Scontrini, il cliente ha sempre diritto ad avere una copia
A prescindere dai documenti emessi, il cliente ha sempre diritto ad averne una copia
La ditta che ha provveduto a riparare il tapis roulant è obbligata a rilasciare una copia della ricevuta, dello scontrino oppure della fattura emessa a fronte del pagamento della prestazione resa.
Nel momento in cui la prestazione si intende ultimata, infatti, il prestatore è tenuto alla emissione della ricevuta oppure dello scontrino o della fattura (per quest’ultima solo su esplicita e preventiva richiesta del cliente).
A prescindere dai documenti emessi, il cliente ha sempre diritto ad averne una copia. In ogni caso, la circostanza che il pagamento della prestazione sia avvenuta mediante bancomat - e, dunque, con un mezzo tracciabile - dovrebbe dissuadere la ditta a non dichiarare ai fini fiscali la prestazione resa e l’importo incassato.
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