Imposte

Iva ridotta per dispositivi medici e integratori: decide il parere delle Dogane

Secondo gli interpelli da 269 a 272 è determinante la nomeclatura a fini doganali

di NT+ Fisco

Il parere dell’agenzia delle Dogane decide se un dispositivo medico o un integratore alimentare possono avere l’aliquota ridotta al 10 per cento. Con le quattro risposte a interpello da 269 a 272, pubblicate il 25 agosto, le Entrate confermano l’orientamento secondo cui l’inquadramento doganale risulta determinante a fini Iva.

Dispositivi medici
La risposta 271 e la risposta 272 riguardano dispositivi medici. L’agenzia delle Entrate ribadisce l’aliquota dipende dalla nomenclatura combinata doganale (allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio).

Diventa determinante, perciò, il parere dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, nella cui competenza esclusiva rientra la classificazione merceologica di un prodotto. È un principio che le Entrate avevano già affermato nel 2010 (circolare 32/E, par. 9) e che ora viene ribadito: tant’è vero che le Entrate danno disco rosso all’Iva ridotta per due dispositivi medici indicati nell’interpello 271 e privi del parere delle Dogane.

Si legge infatti nella risposta: «Per quanto riguarda “Alfa gel” e “Alfa light”, per il quale il Contribuente non ha chiesto il relativo parere tecnico all’Adm, la scrivente non è in grado di pronunciarsi e, dunque, non si producono gli effetti propri dell’interpello. Tuttavia, per tali prodotti l’Istante potrà presentare una nuova istanza di interpello, corredata dal relativo parere di accertamento tecnico rilasciato dall’Adm, che valuti anche l’eventuale autonomia funzionale del prodotto stesso».

Ricordiamo che la possibilità di applicare l’Iva del 10% ai dispositivi medici discende dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva, che cita «medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale». A chiarire la portata di questa norma era intervenuta la legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 3, legge 145/2018) precisando che rientrano nel numero 114) «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)».

Integratori alimentari
Il discorso parte da premesse diverse ma arriva alla stessa conclusione con la risposta 269 e la risposta 270 riferite agli integratori alimentari. Questi ultimi, ricorda l’Agenzia, «non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota Iva ridotta in quanto non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto Iva». Quando hanno beneficiato dell’Iva ridotta è sempre stato in virtù di un parere delle Dogane che ne hanno analizzato la composizione.

Ricordano le Entrate: «La cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota Iva ridotta solo nel caso in cui i loro componenti fossero stati riconducibili - in base al parere dell’Adm - ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto Iva, cui consegue l’applicazione dell’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento».

La risposta 270, in particolare, concede l’Iva ridotta a un complemento alimentare. La 269 riguarda alcuni prodotti finiti (polveri o barrette nutrizionali) che sono un mix di diversi prodotti naturali o superfood, ognuno dei quali classificato a livello doganale in modo tale da poter beneficiare dell’aliquota ridotta (ad esempio, nella voce 1086 Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao): la conseguenza è che anche il prodotto finito può beneficiare dell’Iva al 10 per cento.

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