Controlli e liti

Niente Irap per l’attività di sindaco svolta con i mezzi delle società clienti

È personale la prestazione presso la struttura delle imprese controllate, secondo la Ctr Lombardia 2038/1/2020

di Marco Ligrani

Non è soggetta a Irap la prestazione fornita dal dottore commercialista appartenente a uno studio associato che abbia svolto l’attività di sindaco avvalendosi esclusivamente della struttura delle società clienti e senza l’ausilio di collaboratori. La misura del rimborso va parametrata allo specifico imponibile fatturato, che non confluisce indistintamente nel reddito (ex articolo 53 del Tuir). È questo l’esito del giudizio culminato nella sentenza 2038/1/2020 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Labruna), dopo il rinvio disposto dalla Cassazione che, a sua volta, aveva annullato il verdetto favorevole al Fisco.

La vicenda nasce nel 2009, quando un’associazione professionale presenta un’istanza di rimborso Irap relativa alle prestazioni di sindaco fornite da alcuni associati dottori commercialisti. I professionisti, nell’espletamento del proprio incarico, avevano utilizzato esclusivamente la struttura delle società clienti; per questo, l’associazione aveva chiesto il rimborso per mancanza di autonoma organizzazione, allegando le fatture relative alle prestazioni.

Superata un’eccezione di decadenza, la Ctp aveva accolto il ricorso ma la Ctr aveva ribaltato l’esito di primo grado, avendo ritenuto prevalente l’organizzazione dello studio associato rispetto alle singole prestazioni di sindaco.

La sentenza di appello veniva annullata dalla Cassazione, con rinvio alla Ctr. La Corte aveva stabilito che è esente da Irap l’attività di sindaco svolta dal commercialista, appartenente a uno studio associato, in modo individuale e separato rispetto alle ulteriori attività esercitate, con onere della prova a carico dell’associazione e ferma restando la possibilità di scorporare quei compensi dall’imponibile complessivo.

La causa veniva, dunque, riassunta dallo studio che, a riprova dell’assenza di autonoma organizzazione, aveva, innanzitutto, rimarcato la personalità della funzione di sindaco, la quale può essere esercitata esclusivamente da soggetti, tra cui i dottori commercialisti, che abbiano conseguito l’apposito titolo. Inoltre, l’utilizzo esclusivo dell’apparato organizzativo delle società era dimostrato dalla mancanza di addebiti, da parte dello studio associato, di costi riferibili alla propria struttura. Da ultimo, i verbali delle riunioni dei collegi sindacali dimostravano che le prestazioni si erano svolte senza l’ausilio di alcun ulteriore professionista dello studio.

L’ufficio, tuttavia, aveva ritenuto non provata l’assenza di organizzazione, sottolineando come le dichiarazioni dello studio evidenziassero spese rilevanti per lavoratori dipendenti, canoni di locazione e compensi a terzi.

Ponendo la parola fine al lungo iter processuale, la Ctr, espunta l’eccezione di decadenza, ha stabilito che l’esistenza – o meno – di autonomia organizzativa non va riferita all’associazione professionale, bensì all’attività esterna di sindaco svolta dagli associati. Per questo, il collegio ha rimarcato il carattere di personalità delle prestazioni di sindaco, che si erano espletate esclusivamente presso le sedi delle società e senza l’ausilio di alcun altro professionista dello studio e ha confermato definitivamente il rimborso.

Il principio è oramai consolidato. Con l’ordinanza n. 8451 del 5 maggio, infatti, la Cassazione ha confermato la non imponibilità Irap dei compensi di sindaco, che vanno scorporati dall’imponibile qualora si provi che non siano stati utilizzati i benefici organizzativi derivanti dall’appartenenza all’associazione professionale.

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