I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 27 gennaio al 5 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Fatturazione

Dpcm 12 dicembre 2020, GU 2 febbraio 2021, n. 27
Fatturazione automatica: utilizzo della piattaforma PagoPa in caso di pagamenti elettronici
Sono state emanate le regole per l'utilizzo della piattaforma pagoPa per facilitare e automatizzare i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati – tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri – in caso di pagamenti elettronici (ossia, effettuati tramite utilizzo di carte di debito, carte di credito, carte prepagate o altre applicazioni che consentono di eseguire bonifici o, ancora, «tramite altri sistemi di pagamento messi a disposizione presso punti vendita presenti sul territorio nazionale»).
Il decreto stabilisce le regole tecniche del servizio di fatturazione automatica di cui all'articolo 5, comma 6-sexies, Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
Il provvedimento consente la realizzazione di un sistema centralizzato in grado di semplificare lo scambio di informazioni fra i soggetti coinvolti in una transazione commerciale che prevede l'emissione della fattura elettronica.

Iva/Lotteria degli scontrini

Provvedimento agenzie delle Entrate e delle Dogane e Monopoli 29 gennaio 2021, n. 32051/RU
Regole di partecipazione, individuazione dei pagamenti ammessi e dei premi
Il provvedimento stabilisce le regole per partecipare alla lotteria degli scontrini, i pagamenti ammessi alle estrazioni e i premi in palio sia per i consumatori che per i negozianti.
La partenza del 1° febbraio 2021 permette di assegnare biglietti virtuali che consentono di vincere premi in favore di chi acquista beni e servizi di almeno un euro pagati esclusivamente con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata) presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per ogni corrispettivo valido, pagato quindi in modalità cashless, il Sistema lotteria genera un numero di biglietti virtuali. Sono esclusi dalla lotteria degli scontrini gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produce un biglietto virtuale per ogni importo speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Dopo l'estrazione dei biglietti vincenti, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbinerà il codice lotteria, associato al biglietto estratto, al codice fiscale dell'acquirente e alla partita Iva dell'esercente risultati vincitori.
I premi sono assegnati sia agli acquirenti sia agli esercenti.
La prima estrazione è prevista per l'11 marzo 2021: l'estrazione mensile è di 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 euro a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Le estrazioni mensili verranno effettuate, a regime, ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi del mese precedente. Le estrazioni settimanali di 15 premi da 25.000 euro per il cliente e 15 premi da 5.000 euro per l'esercente si aggiungeranno a giugno 2021 e quella annuale dal prossimo anno, che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.
Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale, rispettivamente nella settimana, nel mese e nell'anno indicati nel calendario delle estrazioni, disponibile sul sito istituzionale dell'agenzia delle Dogane e nell'area pubblica del Portale lotteria.
La comunicazione delle vincite avviene tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al momento dell'iscrizione al Portale lotteria (per gli esercenti, all'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, Ini-Pec). In assenza di una Pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione segnala l'obbligo per il vincitore di recarsi, entro 90 giorni, presso l'ufficio dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. La vincita è pagata dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Iva/Accordo Brexit

