Imposte

Aliquota Iva agevolata sui dispositivi medici se riconosciuti dalle Dogane

La risposta a interpello 607: decisivi parere tecnico e classificazione di Adm. La risposta 610 nega l’imposta al 4% sulle clip endoscopiche

di Francesco Capri e Francesco Manfredi

Per l’applicazione di un’aliquota agevolata per i dispositivi medici è decisivo il parere tecnico e la classificazione dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), che, in materia, ha esclusiva competenza. La risposta a interpello 607/2020 dell'agenzia delle Entrate interviene nuovamente sull’annoso tema delle aliquote Iva per i dispositivi medici. In questo caso l’istante ne elenca un nutrito numero di tipologie, specificando che sono regolarmente provviste di marcatura CE (a titolo esemplificativo, lavanda ed ovuli vaginali, siringhe contenenti soluzione a base di acido ialuronico con diverse funzioni e trattamenti), per un totale di ben dieci prodotti.

L’istante precisa subito che ha richiesto, in via preventiva, il parere tecnico all’agenzia delle Dogane e Monopoli per poter conoscere la loro giusta classificazione doganale. Infatti, come già ribadito nel precedente interpello 507 del 10 dicembre 2019, il criterio distintivo ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta è quello dell’individuazione della corretta categoria merceologica, di esclusiva competenza dell’Adm. Tutti i primi nove prodotti descritti dall’istante, essendo compresi nella voce doganale 3004 quali «Medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici», risultano assoggettabili al 10 per cento.

La legge 145/2018 ha infatti fornito un’interpretazione autentica che inserisce tra i beni assoggettabili al 10% «anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata». Tale intervento si era reso necessario, dal momento che esistevano prodotti che, seppure classificati, in base alla nomenclatura doganale, quali prodotti farmaceutici e medicamenti, in realtà erano commercializzati come dispositivi medici, comportando quindi un’obiettiva condizione di incertezza.

Il quesito però, in realtà, verte soprattutto sull’esistenza di un decimo prodotto per il quale l’istante non ha ancora acquisito il preventivo parere tecnico all’Adm. Si differenzia da uno degli altri esclusivamente per la posologia, e, in ragione di questo fatto, ritenuto del tutto assimilabile al prodotto “gemello”. L’Ufficio, con riferimento ai primi nove prodotti, conferma integralmente le conclusioni cui era pervenuto l’istante, mentre non si pronuncia sul prodotto “gemello” in assenza del parere tecnico dell’Adm ribandendo che esso sia dirimente.

Le clips endoscopiche

La risposta a interpello 610/2020 dell'agenzia delle Entrate interviene in merito alla corretta applicazione dell’aliquota Iva delle clips endoscopiche. In questo caso l’Ufficio nega la possibilità di applicare l’aliquota agevolata al 4% in quanto destinati a pazienti sottoposti ad indagini di natura endoscopica, qualora necessari, o in conseguenza di manovre chirurgiche e pertanto per episodi occasionali e temporanei e non a pazienti con menomazioni funzionali permanenti. In ultimo l’agenzia sottolinea l’assenza di un parere tecnico dell’Adm, in altri casi acquisito dallo stesso Ufficio, quale possibile motivo di revisione del parere in relazione alla corretta qualificazione merceologica.

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