Adempimenti

Torri eoliche, le corti di merito seguono la Cassazione

L'irrilevanza catastale ormai assimilata dalle Commissioni tributarie

di Guido Martinelli e Maria Serpieri

Con una serie di ordinanze pubblicate tra settembre e novembre dello scorso anno la Cassazione ha definito il corretto inquadramento catastale delle torri degli impianti eolici nel contesto normativo risultante dalle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 21, della legge 208/2015 («norma imbullonati»).

La Suprema Corte (tra le 16 ordinanze si segnalano le n. 20726, 21460, 21286, 25405, 26172, 27029/20) ha, anzitutto, respinto la tesi della natura “costruttiva” delle torri propugnata con le circolari delle Entrate 2/E/2016 e 27/E/2016 e dalla Direzione centrale catasto con la nota prot. 60244/2016, sulla base delle quali gli Uffici del territorio avevano sistematicamente rettificato, dal 2016, le rendite proposte dagli operatori del settore eolico con i Docfa di scorporo “imbullonati”, re-inserendo la torre tra gli elementi valutati ai fini della stima diretta degli impianti eolici. Detta prassi è stata espressamente censurata dai giudici di legittimità in quanto incentrata su valutazioni aprioristiche ed estranee alla ratio agevolativa della norma imbullonati.

Ma l’intervento della Suprema Corte va oltre avendo qualificato le torri come componenti attive ed essenziali degli impianti eolici, ricadenti nella nozione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo» esclusi dalla valorizzazione ai sensi della norma imbullonati. Ciò anche alla luce della documentazione tecnico-scientifica (pareri pro-veritate) depositata nei giudizi di merito dalla Società produttrice di energia eolica.

È importante evidenziare che l’indirizzo dei giudici di legittimità è già stato recepito dalle Commissioni tributarie. In particolare, tra le varie la Ctr Campania - Napoli con alcune recenti sentenze (5701/6/2020, 5702/6/2020, 5703/6/2020), nell’affermare la natura impiantistica e la conseguente sterilità catastale della torre anche in quanto elemento privo di autonomia funzionale e reddituale, ha espressamente richiamato le ordinanze della Cassazionee. Del pari, la Ctr Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza 5855/4/2020, nel confermare la correttezza dello scorporo effettuato dalla società con riferimento all’elemento torre, ha analiticamente richiamato i principi affermati dalla Suprema Corte, assunti come nucleo centrale della motivazione della sentenza in esame.

Non mancano analoghe recenti pronunce nella giurisprudenza delle Commissioni di primo grado: la Ctp di Catanzaro, ad esempio, ha già emesso numerose sentenze favorevoli agli operatori del settore anche sulla base dell’orientamento espresso dai giudici di legittimità (Ctp Catanzaro 1282/2/2020, 1472/2/2020, 1325/2/2020).

L’intervento della Suprema Corte pone le basi per la definizione del conflitto interpretativo tra gli operatori del settore eolico e l’agenzia delle Entrate in merito alla irrilevanza catastale della componente torre. Viene così confermato il prevalente filone interpretativo della giurisprudenza di merito, che già da tempo aveva riconosciuto la sterilità catastale di tale elemento – nel contesto normativo post-imbullonati – in ragione della sua oggettiva natura impiantistica.

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