Risoluzione agenzia delle Entrate 1 febbraio 2021, n. 7/E
Ammessa l'identificazione diretta per i soggetti UK
A partire dal 1° gennaio 2021, agli scambi commerciali con il Regno Unito, a seguito del suo recesso dalla Ue ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), si applicano le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi terzi.
Secondo la normativa Iva, il soggetto non residente (Ue o extra-Ue), che nel territorio dello Stato italiano effettua operazioni rilevanti ai fini Iva, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato o, in alternativa, identificandosi direttamente. In particolare, per i soggetti extra-Ue la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 35-ter: «possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione […] in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992».
L'agenzia chiarisce che i soggetti residenti o stabiliti nel Regno Unito possono accedere all'istituto della identificazione diretta ai fini Iva (articolo 35-ter, comma 5, Dpr 633/1972), anziché nominare un loro rappresentante fiscale per le operazioni interne (articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972).
Il Protocollo sulla cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca, allegato all'accordo stipulato il 24 dicembre 2020 dall'Ue e il Regno Unito, entrato in vigore in via provvisoria il 1º gennaio 2021 e volto a disciplinare i rapporti dei due sistemi economici dopo la Brexit è sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni vigenti nella Ue.
Per la verifica di tali condizioni, l'agenzia ritiene necessario analizzare il Protocollo contenuto nell'accordo tra Regno Unito e Unione europea, che, in tema di assistenza amministrativa Iva, prevede diverse forme di assistenza: richiesta di informazioni, informazioni senza preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli simultanei. Invero il Protocollo contiene disposizioni sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.
In base alle disposizioni contenute, il Protocollo si può considerare in sostanza analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella Ue e ciò consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell'articolo 35-ter, comma 5, del decreto Iva, i quali, quindi, possono accedere all'istituto dell'identificazione diretta per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale.
Il Protocollo consente ai soggetti UK di avvalersi dell'istituto della identificazione diretta ai fini Iva, senza necessità di dover nominare un rappresentante fiscale per poter operare ai fini Iva in Italia (in senso analogo si veda la Rm 220/E/2003 e la Rm 44/E/2020, in relazione ai soggetti passivi stabiliti in Norvegia).
Ne discende che, coloro che dispongono in Italia di un rappresentante fiscale Iva o di un identificativo Iva – nominato o rilasciato prima del 1° gennaio 2021 – possono continuare a utilizzare per le operazioni interne tale rappresentante o identificazione, senza necessita di nominare un rappresentante fiscale.
I soggetti del Regno Unito che, invece, nell'incertezza, si fossero cautelati provvedendo alla nomina di un rappresentante fiscale, possono valutare se mantenerlo almeno per tutto l'anno 2021 (se ciò è più conveniente in un'ottica amministrativa) oppure se provvedere al passaggio all'istituto dell'identificazione diretta, di più facile gestione.

Iva/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1 febbraio 2021, n. 69
Acquisto di auto per disabili: termine per l'esibizione della documentazione per godere dell'aliquota ridotta
L'istante ha comperato un'automobile senza chiedere i benefici fiscali previsti per i portatori di handicap gravi perché, al momento dell'acquisto, non aveva ancora ricevuto, da parte della commissione medica competente, la documentazione idonea all'applicazione di tali agevolazioni. Dopo qualche mese, ottenuti i documenti necessari, l'istante ha richiesto al rivenditore l'emissione di una nota di credito per Iva e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l'imposta di bollo.
Purtroppo, precisa l'agenzia, la presentazione della documentazione che consente l'applicazione dell'Iva ridotta per l'acquisto di una vettura (articolo 1, legge 97/1986; articolo 30, comma 7, legge 388/2000) da parte di un contribuente con handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992; Cm 46/E/2001; Cm 21/E/2010), avvenuta dopo un anno dalla cessione, non consente al venditore di emettere una nota di credito a favore del cliente e recuperare l'imposta tramite una variazione in diminuzione. In tal caso, l'unica strada percorribile è la richiesta di rimborso, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione dell'Iva secondo quanto previsto dall'articolo 30-ter, Dpr 633/1972.
La Cm 197/E/1998 ha precisato che il contribuente, quando acquista l'auto, per non perdere la possibilità di applicare l'Iva ridotta, deve presentare al rivenditore la certificazione comprovante la sua disabilità. Il contribuente può mostrare la certificazione in un momento successivo all'acquisto, mediante esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell'acquisto dell'autovettura, dei requisiti richiesti per poter fruire dello sconto. Al verificarsi di tale ipotesi, il concessionario può emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile (articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972).

