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Debiti Pa verso imprese e professionisti: gli enti locali possono sfruttare le anticipazioni di liquidità

Il Dl 104 offre una seconda chance per saldare i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 che siano certi, liquidi ed esigibili

di Ettore Jorio

Una sorpresa non sorpresa nel decreto Agosto (Dl 104/2020). Essa è rappresentata dalla seconda opportunità offerta agli enti locali (alle aziende del Ssn non più!) di potere usufruire delle anticipazioni di liquidità per saldare i loro debiti. Quelli commerciali e iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019, quindi certi, liquidi ed esigibili. Lo si potrà fare (articolo 55) dal 20 settembre a tutto il 9 ottobre con le stesse modalità utilizzate nella prima manche che offriva la medesima opportunità - scandita dagli articoli 115, 116 e 118 del Dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 - agli enti che lo avessero specificatamente richiesto entro e non oltre il trascorso 7 luglio.

Confermata la disponibilità del fondo di 12 miliardi, di cui all’anzidetto articolo 115, al netto delle anticipazioni di liquidità concesse agli originari richiedenti entro il 24 luglio scorso. Gli unici, questi ultimi, ad essere esclusi da una eventuale reiterazione dell’istanza, funzionale a generare la somma da redistribuire ai richiedenti che si rendessero all’uopo attivi entro il prossimo 23 ottobre.

A ben vedere, una occasione favorevole sia per i Comuni, pieni zeppi di residui passivi riguardanti forniture, di beni e servizi, e prestazioni professionali impagate da anni, che per i creditori, molti dei quali con debiti fiscali e previdenziali di entità e alcuni dei quali a rischio di default. Dunque, anche un buona chance per il fisco e l’Inps (ma anche l’Inail) di fare cassetto e per i creditori di godere di una buona boccata d’ossigeno.

Il problema che, tuttavia, rimane in vigenza, anche al fine di valutare preventivamente l’esito dell’iniziativa di fine estate e inizi d’autunno, è quello di capire i perché del flop di quella precedente tanto da indurre al legislatore dell’emergenza di reiterarla.
Una ricerca che ha motivo di essere approfondita sulle cause che hanno determinato il generico rifiuto della platea delle autonomie locali, soprattutto se messo in relazione ai successi registrati in occasione delle trascorse anticipazioni di liquidità, cui ha dato l’avvio il Dl 35/2013, implementato con i Dl 66/2014 e 78/2015.

Al riguardo, non si comprende, infatti, il fallimento della appena precedente iniziativa, oggi reiterata, rifiutata dagli enti potenzialmente beneficiati tanto che gli stessi hanno avuto modo di perfezionare la domanda entro il 7 luglio scorso per un valore complessivo di meno di 2 miliardi, al lordo delle richieste pervenuti dalle Regioni in favore dei loro sistemi sanitari regionali.

Tra le domande che si pongono all’attenzione dello scrutatore, ne emergono prevalentemente due. Forse che hanno inciso su ciò le sentenze della Corte costituzionale (su tutte 18/2019 e 115/2020) e le deliberazioni delle Sezioni di controllo della Campania e della Calabria che hanno detto un «no» ampiamente sanzionato all’uso distorto delle anticipazioni? Ciò nonostante che quelle di cui al Dl 34/2020 fossero godibili anche dai comuni dissestati e in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto)?
E ancora. Oppure l’accesso è stato segnatamente condizionato dal peso delle garanzie imposte agli enti richiedenti a tutela della liquidità occorrente a fare fronte puntualmente al pagamento dei ratei di ammortamento trentennale?

C’è motivo di supporre che siano stati entrambi i motivi a dissuadere i richiedenti.
Le indicazioni di rigido trattamento sostenuto dal giudice delle leggi e il compito istituzionale del debitore di valutare e decidere il ricorso alle anticipazioni a fronte dell’onere di individuare misure di contenimento ovvero di maggiore entrata da destinare alla restituzione rateizzata della somma ricevuta a titolo di anticipazione hanno avuto la meglio. Soprattutto, l’onere di autoimporsi un blocco del turnover pluriennale ha fatto sì che in tanti alzassero bandiera bianca.