I temi di NT+Novità della settimana

Bonus lavori in casa e start up: i provvedimenti dal 22 al 28 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell’ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Agevolazioni/Start-up

Comunicato Mise, GU 22 maggio 2020, n. 131
Start-up innovative – Modalità per la concessione del «Voucher 3I. Investire in innovazione»
Sono stati fissati: le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i fornitori dei servizi e il soggetto gestore, le motivazioni di revoca, nonché gli ulteriori aspetti applicativi della misura denominata «Voucher 3I. Investire in innovazione» di cui decreto Mise 18 novembre 2019 (in GU 3 dicembre 2019, n. 283).
Tale intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle start-up finanziando i servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare in Italia e all’estero i propri processi di innovazione tramite il brevetto per invenzione industriale.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi di consulenza relativi a: verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive; stesura della domanda di brevetto e deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi; deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto.
La dotazione finanziaria è pari a euro 6.500.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Agevolazioni/Crediti d’imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 maggio 2020, n. 143
Investimenti nel Mezzogiorno – Conferimento dell’azienda in una neocostituita società e modalità operative di trasferimento del credito d’imposta
La risposta attiene alla modalità di trasferimento del credito d’imposta nel Mezzogiorno in ipotesi di conferimento dell’azienda (unica azienda posseduta da un imprenditore individuale) in una newco.
Viene precisato che la società conferitaria, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta maturato dalla società conferente, non deve rettificare il modello CIM (presentato dalla conferente), ma deve limitarsi a porre attenzione alle modalità di compilazione del modello F24.
Nel caso di specie, l’ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione, perché i beni oggetto di agevolazione (inclusi i relativi crediti d’imposta) non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dalla conferitaria nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Inoltre, gli stessi beni non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all’agevolazione, dal momento che l’istante ha conferito l’intera azienda alla neocostituita società.

Agevolazioni/Crediti d’imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 maggio 2020, n. 144
Investimenti pubblicitari incrementali – Effetti del conferimento d’azienda sul computo del credito d’imposta
La risposta prende in esame gli effetti del conferimento d’azienda sul computo del credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali.
Nel caso di specie, gli investimenti pubblicitari relativi all’azienda di commercio al dettaglio sono stati effettuati nel corso del 2018 da parte del titolare dell’omonima ditta individuale (Tizio) che all’epoca conduceva l’azienda medesima.
Poi nel 2019, l’azienda è stata oggetto di conferimento a favore della società istante (conferitaria pre-esistente), con contestuale cessazione della ditta individuale. Dopo il conferimento e sempre nel corso del 2019 la società conferitaria (di cui Tizio è socio di maggioranza) ha effettuato investimenti pubblicitari relativi all’azienda medesima.
Alla luce di ciò, considerato che Tizio ha conferito alla società istante l’intera azienda cui gli investimenti pubblicitari effettuati si riferiscono e che la medesima azienda verrà condotta dalla conferitaria nell’ambito dell’esercizio di attività imprenditoriale, l’agenzia ritiene che vada considerato quale riferimento l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2018 dalla ditta individuale, ai fini del computo dell’investimento incrementale del 2019 su cui calcolare il credito di imposta in parola.

Agevolazioni/Start-up

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 maggio 2020, n. 146
Start-up innovative – Incentivi fiscali all’investimento
Il bonus investimenti in start-up innovative non si dimezza in caso di comunione.
Infatti, le regole dell’agevolazione non contemplano l’ipotesi che lo sconto fiscale spetti anche al coniuge non sottoscrittore dell’operazione, a cui comunque resta il 50% delle quote.
Pertanto, il contribuente – coniugato in regime di comunione legale dei beni – che ha acquistato quote di una start-up innovativa, a titolo di investimento, non dovrà dividere la detrazione d’imposta con il coniuge, in quanto la fruizione degli sconti d’imposta è posta in favore dell’effettivo sostenitore della spesa, purché sia in possesso dell’idonea documentazione probatoria.

