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Il datore deduce dall’Ires i contributi al dipendente per il riscatto laurea come incentivo all’esodo

La risposta a interpello 490 non offre indicazioni sul conguaglio di fine rapporto

di Antonello Orlando

L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 490/2020 fornisce indicazioni sul pagamento del riscatto di laurea agevolato da parte di una azienda interessata da una procedura di esodo volontario. Il caso in analisi, particolarmente di rilievo nel contesto attuale di blocco dei licenziamenti, è quello di una società in procinto di strutturare un piano d’incentivazione all’esodo con la corresponsione di una somma del valore massimo di 12 mensilità da destinare al pagamento del riscatto light del corso di studi introdotto dalla fine del gennaio 2019 dal decreto di riforma del welfare (Dl n. 4/2019, articolo 20 comma 6).

Tale norma, a differenza della pace contributiva, non consente esplicitamente ai datori di lavoro di finanziare il riscatto di laurea, ma si limita a quantificare un onere ridotto (per il 2020 pari a un massimo di 5.265 euro per ciascun anno di studi riscattato) che costringe coloro i quali godono del metodo misto e hanno studiato prima del 1996 a optare necessariamente per il metodo di calcolo contributivo puro. L’onere del riscatto, pur se agevolato, mantiene tuttavia il beneficio della completa deducibilità in applicazione dell’articolo 10, comma 1, lettera e del Tuir, riservato non solo ai contributi previdenziali obbligatori, ma anche a quelli facoltativi, come gli oneri per il riscatto del corso di studi o dalle ricongiunzioni di periodi assicurativi.

Il datore di lavoro interroga l’Agenzia sulle modalità di fruizione di tale beneficio fiscale; infatti, a valle di una convenzione proposta all’Inps, in forte analogia a quanto già previsto per i fondi di solidarietà bilaterali, la società verserà direttamente il costo dell’onere del riscatto di laurea all’Istituto, finanziato con l’incentivo all’esodo destinato ai dipendenti. Dati i tempi di istruttoria della pratica del riscatto, l’istante precisa che il pagamento materiale potrà avvenire dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma comunque entro l’anno d’imposta 2020.

Applicando quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, lettera h del Tuir la società si propone di considerare nel conguaglio fiscale di fine rapporto l’onere deducibile, abbattendo il reddito fiscalmente imponibile a tassazione ordinaria. In calce, la società propone anche di considerare l’incentivo all’esodo, finalizzato al riscatto, quale elemento negativo del reddito ai fini Ires.

La risposta dell’amministrazione finanziaria, se concorda esplicitamente nel secondo punto, accordando la piena deducibilità come componente negativo del reddito d’impresa, appare invece del tutto distante nella gestione ai fini Irpef dell’onere deducibile. L’Agenzia, infatti, richiama l’indeducibilità dell’onere del riscatto di laurea dalla somma riconosciuta a titolo di incentivo all’esodo in quanto, secondo l’articolo 17, comma 1, lettera a del Tuir, questa è soggetta a tassazione separata con applicazione dell’aliquota del trattamento di fine rapporto e aperta esclusione della deducibilità (ai sensi dell’articolo 19, comma 2) della contribuzione non obbligatoria.

La risposta in esame appare in realtà non centrare il quesito sottoposto. Infatti, la proposta dell’azienda, pienamente legittima anche viste le stesse istruzioni alla Certificazione Unica 2020 (con riferimento anche al punto 431), sarà quella di considerare l’onere da riscatto nel conguaglio fiscale di fine rapporto, riconoscendone il relativo credito.