I temi di NT+Agricoltura

Per l’agriturismo vietata la ristorazione ma consentito il pernottamento

L’impatto dei recenti decreti e le norme agricole contro le calamità

di Gian Paolo Tosoni

L’agricoltura soffre come altri settori del blocco della circolazione delle persone e dei mezzi per effetto del coronavirus, ed è stata attenzionata dal legislatore sia con il Dpcm 11 marzo 2020 che con il Dl 9 del 2 marzo 2020 relativo quest’ultimo alla prima zona rossa (comuni lombardi della provincia di Lodi e Vo di Padova).
Il Dpcm dell’11 marzo 2020 sospende le attività commerciali al dettaglio ad eccezione dei prodotti alimentari e di prima necessità, nonché le attività dei servizi di ristorazione.
Il settore agricolo è coinvolto per le attività di agriturismo e per la vendita diretta (articolo 4, Dlgs 228/2001) di prodotti ottenuti prevalentemente sul fondo nei confronti di consumatori finali.
Il decreto prevede espressamente che le attività agricole e (ovviamente) quelle zootecniche e di trasformazione agroalimentare possano essere svolte.

La vendita diretta svolta dagli agricoltori riguarda prevalentemente prodotti alimentari e per questi non vi è alcuna sospensione della attività . Si potrebbe porre il problema del florovivaismo con vendita diretta di piante e fiori. A nostro parere, se la vendita diretta al consumatore non assume la forma della vendita al dettaglio trattandosi di prodotti raccolti sul campo e quindi nel luogo di produzione potrebbe essere non sospesa come avviene per la vendita a un normale cliente grossista. Ma questa situazione è, comunque, in contrasto con le disposizioni di cui al Dm 9 marzo 2020 che vietano lo spostamento delle persone all’interno del territorio nazionale se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Ci potrebbe essere l’eccezione delle attività connesse ai servizi di pompe funebri, attività consentita dall’allegato 2 del Dpcm 11 marzo 2020. In generale se l’impresa agricola per la vendita della propria produzione gestisce un punto vendita al dettaglio, può svolgere l’attività solamente per la vendita dei soli prodotti alimentari e non per i prodotti florovivaistici.

L’agriturismo
Per l'agriturismo il decreto vieta rigorosamente la attività di ristorazione. Invece non è vietata la attività di prestazione del pernottamento. Infatti ci potrebbero essere degli ospiti stranieri impossibilitati a tornare a casa.

Nell’ambito di questa attività simile a quella alberghiera riteniamo che non sia vietata la fornitura di pasti ai clienti che pernottano, fatte salve le regole igienico sanitarie come la distanza tra gli ospiti di almeno un metro.

Si ricorda che per le attività agrituristiche che operano in tutto il territorio dello Stato, rientrando nel settore turistico alberghiero, l’articolo 8 del Dl 9/2020 ha sospeso fino al 30 aprile 2020 i seguenti termini:

versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato;

i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono posticipati al 31 maggio 2020 senza applicazione degli interessi.

La ex zona rossa
Il decreto legge 9/2020 introduce due importanti agevolazioni (si veda Il Sole 24 Ore del 4 marzo 2020) per la precedente zona rossa. La prima riguarda la tutela dei prodotti agroalimentari precisando che costituisce pratica commerciale sleale e come tale sanzionata (da 15.000 a 60.000 euro), la richiesta di certificazione riferita a Codiv-19 che avrebbe penalizzato oltremodo le produzioni provenienti dalla zona rossa.

In secondo luogo la norma prevede l'erogazione di mutui a tasso zero per la durata fino a quindici anni a favore delle imprese agricole che hanno subito danni (ad esempio il salto delle semine di mais per carenza di lavoratori); i mutui sono destinati alla estinzione dei debiti bancari. Questa seconda agevolazione potrebbe ora essere riproposta per tutto il territorio nazionale.

L'esenzione del reddito agrario e dominicale
In presenza di calamità l’agricoltura usufruisce di agevolazioni fiscali a regime che però nella fattispecie non appaiono formalmente appropriate. L’articolo 31 del Tuir dispone che in presenza di perdite per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo, il reddito dominicale e il reddito agrario per l’anno in cui si è verificata la perdita si considerano inesistenti. Il coronavirus nella zona rossa del lodigiano per effetto della rigorosa sospensione delle attività ha impedito la fornitura delle sementi e la circolazione delle macchine agricole operatrici e ciò può aver compromesso le semine. Dire che questa gravissima epidemia sia un evento naturale relativo alla produzione agricola non è pertinente ma gli effetti sono identici (il legislatore del Testo Unico non poteva certo pensare un fenomeno inimmaginabile come questo). Incrociando le dita potrebbe succedere che le imprese agricole con forte produzioni di ortofrutta non trovino la manodopera per la raccolta. Guardando alla sostanza l’esenzione dei redditi fondiari di cui all'articolo 31 potrebbe essere quindi applicata.