Iva/Prestazione di servizi

Risoluzione agenzia delle Entrate 2 febbraio 2021, n. 8/E
Trasporto di passeggeri via acqua: regime Iva applicabile
Il regime applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d'acqua (per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare) è quello dell'esenzione (articolo 371, Direttiva 2006/112/Ce; articolo 10, comma 1, numero 14), Dpr 633/1972; trattasi delle «prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza». La disposizione puntualizza che «si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri»). ovvero quello di imponibilità con aliquota del 5% o del 10% (Tabella A, Parte II-bis, numero 1-ter) e Tabella A, Parte III, numero 127-novies) allegate al Dpr 633/1972), come nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli «da piazza» o in funzione del carattere urbano o extraurbano del percorso.
È possibile applicare il regime di esenzione Iva o le aliquote ridotte anche se i titoli di viaggio sono emessi a favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour operator, a patto che il servizio reso dalle imprese armatrici rimanga esclusivamente il mero trasporto.
Quello delineato è il regime applicabile alle prestazioni di mero trasferimento di persone (che si esauriscono nel trasporto di persone da un porto di partenza ad un porto di arrivo senza alcun tipo di servizio aggiuntivo), senza ulteriori prestazioni turistico-ricettive.
Qualora, invece, si effettuino prestazioni più articolate, cd. «complesse» (es. servizio di trasporto comprensivo di altre prestazioni aventi finalità turistiche ricreative, come ad esempio la pesca sportiva, l'avvistamento cetacei, l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande, aperitivi, pasti completi a bordo delle imbarcazioni, l'organizzazione di eventi particolari con musica, il noleggio di barche per escursioni, servizi di guide turistiche), si applica l'aliquota ordinaria del 22%. In questa ipotesi, infatti, si tratta di una «prestazione unica generica» inscindibile rispetto al mero trasporto, alla quale si applica l'Iva ordinaria.
Così, si applica l'Iva al 22% alle gite turistiche con un unico corrispettivo comprensivo di altre prestazioni (come animazione, pasti, visite), alle minicrociere senza attracco e alle uscite in barca finalizzate alla pesca che includono anche le consumazioni.
Non può affermarsi, secondo l'agenzia, che le ulteriori prestazioni siano accessorie rispetto a quella del trasporto (eventualità che consentirebbe loro di fruire dello stesso regime Iva), in quanto per qualificare una prestazione di servizi accessoria a un'operazione principale la stessa deve integrare e rendere possibile quest'ultima. Connessione che nel caso delle «prestazioni complesse» non può essere oggettivamente ravvisabile.


Bollo/E-fattura

Provvedimento agenzia delle Entrate 4 febbraio 2021
Fatturazione elettronica e imposta di bollo: modalità tecniche
Il provvedimento stabilisce le modalità tecniche per: (a) l'integrazione delle e-fatture, inviate dall'1 gennaio 2021, tramite il SdI sulle quali è dovuta l'imposta di bollo; (b) la messa a disposizione, consultazione e variazione dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato; (c) l'invio delle comunicazioni da parte dell'agenzia delle Entrate nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore.


Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 gennaio 2021, n. 58
Numero massimo di unità immobiliari che consentono la detrazione
Il caso riguarda un edificio composto da due unità immobiliari ad uso abitativo di cui, rispettivamente, la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto. I lavori eseguiti sugli stessi (che includono il cappotto termico e comporteranno un miglioramento sismico attraverso il rinforzo delle mura), anche se uno degli appartamenti è in usufrutto ad un soggetto diverso da quello che sostiene le spese, consentono la fruizione della detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) ovvero di optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta (articolo 121, Dl 34/2020).
Con l'occasione l'agenzia ricorda che la Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 66, lettera a), numero 1), legge 178/2020) ha modificato l'articolo 119 citato, estendendo il Superbonus alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e che, per la parte sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Inoltre, lo stesso articolo 1 della Legge di bilancio 2021 alla successiva lettera m) ha, previsto che «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».
Infine, la lettera n), del citato comma 66 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2021 ha previsto che il Superbonus si applichi anche agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».
Quindi, per effetto di tale modifica, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari, come nel caso prospettato.
Nei lavori antisismici ed energetici da eseguire, inoltre, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi, a condizione, tuttavia, che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 gennaio 2021, n. 59
Detrazione anche per le facciate laterali solo parzialmente visibili
Il beneficio fiscale del 90% dell'onere (articolo 1, commi 219-223, legge 160/2019) spetta per le spese sostenute per gli interventi – nel caso di lavori di ripristino dell'intonaco e dei frontalini dei balconi – realizzati sulle facciate laterali dell'edificio (ubicato nelle Zto «A» o «B» descritte dall'articolo 2, Dm 1444/1968), anche se queste sono solo parzialmente visibili dalla strada. L'edificio, descritto nell'interpello e composto da cinque piani fuori terra, ha la facciata frontale e le due laterali visibili dalla strada, mentre il piano terra delle sole parti laterali dello stabile non è visibile.
Si ricorda che la detrazione in parola (ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121, Dl 119/2020) spetta per interventi di consolidamento, di ripristino, di miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa, nonché per la pulitura e tinteggiatura della superficie, per il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, per i lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche presenti sulla parte opaca della facciata (Cm 2/E/2020).
La detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavori relativi alle facciate interne dei fabbricati, a meno che non siano visibili dalla strada o, comunque, dal suolo pubblico. Stesso discorso per le chiostrine, i cavedi, cortili e altri ordini di spazi interni, per i quali gli interventi possono rientrare tra le spese agevolabili solo in caso sussista la predetta visibilità dall'esterno.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 gennaio 2021, n. 60
Soggetto non residente che possiede in Italia il solo immobile
L'istante è un soggetto non residente in Italia. In Italia è proprietaria di un'abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi all'agevolazione prevista dall'articolo 119, Dl 34/2020. Nell'istanza si chiede se possa optare per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante (articolo 121, Dl 34/2020) in quanto è titolare solo del reddito relativo all'immobile su cui si effettueranno gli interventi agevolabili.
L'agenzia osserva che la contribuente, quale proprietaria di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l'accesso al Superbonus, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma. La Cm 24/E/2020 ha chiarito in dettaglio l'ambito soggettivo, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati. In particolare, in mancanza di un'imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, la stessa contribuente potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121, Dl 34/2020 (sconto in fattura ovvero cessione del credito).

