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Produttori agricoli, niente cumulo tra credito d’imposta del 40% e programmi Psr

La Commissione Ue limita la combinazione dei due tipi di aiuto: un colpo mortale al tax credit che aveva stimolato nuovi investimenti

di Gian Paolo Tosoni

Una amara sorpresa per i produttori agricoli sono le comunicazioni regionali che precisano il sostanziale divieto di cumulo del credito d’imposta 4.0 con i contributi erogati nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (ad esempio Regione Lombardia, nota 245772 dell’11 dicembre 2020). Si tratta del credito di imposta del 40% per l’acquisto di beni strumentali nuovi che hanno le caratteristiche di interconnessione di cui all’allegato A della legge 232/2016. Il credito di imposta scende al 20% se l’ammontare dell’acquisto supera i 2,5 milioni ma non 10 milioni. Se i beni strumentali non sono interconnessi il credito di imposta è del 6%. L’acquisto di macchine agricole usufruisce anche di contributi concessi agli investimenti finanziati con le operazioni strutturali nell’ambito dei bandi regionali dei piani di sviluppo rurale.

Il comma 192 della legge 160/2019 dispone che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Forti di questa possibilità moltissime imprese agricole hanno effettuato nel 2020 investimenti in macchinari agricoli che soddisfano l’interconnessione, contando di ottenere sia il credito di d’imposta che il contributo nell’ambito del Piano di sviluppo rurale (Psr). La Regione Lombardia con nota n. 89227 del 24 aprile 2020 aveva affermato che il credito di imposta non avendo natura di aiuto di Stato essendo rivolto alla generalità delle imprese, poteva essere cumulato con i contributi del Psr, autorizzando gli uffici a liquidare le domande di contributo anche se le fatture dei beni strumentali acquistati riportavano gli estremi della legge 160/2019.

La Regione Sicilia ha chiesto una interpretazione alla Commissione Europea in merito al cumulo tra i contributi Psr e altre agevolazioni nazionali e il loro legame con le aliquote massime previste dall’allegato II del regolamento UE n. 1305/2013.

La Commissione Ue conferma che il credito di imposta previsto dalla legge 160/2019 non si configura come aiuto di Stato, mentre il programma di sviluppo rurale introduce aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono essere superate in alcun caso. La percentuale massima stabilita dal regolamento UE considera qualsiasi contributo pubblico quale è anche una esenzione dall’onere fiscale che rappresenta comunque un sostegno pubblico. Conclude la Commissione che il sostegno Psr per le spese ammissibili può essere concesso in combinazione con il credito di imposta, ma la somma degli aiuti deve rimanere entro i limiti dell’allegato II al regolamento Ue. Le Regioni hanno subito preso atto e divulgato il blocco posto dalla Comunità.

L’allegato al regolamento Ue, relativamente agli investimenti in immobilizzazioni materiali, fissa la percentuale massima del 40%, maggiorabile del 20% per i giovani agricoltori e del 50% per le regioni meno sviluppate. Nelle regioni del Nord solitamente il Psr eroga contributi nella misura del 35% della spesa del bene strumentale per cui per il credito di imposta c’è uno spazio solo per il 5%; analoga situazione si potrà verificare nelle regioni del Mezzogiorno.

Questa interpretazione a nostro parere presenta delle perplessità perché di fatto afferma che ogni provvidenza pubblica diretta o indiretta ancorché non sia classificata aiuto di Stato, nella sostanza produce i medesimi effetti, essendo non cumulabile. Ed è un colpo mortale al credito di imposta 4.0 che aveva stimolato i produttori agricoli a fare nuovi investimenti tecnologici ed informatici , in quanto verrà preferito il contributo Psr essendo una erogazione liquida ed immediata.