Immobili/Ecobonus e sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 maggio 2020, n. 137
Detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica – Cessione del credito
In relazione alla detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica si conferma la cedibilità dell’intero credito.
La cessione può essere effettuata alla società che fornisce gli avvolgibili, gli infissi e le schermature solari, «beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili». Non rileva la circostanza che il proprietario dell’immobile sia anche socio e amministratore delegato della Srl che partecipa nella fornitura e posa in opera degli infissi.
Resta inteso che la detrazione in questione (sisma+ecobonus), in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.
In particolare, con riferimento agli interventi ecobonus, gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche ed essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
Infine, per effetto della possibile sovrapposizione delle disposizioni agevolative, laddove gli interventi in questione (sisma+ecobonus) possano essere teoricamente compresi anche tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, potranno essere ammessi, a fronte delle medesime spese, ad una sola delle predette detrazioni; il limite di spesa agevolabile è unico in quanto riferito all’immobile.

Immobili/Ecobonus e sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 maggio 2020, n. 138
Ecobonus e sisma bonus – Immobile classificato «fabbricato diruto»
In relazione al cd. sisma bonus ed ecobonus, il contribuente – per il fabbricato diruto – potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 16, Dl 63/2013, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, anche per le spese sostenute per interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.
Sarà necessario, in particolare, che l’immobile oggetto degli interventi sia dotato, negli ambienti in cui si realizzano gli interventi agevolabili, di impianto di riscaldamento e che risulti classificato «unità collabente» e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve, inoltre, risultare che l’intervento sia di recupero del patrimonio edilizio.
Al verificarsi delle dette condizioni, e nel rispetto di ogni altro adempimento previsto ai fini delle detrazioni, la detrazione va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l’edificio oggetto degli interventi.

Immobili/Ecobonus e sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 maggio 2020, n. 139
Detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica – Cessione del credito
L’agenzia delle Entrate precisa che l’articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 4 giugno 2013, n. 63 stabilisce che per le spese relative agli interventi, su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste, rispettivamente, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio (cd. ecobonus), e a quelle per riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus), una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La predetta detrazione – che spetta anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo – è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Viene poi previsto che, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
La possibilità di cedere il credito d’imposta derivante dall’esecuzione degli interventi in esame è prevista solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici.
La locuzione «parti comuni», pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.
Nel caso, ad esempio di un edificio costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono, dunque, ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come «parti comuni».
Con le circolari del 18 maggio 2018, n. 11/E e del 23 luglio 2018, n. 17/E, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica (cd. ecobonus) e per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus) e l’individuazione dei soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito.
I chiarimenti forniti con le citate circolari valgono anche relativamente alla cessione della detrazione (sisma+ecobonus), trattandosi, di una detrazione alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16, Dl 63/2013, avendone analoghi presupposti applicativi e la medesima funzione incentivante.

Immobili/Recupero edilizio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 maggio 2020, n. 140
Detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio sostenute dal detentore dell’immobile – Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
Il caso riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati dal conduttore di un immobile.
La detrazione spetta anche se l’autorizzazione in forma scritta (del proprietario) avvenga successivamente all’esecuzione dei lavori, purché sia formalizzata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Immobili/Recupero edilizio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 maggio 2020, n. 141
Detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio – Acquisto dell’immobile da un fondo comune d’investimento
Non spettano le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 3, Tuir) su immobili posseduti attraverso un fondo di investimento.
In base all’indirizzo interpretativo espresso dai giudici di legittimità, il fondo immobiliare, configura un patrimonio separato della società di gestione del risparmio la quale, nello svolgimento dell’attività di valorizzazione del predetto patrimonio immobiliare, non può, per espresso divieto, esercitare direttamente l’attività di costruzione di beni immobili.
Per dette considerazioni, la SGR, in qualità di gestore di un fondo immobiliare, non può essere assimilata ad un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ai fini delle detrazioni in commento, in quanto, sebbene abbia come oggetto dell’attività esercitata, la gestione e l’acquisto di immobili, anche da ristrutturare attraverso l’utilizzo di strutture produttive di terzi, non può per legge esercitare direttamente l’attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Immobili/Recupero edilizio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 maggio 2020, n. 142
Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio – Trasferimento della detrazione
Il trasferimento di una quota di proprietà dell’unità immobiliare – sulla quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio – non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, giacché tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione (anche a titolo gratuito; cfr. Cm 31 maggio 2013, n. 13/E) dell’intero immobile (Cm 31 maggio 2019, n. 13/E).
Pertanto, l’utilizzo delle rate residue compete al venditore se viene ceduta solo una quota dell’unità immobiliare, tranne che, per effetto della cessione pro-quota, l’acquirente divenga proprietario esclusivo dell’immobile (articolo 16-bis, comma 8, Tuir).
Nel caso di specie, a seguito dell’atto di cessione (a titolo oneroso o gratuito) che verrà effettuato, il genitore dell’istante perderà l’intera titolarità degli immobili, a favore di tutti e tre i figli i quali, consolidando l’usufrutto e la nuda proprietà, saranno legittimati, per i rimanenti periodi d’imposta, a fruire delle quote residue di detrazione Irpef.
Stessa cosa vale per l’ipotesi, alternativa, di divisione notarile della sola nuda proprietà tra tutti gli eredi del de cuius atteso che il diritto reale (nuda proprietà) sarà attribuito a favore dei figli.