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 gennaio 2021, n. 61
Cessione del credito: visto di conformità apposto dallo stesso contribuente
Il contribuente intende beneficiare del Superbonus esercitando l'opzione per la cessione del credito. Egli stesso, in qualità di consulente del lavoro, è abilitato a rilasciare i visti di conformità di cui all'articolo 35, Dlgs 241/1997 e, pertanto, chiede se gli sia consentito apporre il «visto» per la cessione del proprio credito.
L'agenzia richiama la Rm 82/E/2014 laddove si afferma che i professionisti abilitati (comma 3, articolo 3, Dpr 322/1998), che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'Irap e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
In coerenza alla prassi in materia di visto di conformità, anche in relazione agli adempimenti previsti al comma 11 dell'articolo 119, Dl 34/2020 (ossia, per fruire del Superbonus), l'agenzia ritiene che il professionista istante possa apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione del credito, dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 gennaio 2021, n. 62
Unità immobiliare funzionalmente indipendente e dotata di ingresso autonomo
La detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) spetta sui lavori di risparmio energetico effettuati su un immobile facente parte di un edificio plurifamiliare che rispetta il requisito dell'autonomia funzionale e avente un accesso autonomo dall'esterno (comma 1-bis del citato articolo 119). Ai fini del rispetto di quest'ultimo requisito non rileva che l'accesso non sia su un suolo esclusivo (ma su una proprietà condominiale gravata dal peso di una servitù).
La singola unità è funzionalmente indipendente in quanto dotata di impianti di gas, acqua, elettrico, riscaldamento, raffrescamento di proprietà esclusiva e completamente autonomi, con accesso autonomo ed esclusivo tramite cancello pedonale. Il giardino che consente l'accesso autonomo per ogni abitazione, anche se recintato e dotato di cancello pedonale, insiste su un terreno in comproprietà (condominiale), gravata di una servitù prediale a favore della singola unità immobiliare.
Un'unità immobiliare ha accesso autonomo dall'esterno qualora, ad esempio, all'immobile si accede direttamente da strada, pubblica o privata, o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada o da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione. L'accesso autonomo, inoltre, può considerarsi soddisfatto anche se all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 gennaio 2021, n. 63
Ecobonus per unità autonome e sisma bonus solo in condomìnio
Nel caso in cui la persona fisica sia proprietaria di un edificio composto da due unità immobili residenziali funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dalla strada, la stessa – in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa – potrà accedere al Superbonus con riferimento agli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, Dl 34/2020, valorizzando la situazione esistente all'inizio dei lavori.
Per l'individuazione del limite di spesa occorre, quindi, considerare le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
In tale ipotesi non saranno, invece, ammesse al Superbonus le spese per gli interventi antisismici di cui all'articolo 119, comma 4 del Dl 34/2020, in quanto tale disposizione non conterrebbe alcun riferimento alle «unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno». Per tale ultima tipologia di interventi il beneficio risulterebbe, pertanto, fruibile per i soli lavori antisismici effettuati su parti comuni di edifici residenziali in «condominio» o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 gennaio 2021, n. 64
Ente non commerciale iscritto all'anagrafe delle Onlus
La fondazione istante è un ente non commerciale iscritto all'anagrafe delle Onlus. Sui propri immobili, posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) e censiti in Catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6, intende effettuare degli interventi (trainati e trainanti) che hanno le caratteristiche previste dall'articolo 119, Dl 34/2020.
In base al titolo di detenzione valido per la fruizione dei lavori è stato precisato, dalla Cm 24/E/2020, che possono essere eseguiti interventi che danno diritto al Superbonus anche su un immobile detenuto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Come chiarito con la Cm 30/E/2020, l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle Onlus o dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociali, regolarmente iscritte ai registri (si veda l'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), Dl 34/2020 per l'esplicito richiamo alle Onlus).
Tali soggetti non hanno limiti di spesa, dunque il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, a patto che i lavori siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 gennaio 2021, n. 65
Immobili ad uso promiscuo
In relazione agli interventi di riqualificazione energetica su un immobile ad uso promiscuo (utilizzo occasionale dell'unità immobiliare come bed and breakfast a conduzione familiare) è ammessa la detrazione prevista dall'articolo 119, Dl 34/2020.
Viene, però, ricordato che per gli interventi di ristrutturazioni edilizie realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), incluso il bed and breakfast, era già stato chiarito che la detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute (Cm 19/E/2020 e Rm 18/E/2008). Considerato che il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) spetta per le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici «residenziali», e vista la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi energetici e quelli di recupero del patrimonio edilizio, l'agenzia ritiene che i lavori di riqualificazione energetica realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali (anche occasionale), la detrazione spetta nella misura del 50%.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1 febbraio 2021, n. 68
Interventi antisismici sul muro di contenimento
Un condominio può accedere al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) per un intervento antisismico da realizzare solo sul muro di contenimento pertinenziale del condominio, senza un intervento diretto sul fabbricato residenziale. Si tratta di un muro di confine in pessime condizioni statiche, che verrà ricostruito in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell'edificio residenziale di cui è pertinenza. Infatti, per le spese relative agli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente (di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione è elevata al 110%.
Deve comunque trattarsi di interventi antisismici, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 (Dm 58/2017), relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Opcm 20 marzo 2003, n. 3274), inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.
Nel caso specifico si tratta di un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio e, perciò, è necessario verificare se questo può essere annoverato tra le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile. Sul punto, la Cm 24/E/2020 include tra le parti comuni «le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l'edificio». Poiché si tratta di un'elencazione non tassativa, l'agenzia ritiene che gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all'adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell'edificio condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle parti comuni interessate dall'agevolazione.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 febbraio 2021, n. 70
Demolizione e ricostruzione dell'immobile: l'impresa accede al sisma bonus ma non al Superbonus
I soggetti titolari di reddito d'impresa non rientrano tra i beneficiari del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020), di conseguenza non possono fruire del beneficio fiscale sul complesso immobiliare situato in zona sismica, comprato, demolito, ricostruito e destinato alla vendita. Possono, invece, godere delle agevolazioni previste per l'acquisto degli immobili antisismici nella misura del 75% o dell'85% (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013), cd. sisma bonus.
Inoltre, viene chiarito che le detrazioni del citato articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 spettano, nella misura del 110% del prezzo fino a 96.000 euro, all'acquirente persona fisica per ogni singola unità acquistata successivamente al 31 dicembre 2021, sugli importi versati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 anche sotto forma di caparra e di acconti. La condizione necessaria per fruire del sisma bonus è il trasferimento da parte dell'impresa della proprietà dell'immobile, entro 18 mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Quindi affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione, l'atto di acquisto dev'essere stipulato entro il 31 dicembre 2021. Riguardo agli acconti, l'agenzia precisa che è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione che il contratto preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale s'intende fruire della detrazione e che sussista anche il requisito dell'ultimazione dei lavori dell'intero fabbricato. Se gli acconti sono versati nel periodo di vigenza del Superbonus, gli acquirenti potranno fruire della detrazione nella misura del 110%.
Infine, un chiarimento sull'ecobonus (articolo 14, Dl 63/2013): le spese devono essere identificabili. Se la società istante intende beneficiare della predetta detrazione ma non è possibile identificare le spese riferibili al miglioramento della classe energetica rispetto a quelle relative alla riduzione del rischio sismico, non sarebbe rispettato il divieto di far valere due agevolazioni sulla stessa spesa (cfr. Cm 20/E/2016) e, di conseguenza, gli acquirenti sarebbero esclusi dal sisma bonus. Diversamente, se l'istante può identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di ecobonus, la detrazione non è incompatibile con il beneficio sisma bonus.

