Controlli e liti

Crediti verso i figli: niente imposta in caso di rinuncia

Anche se a titolo gratuito, va applicata l'imposta di registro allo 0,5 per cento. Decisiva per la Ctr Piemonte l’assenza di effetti traslativi

di Angelo Busani

La remissione dei debito, anche se configura una donazione indiretta, deve essere tassata con l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5%: è questa la decisione della Ctr Piemonte 47/4/2021 (presidente Pisanu, relatore Cascini), in riforma alla sentenza della Ctp Alessandria 2292 del 4 dicembre 2019.

La vicenda
Il tema oggetto di decisione riguardava la remissione del debito, vale a dire l’atto unilaterale con il quale il creditore rinuncia al suo credito e libera il debitore dalla corrispondente obbligazione. Si discuteva, in particolare, dell’applicabilità dell’imposta di donazione quando sia ravvisabile che, nel caso concreto, si tratti di una remissione effettuata per spirito di liberalità e, quindi, di una donazione indiretta.

Nel caso in esame, infatti, il padre rimetteva il debito di cui risultava essere creditore nei confronti della moglie defunta, a favore dei due figli eredi.

La risposta della Ctr Piemonte è negativa, per la ragione che la remissione del debito è espressamente menzionata nell’articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (il Tur, recato dal Dpr 131/1986) come fattispecie alla quale deve applicarsi l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5 per cento.

La motivazione
Dato che la remissione del debito è un atto essenzialmente unilaterale e, quindi, per sua stessa natura, si perfeziona a prescindere da un’altrui controprestazione, il legislatore, evidentemente contemplandola come un presupposto applicativo dell’imposta di registro, ha ritenuto che, in ogni caso (e, quindi, anche quando sia posta in essere per spirito di liberalità), la remissione del debito debba esser tassata con l’imposta di registro.

D’altronde, l’imposta di registro, se è tipica degli atti a titolo oneroso, non è esclusivamente applicabile ad essi, in quanto esistono non poche (né irrilevanti) altre fattispecie di atti a titolo gratuito che sono pacificamente tassabili con l’imposta di registro. Si pensi, ad esempio, al comodato immobiliare, contemplato nell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur; al comodato mobiliare, contemplato nell’articolo 3 della Tariffa, parte seconda, allegata al Tur; al mutuo gratuito, tassato con l’aliquota del 3 per cento ai sensi dell'articolo 9, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, eccetera.

Invero, per applicare l’imposta di donazione, occorrerebbe un atto che comporti un «trasferimento di beni e diritti a titolo gratuito» (cosi l’articolo 2, comma 47, dl 262/2006, convertito in legge 286/2006), ciò che evidentemente nel caso della remissione del debito non si concretizza, in quanto in essa non si intravede alcun effetto traslativo, ma solo la dismissione che il creditore effettua rispetto a una sua posizione di vantaggio (e cioè quella di poter pretendere l’adempimento da parte del debitore).

Il prelievo sulla donazione
Resta il tema dell’applicazione dell’imposta di donazione alle fattispecie qualificabili in termini di donazioni indirette, vale a dire quegli atti – mossi dallo spirito di liberalità – con i quali si raggiunge l’effetto sostanziale della donazione (e cioè il depauperamento del patrimonio di un soggetto in corrispondenza dell’incremento del patrimonio di un altro soggetto) senza porre in essere un formale atto pubblico di donazione.

Tuttavia, a parte ogni discorso che possa farsi in ordine all’applicazione dell’imposta di donazione alle liberalità indirette, in questo caso rileva il fatto che il legislatore abbia deciso per l’applicazione dell’imposta di registro, qualunque sia la causa, gratuita od onerosa della remissione. Dovendosi applicare, dunque, l’imposta di registro, non c’è spazio per l’imposta di donazione, in quanto, altrimenti, vi sarebbe un’evidente duplicazione di tassazione in riguardo di un’unica manifestazione di capacità contributiva.

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