Imposte

Auto per disabili, Iva al 4% anche se la documentazione arriva in ritardo

Nell’interpello n. 69/2021 riconosciuta l’applicazione retroattiva per l’acquisto di un veicolo per disabili entro l’anno

di Francesco Capri e Daniela Stefani

Sui veicoli adattati per disabili l’Iva 4% è applicabile entro l’anno dalla vendita, dimostrando che già al momento dell’acquisto si era in possesso dei requisiti di legge.
Così l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 69 del 1° febbraio 2021 al quesito di un contribuente che, avendo acquistato un veicolo con Iva al 22%, ha presentato in un secondo momento la documentazione attestante la disabilità, chiedendo al rivenditore il rimborso della maggior Iva. L’Agenzia risponde che se l’acquirente assolve il proprio onere probatorio in un momento successivo all’acquisto, ma comunque entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, il rivenditore ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione. Decorso l’anno, come è avvenuto nel caso di specie, la nota di variazione non può più essere emessa.

Le agevolazioni per i disabili

Risposta ineccepibile, conforme al chiaro dettato dell’articolo 26 Dpr 633/72 e da ritenersi quindi estensibile a qualunque aliquota Iva agevolata: l’articolo 26 terzo comma permette infatti di rettificare entro l’anno la fattura che indica un’Iva superiore a quella reale. Nel caso di specie, si trattava della riduzione al 4% dell’Iva sull’acquisto e l’adattamento dei veicoli (nonché sui ricambi e la manutenzione delle parti adattate) per disabili, che dipende dal tipo di invalidità accertata, come risultante dal relativo verbale che deve espressamente richiamare uno dei casi previsti dalla legge: se indica “Persona con ridotte o impedite capacità motorie” (legge 449/1997) le agevolazioni fiscali spettano a condizione che il mezzo sia appositamente adattato al trasporto di persone disabili o alla guida da parte di disabili; se invece viene attestato “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento” o “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni” (ipotesi previste dalla legge 388/2000) il veicolo gode dell’agevolazione fiscale anche se non appositamente adattato e se l’acquisto viene fatto dal disabile o dai familiari di cui è fiscalmente a carico.

In particolare, l’aliquota 4% si applica ai seguenti veicoli, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 3 legge 104/92): motocarrozzette, autovetture, autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici. Per gli autoveicoli vale il limite di cilindrata fino a 2.000 c.c. se a benzina o ibrido, a 2.800 se diesel o ibrido, e di potenza max 150 kW se elettrici. L’acquirente deve essere il disabile o i familiari di cui è fiscalmente a carico. L’Iva al 4% è estesa alle prestazioni delle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei medesimi soggetti.Ovviamente i requisiti, anche se dimostrati in epoca successiva (ma entro l’anno) per chiedere la nota di variazione, devono sussistere già al momento dell’acquisto.

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