Immobili/Ecobonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 febbraio 2021, n. 76
Cessione del credito per l'intero importo ad un solo fornitore
La società che vende a un'altra azienda materiali per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica può acquisirne tutto il credito d'imposta che quest'ultima ha ricevuto dai condòmini a parziale pagamento delle fatture. L'azienda esecutrice dei lavori, a parziale pagamento delle relative fatture, ha ricevuto dai condòmini un credito di imposta (articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, Dl 63/2013), utilizzandone le prime due rate in compensazione. Successivamente, l'impresa esecutrice dei lavori e la società fornitrice del materiale si sono accordate per il passaggio dall'una all'altra dell'intero importo residuo del credito d'imposta, in parte a saldo del debito in essere e in parte dietro pagamento di un corrispettivo.
L'agenzia richiama il provvedimento 28 agosto 2017 (disciplinante le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, quelli che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva) e il provvedimento 18 aprile 2019 (disciplinante le modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3), nonché la Cm 11/E/2018 e la Cm 17/E/2018.
Nei citati documenti è stato precisato che: il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito solo dopo che lo stesso è divenuto disponibile; dopo la cessione originaria, ne è consentita, eventualmente, solo un'altra; per «privati», ai quali è possibile cedere il credito, s'intendono soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (ad esempio, i diversi condòmini in caso di interventi su parti comuni); il credito è cedibile, tra gli altri, al sub-appaltatore di cui si è avvalso il fornitore o a chi ha fornito i necessari materiali, trattandosi di soggetti collegati con l'intervento, cioè con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Alla luce di quanto sopra, l'azienda che ha realizzato l'intervento di riqualificazione può cedere integralmente il credito alla società fornitrice dei materiali. Viene, infatti, richiesto solo che vi sia un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. E la cessione può avvenire anche per una somma superiore al debito maturato dall'azienda per l'acquisto dei materiali. La società che acquisisce il credito potrà sfruttare le rate residue soltanto in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), essendo esclusa ogni altra forma di utilizzo o richiesta di rimborso.
Infine, la sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito, dovrà concorrere alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito (articolo 88 del Tuir).