Riscossione/Società tra professionisti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 maggio 2020, n. 136
Società tra professionisti – Riscossione accentrata dei compensi per attività mediche e paramediche svolte presso strutture sanitarie private
Viene precisato che le prestazioni di medici che operano attraverso una Stp (società tra professionisti, di cui all’articolo 10, comma 3, legge 183/2011 che ha dato il via libera alla costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari del codice civile, vale a dire società di persone, società di capitali e cooperative) producono reddito d’impresa (e non di lavoro autonomo); ne deriva che non si applica il sistema di riscossione accentrata, il quale riguarda esclusivamente le attività svolte presso strutture sanitarie private da professionisti indipendenti (articolo 1, commi 38-42, legge 296/2006).
Dunque, i compensi riscossi dalla struttura sanitaria privata, relativi alle prestazioni di medici che operano attraverso una società tra professionisti, non rientrano tra quelli che la stessa struttura è tenuta a trasmettere annualmente al Fisco, giacché questi costituiscono reddito d’impresa e non di lavoro autonomo. Già con la precedente risposta 128/2018 l’agenzia delle Entrate aveva precisato che le Stp, per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono reddito d’impresa in quanto non costituiscono un genere autonomo e «Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P. non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria».
Ad ogni modo, resta ferma la disposizione dell’articolo 1, commi 679 e 680, legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) la quale prevede che, per consentire ai contribuenti la detrazione delle spese sanitarie, è obbligatorio che il pagamento avvenga esclusivamente con versamento bancario o postale (bonifico, assegni, ecc.) ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Riscossione/Imu


Provvedimento agenzia delle Entrate 26 maggio 2020
Imposta municipale propria – Modalità di versamento
Il provvedimento stabilisce che i versamenti dell’Imposta municipale propria – Imu (articolo 1, commi 739-783, legge 160/2019 – legge di Bilancio 2020) e dei relativi interessi e sanzioni vadano eseguiti utilizzando il Modello F24. In particolare, i titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare tali versamenti in via telematica.
Il provvedimento stabilisce anche le modalità con cui la struttura di gestione trattiene il contributo di cui all’articolo 10, comma 5, Dlgs 504/1992, a valere sul gettito Imu spettante ai Comuni.


Società/Prevenzione incendi

Dm Interno 15 maggio 2020, GU 23 maggio 2020, n. 132
Attività di autorimessa – Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi
Sono previste disposizioni di adeguamento delle autorimesse, individuate nell’allegato I.
Non vige l’obbligo di adeguamento in specifici casi, come nell’ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti
agli articoli 3, 4 o 7, Dpr 1 agosto 2011, n. 151.

Società/ Covid-19

Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2020, n. 15 , GU 21 maggio 2020, n. 130
Covid-19 – Vendita di mascherine presso rivendite di tabacchi e altri generi di monopolio
Si dispone che, fino allo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da Covid-19, i titolari di concessione amministrativa per la rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.) sono autorizzati alla vendita al pubblico di mascherine facciali con le caratteristiche indicate nell’ordinanza n. 11/2020 e relativo allegato 1.
Restano ferme le disposizioni di cui all’ordinanza n. 9/2020 del Commissario straordinario circa la vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi e all’ordinanza n. 11/2020 circa il prezzo di vendita al pubblico delle medesime mascherine.