possono incidere sulla continuità aziendale, bisogna verificare che:
la nota integrativa fornisca le informazioni relative a:
- fattori di rischio;
- assunzioni effettuate e incertezze identificate;
- piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
siano state esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le possibili ricadute sulla continuità aziendale
gli amministratori, nella redazione del bilancio d’esercizio, abbiano considerato l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale

2. Dopo la chiusura
Per i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che hanno effetto sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio va verificato che:
siano stati rilevati in conformità al postulato della competenza
siano stati illustrati nella nota integrativa i fatti successivi rilevati ma non indicati nei prospetti quantitativi di bilancio
nell’illustrazione dei fatti rilevanti sia stata fornita la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, o le ragioni per cui l’effetto non è determinabile

3. La proroga
Alla luce del decreto legge 18/2020 (in vigore dallo scorso 17 marzo), all’articolo 106, per tutte le società è possibile approvare i bilanci entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio, senza avvalersi dei casi particolari stabiliti dal Codice civile.
Bisogna inoltre controllare che il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di avvalersi di tale maggior termine di 180 giorni ai sensi del decreto legge per l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

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