Agevolazioni/Ristori

Legge 29 gennaio 2021, n. 6, GU 30 gennaio 2021, n. 24
Decreto «Natale»: conversione in legge
E' stata pubblicata la legge, in vigore dal 31 gennaio 2021, che converte, con modificazioni, il Dl 18 dicembre 2020, n. 172 (cd. decreto «Natale») che ha previsto ulteriori indennizzi a sostegno delle attività economiche danneggiate dalle limitazioni agli spostamenti territoriali disposte per le scorse festività.

Agevolazioni/Bonus vacanze

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1 febbraio 2021, n. 66
Indebita fruizione: modalità di restituzione
Se il bonus vacanze (articolo 176, Dl 34/2020) è stato indebitamente fruito, lo si può restituire, senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando gli appositi campi del modello prescelto. L'errore esposto nell'interpello è stato causato da una non corretta compilazione del modello Isee da parte del contribuente (il tax credit vacanze spettava ai nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000 euro), il quale può sanare la violazione restituendo quanto percepito.
Il bonus è riconosciuto per l'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale viene speso, sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto e per il 20% sotto forma di detrazione d'imposta al momento della dichiarazione dei redditi del percipiente.
Partendo proprio dalla natura stessa del bonus e dalla modalità prevista per il suo utilizzo, l'agenzia ritiene che sia lo sconto diretto dell'80% sia il restante 20% siano connaturati come detrazione d'imposta anche se la loro fruizione sia anticipata rispetto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo si evince, rileva l'agenzia, anche dalle istruzioni al modello 730/2021 o al modello Redditi PF 2021, in cui l'agevolazione è inserita dove vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2020 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.
L'importo non spettante (la quota dell'80% già fruita), totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d'imposta o da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo 4001) ovvero a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d'imposta o da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d'imposta.
Il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d'imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto ad utilizzarlo in compensazione, rispondendo solo nel caso che ne benefici in misura maggiore rispetto al dovuto/ricevuto (Cm 18/E/2020).

Agevolazioni/Patent box

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 febbraio 2021, n. 73
Software protetto da copyright
Una Pmi innovativa possiede beni immateriali ammessi al regime agevolativo del Patent box (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 23 dicembre 2014, n. 190). Si tratta di un software originale sviluppato al proprio interno. Per accedere al beneficio fiscale è necessario che il software sia protetto da copyright (e sia rilasciata una dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività del bene immateriale; cfr. Cm 11/E/2016). A tal fine, l'azienda ha presentato richiesta di registrazione presso il Pubblico registro del software presso la Siae senza avere ancora ottenuto, nonostante i 60 giorni trascorsi, il certificato di avvenuta registrazione.
L'azienda può godere della tassazione agevolata procedendo autonomamente all'autoliquidazione del beneficio all'interno della dichiarazione dei redditi. (articolo 4, Dl 34/2019), sulla base della documentazione valutata come idonea dal provvedimento agenzia delle Entrate 30 luglio 2019. La documentazione, però, dev'essere firmata e recare una marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, a pena di recupero dell'agevolazione oltre a interessi e sanzioni.
Tuttavia, mancando ancora la certificazione di avvenuta registrazione del software, la Pmi non può procedere con la determinazione diretta del reddito agevolabile come previsto dal Dl 34/2019, e chiede se possa produrre la documentazione prevista dal provvedimento e apporre la firma e la marca temporale oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi conservando l'efficacia della documentazione ai fini dell'autoliquidazione.
Già la Cm 28/E/2020 aveva specificato che la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla tassazione agevolata «deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si riferisce l'autoliquidazione OD (N.d.A.: oneri documentali), o nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva».
In conclusione, è possibile apporre la marca temporale sulla dichiarazione sostitutiva che attesta anche la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare tale bene immateriale come opera dell'ingegno, conservando la piena efficacia della documentazione ai fini dell'agevolazione, entro il maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione dei redditi tardiva.

Agevolazioni/Credito d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 febbraio 2021, n. 74
Bonus per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: spetta anche in caso di trasformazione
Dev'essere riconosciuto il credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 26, Dl 34/2020) anche in caso di trasformazione della società di persone in società di capitali al solo scopo di beneficiare del bonus.
La misura in questione è volta ad incentivare il rafforzamento patrimoniale di Spa, Sapa, Srl, Srls, società cooperative, società europee e società cooperative europee, a esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, in possesso di determinati requisiti reddituali (ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro; riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica; aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020 o, in alcuni casi, entro il 30 giugno 2021). Nello specifico, in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale spetta un credito d'imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di 2 milioni di euro. La partecipazione da conferimento dev'essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Alle stesse società, inoltre, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, spetta un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'ammontare del credito riconosciuto.
L'agenzia ritiene che l'assunzione della nuova veste giuridica non faccia venir meno l'obiettivo dichiarato del legislatore di incentivare la capitalizzazione delle imprese: quindi, non è preclusa la fruizione del beneficio fiscale alla società che assume una delle forme giuridiche richieste per effetto di un'operazione di trasformazione, da porre in essere prima dell'effettuazione dell'aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni.

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 febbraio 2021, n. 77
Cessione dell'immobile preposseduto con atto di donazione poi revocato per mutuo consenso
Per fruire dell'agevolazione «prima casa» l'acquirente deve impegnarsi ad alienare entro un anno dall'atto, nel quale richiede i benefici, la precedente casa «agevolata» (articolo 1, nota II-bis, comma 4-bis, Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986; Cm 12/E/2016, paragrafo 2.4).
La condizione voluta dal citato comma 4-bis (alienazione dell'immobile preposseduto entro un anno dalla data dell'atto di acquisto del secondo appartamento) risulta soddisfatta anche se realizzata tramite un atto di donazione.
Detto impegno non si considera disatteso qualora l'immobile preposseduto sia stato tempestivamente trasferito con atto di donazione e poi detta donazione sia venuta meno per mutuo consenso. La pattuizione con cui il bene retrocede in capo all'originario proprietario configura, infatti, un nuovo atto di donazione e, quindi, non c'è decadenza dalle agevolazioni fruite, anche in considerazione del fatto che la risoluzione per mutuo consenso non rientra fra le ipotesi di decadenza disciplinate dalla norma. Né esistono, ai fini del mantenimento dei benefici «prima casa», vincoli temporali per l'eventuale successiva rivendita dell'immobile, riacquisito a seguito della risoluzione dell'atto di donazione
Riguardo alla tassazione dell'atto di risoluzione per mutuo consenso di una donazione immobiliare che non prevede alcun corrispettivo, viene richiamato un precedente documento di prassi (Rm 20/E/2014): deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa.


Riscossione/Oli lubrificanti

Dm 21 gennaio 2021, GU 29 gennaio 2021, n. 23
Contributo CONOU: modalità e termini di accertamento e versamento
Il decreto stabilisce le modalità e i termini di accertamento e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (CONOU), per il quale le prime indicazioni – circa la trasmissione telematica dei dati di liquidazione – sono state fornite con la circolare dell'agenzia delle Dogane 19 gennaio 2021, n. 3/D.
Il contributo – la cui misura è determinata dal Consorzio – è versato: a) direttamente al Consorzio, per gli oli lubrificanti immessi in consumo nel territorio nazionale, sia in quanto provenienti da altri Paesi dell'Ue sia in quanto ottenuti in impianti produttivi nazionali. Il contributo è versato al Consorzio entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui avviene la loro immissione in consumo; b) all'Ufficio competente, per gli oli lubrificanti dichiarati per l'importazione definitiva nel territorio nazionale. Il contributo è versato all'Ufficio competente nei termini e con le stesse modalità previste per gli introiti doganali e sullo stesso contributo l'Ufficio riscuote contestualmente anche l'Iva ad esso afferente. L'Ufficio provvede a riversare al Consorzio le somme riscosse mensilmente a titolo di contributo mediante bonifico da effettuarsi entro il 15 del mese successivo a quello della riscossione.
Il Consorzio emette fattura per l'importo del contributo ricevuto, dalla quale devono risultare la causale dello stesso, i quantitativi di prodotti lubrificanti immessi in consumo e il mese al quale il medesimo versamento si riferisce. Limitatamente al contributo versato all'Ufficio competente sugli oli lubrificanti dichiarati per l'importazione definitiva nel territorio nazionale, la fattura è emessa dal Consorzio solo se richiesta dal soggetto che presenta la dichiarazione doganale.
Il decreto fornisce anche indicazioni per: la dichiarazione riepilogativa che il soggetto obbligato è tenuto a compilare e trasmettere al Consorzio, entro il giorno lavorativo successivo al versamento; le informazioni che l'Ufficio competente invia al Consorzio, relativamente ai soggetti che hanno effettuato le operazioni di importazione definitiva di oli lubrificanti, unitamente ai quantitativi di oli lubrificanti importati e all'ammontare del contributo versato da ciascun soggetto.

Riscossione/Proroghe

Dl 30 gennaio 2021, n. 7 , GU 30 gennaio 2020, n. 24
Termini di accertamento e riscossione: proroga della sospensione al 28 febbraio 2021
Il decreto legge ha previsto la proroga al 28 febbraio 2021 della sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo che è iniziato l'8 marzo 2020. La proroga, che viene operata mediante una modifica all'articolo 68, Dl 18/2020 (decreto Cura Italia) e all'articolo 157, Dl 34/2020 (decreto Rilancio), riguarda i versamenti di entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, Dl 78/2010. Si tratta degli avvisi di addebito Inps, degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali (secondo il discutibile orientamento dell'agenzia delle Entrate la sospensione non riguarda gli avvisi di accertamento dalla stessa emanati, come indicato dalla Cm 20 marzo 2020, n. 5/E), degli accertamenti doganali, delle ingiunzioni fiscali. L'intervento normativo interviene dopo l'emanazione del Dl 3/2021 che aveva prorogato i termini al 31 gennaio 2021: entrambi i decreti legge sono «interlocutori», in attesa che l'annunciato decreto Ristori 5 introduca disposizioni più durature.
Poiché il citato articolo 68 dispone che «i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione», consegue che il pagamento dei versamenti scaduti nell'anzidetto periodo di sospensione slitta al 31 marzo 2021.
Sono altresì sospese le rate da dilazione dei ruoli ai sensi dell'articolo 19, Dpr 602/1973 che scadono nel medesimo periodo (anche in questo caso il pagamento deve avvenire entro il 31 marzo 2021).
Inoltre: a) gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020 sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (rimane fermo che l'emissione dell'atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020); b) i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di 14 mesi relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018 e 2017.