I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 10 al 18 dicembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Decreto Ristori/Agevolazioni

Disegno di legge approvato il 16 dicembre 2020
Decreto Ristori: novità della legge di conversione
Nella legge di conversione del Dl 137/2020 (decreto Ristori) confluiscono anche le disposizioni degli altri tre decreti Ristori: decreto Ristori-bis (Dl 149/2020), decreto Ristori-ter (Dl 154/2020), e decreto Ristori-quater (Dl 157/2020). I predetti decreti legge nn. 149, 154 e 157 vengono contemporaneamente abrogati, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della loro vigenza.
La legge conferma: la proroga al 30 aprile 2021 dei versamenti della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'Irap per i contribuenti che rispettano specifici requisiti; la cassa integrazione per altre 6 settimane (fino al 31 gennaio 2021); il blocco dei licenziamenti; il congedo straordinario in caso di chiusura delle scuole per i genitori degli alunni delle secondarie di primo grado; il bonus baby-sitting per le famiglie residenti nelle Regioni in zona rossa; la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre 2020.
Tra le novità si segnalano le seguenti.
Microcredito
Si eleva da 25.000 a 40.000 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito, con estensione della garanzia del Fondo centrale (garanzia non più condizionata all'emanazione di un decreto ministeriale ma che risulta ora immediatamente operativa).
Mutui
I lavoratori in Cig, autonomi e professionisti, inclusi artigiani e commercianti, potranno accedere al Fondo Gasparrini per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per la prima casa per tutto il 2021. Si tratta di una proroga ulteriore rispetto a quanto previsto dal decreto Cura Italia e dal decreto Liquidità.
Locazioni
Nei Comuni ad «alta tensione abitativa», lo Stato restituirà al proprietario dell'abitazione locata – non in regime di cedolare secca – il 50% dello sconto applicato all'inquilino, fino a un massimo di 1.200 euro sui 12 mesi per singolo locatore. Su uno sconto di 200 euro al mese, il rimborso massimo è dunque di 100 euro. In ogni caso, la percentuale di riduzione del canone sarà determinata dall'agenzia delle Entrate in proporzione alle domande pervenute rispetto ai fondi stanziati, pari a 50 milioni di euro. Le disposizioni applicative del contributo saranno individuate con provvedimento dell'agenzia delle Entrate. Il contributo a fondo perduto spetta nel 2021 e riguarda i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.
Utenze elettriche
Le bollette di imprese e professionisti - che rientrano nei codici Ateco indicati nel decreto - saranno ridotte nelle voci trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema.
Apprendistato
Nel 2021 per i contratti di apprendistato di primo livello è riconosciuto ai datori di lavoro con meno di 9 dipendenti uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto.
Detassazione indennità Covid
Viene stabilito che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica, a prescindere dal soggetto che li ha erogati e indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione e fruizione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposizione diretta e dell'Irap.
Superbonus
Viene previsto l'obbligo di un equo compenso per i professionisti impegnati nei lavori che godono dell'ecobonus.
Tosap e Cosap
Viene sospesa la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore degli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande (es. dovuta per i tavolini all'aperto di bar e ristoranti). Il pagamento viene rinviato alla fine di marzo.
Golden power
Viene prorogato al 30 giugno 2021 il rafforzamento previsto nel decreto Liquidità (Dl 23/2020) contro le scalate ostili anche da parte di soggetti interni all'Ue in settori strategici del sistema finanziario e produttivo italiano.
Irap
E' prevista la possibilità di pagare l'Irap in quattro rate a partire da aprile 2021.
Codice della crisi d'impresa
Vengono anticipate alcune misure del Codice. In particolare, vengono apportate modifiche alla legge 3/2012 (sul sovraindebitamento), finalizzate a semplificare l'accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori, anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019). La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti. Viene inoltre disposto che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, ovvero nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis, Dlgs 385/1993, non può presentare opposizione al piano né reclamo avverso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Tax credit vacanze
Il beneficio viene esteso fino al 30 giugno 2021. Ai fini della concessione dell'agevolazione saranno prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.
Edicole
E' previsto un bonus da 1.000 euro a favore degli esercenti edicole.


Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 dicembre 2020, n. 580
Cessioni all'esportazione: senza Iva anche se i beni sono sottoposti a test prima di lasciare l'Italia
Resta confermato il regime di non imponibilità – previsto per le cessioni all'esportazione (articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972) – per le cessioni di beni che, prima della loro spedizione all'estero (extra-Ue), siano sottoposti ad opera del promotore della triangolazione a test o collaudi per il controllo della rispondenza del macchinario prodotto ai requisiti costruttivi richiesti.
Nell'operazione triangolare la merce viene ceduta al promotore dell'operazione con la resa FOB: questa situazione non muta il regime fiscale di non imponibilità, come prevede l'articolo 130, Dpr 43/1973 (che disciplina il caso di uscita di merci dal territorio doganale per via marittima e aerea, sancendo che, in tale fattispecie le merci si considerano uscite dal territorio doganale salvo prova contraria, nel momento dell'imbarco sulle navi e sugli aeromobili) e come già chiarito con la Rm 416596/1986 (nella quale viene precisato che la non imponibilità, prevista dal richiamato articolo 8, lett. a) è altresì applicabile nel caso in cui i beni, acquistati nello Stato con la clausola FOB, vengono consegnati dal cedente nazionale direttamente al vettore marittimo od aereo che ne cura il trasporto all'estero; ciò in quanto, con il collocamento a bordo degli stessi si deve considerare rispettata la condizione dettata dalla norma fiscale in ordine all'esecuzione della spedizione o del trasporto dei beni medesimi fuori dal territorio doganale).
Questa circostanza non costituisce consegna in Italia, trattandosi di meri fatti tecnici diretti esclusivamente a garantire la qualità ed il funzionamento dei beni prima della loro spedizione. Già la Rm 72/E/2000 aveva chiarito questo.
Il tema è stato analizzato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2010, n. 24964; sentenza 24 giugno 2011, n. 13951; sentenza 25 marzo 2011, n. 6898; sentenza 20 dicembre 2012, n. 23588, richiamata, quest'ultima, dall'agenzia delle Entrate nella Rm 94/E/2013). In particolare nella sentenza n. 24964/2010 richiamata dalle successive, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare che «per configurare una triangolazione esente da Iva non è essenziale la prova del trasporto all'estero a cura e nome del cedente, quanto che l'operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti».
Quindi, per configurare una triangolazione non imponibile Iva non è essenziale la prova del trasporto all'estero a cura e nome del cedente, quanto che l'operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti.
Sul punto, anche la Corte di Giustizia, in causa C-446/13, punto 28), trattando diversa fattispecie, ha affermato che «un fornitore di beni, ..., quando spedisce questi ultimi a un prestatore incaricato di lavori di rifinitura, non trasferisce all'acquirente il potere di disporre dei beni di cui trattasi come proprietario. Una siffatta spedizione mira unicamente a rendere i beni di cui trattasi conformi agli obblighi contrattuali del fornitore affinché possa aver luogo la successiva cessione all'acquirente». Tale affermazione, assume un connotato generalmente applicabile anche nella particolare situazione di cui si tratta in cui il medesimo soggetto acquirente del bene finito è anche chi presta l'opera.

Iva/Fatturazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 11 dicembre 2020
Deleghe per la fatturazione elettronica: proroga della validità
Dato il periodo emergenziale, viene disposta la proroga di validità delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Pertanto, le deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti saranno valide per un altro anno. In particolare è stata prorogata di un anno la validità delle deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Secondo l'agenzia, in questo periodo risultano in scadenza le deleghe conferite da circa 3,5 milioni di operatori, su un totale di poco più di 3,7 milioni di deleganti. Infatti, la maggior parte delle deleghe, la cui durata è stabilita entro un limite massimo di due anni dalla sottoscrizione del modulo, è stata conferita agli intermediari nel mese di dicembre 2018, a ridosso dell'avvio generalizzato dell'obbligo di e-fattura, avvenuto il 1° gennaio 2019, e, pertanto, in scadenza tra dicembre 2020 e gennaio 2021.
La decisione di estendere di un anno la validità delle deleghe tiene conto del «perdurare della situazione emergenziale da Covid-19, anche alla luce delle restrizioni agli spostamenti recentemente introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» e delle «significative difficoltà» sottolineate da diverse associazioni di categoria «nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, con particolare riguardo all'acquisizione del modulo di delega recante la firma in originale del cliente».

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020, n. 581
Fornitura di alimenti e bevande: l'aliquota non è quella delle somministrazioni
Ai fini dell'applicazione della corretta aliquota Iva – ai sensi dell'articolo 16, Dpr 633/1972 – occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.
La distinzione si rende necessaria in quanto, a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è inquadrato nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall'articolo 3, comma 2, numero 4), Dpr 633/1972 e sconta l'aliquota del 10%, ai sensi del numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva.
Alle cessioni di alimenti e bevande si applica, invece, l'aliquota della singola tipologia di bene alimentare venduto.
Nel servizio di ristorazione è preponderante la componente relativa ai servizi di supporto che consentono al consumatore finale il consumo immediato. In tal caso si ha somministrazione di alimenti e bevande che, se effettuata al pubblico, è disciplinata dal Dlgs 59/2010 e dalle leggi regionali, dove vengono stabiliti tutti i parametri e i vincoli per l'apertura di un punto vendita (o di ristoro).
Diversamente, la sola fornitura di cibi e bevande nell'ambito dei servizi di ristorazione è considerata dal diritto comunitario, così come dalla prassi interna dell'Amministrazione finanziaria, una cessione di beni. In tal caso la disciplina delle attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari definita «esercizio di vicinato» è disciplinata dall'articolo 4, comma 1, lettera d), Dlgs 114/1998.
Le due attività, a livello commerciale, possono anche coesistere.
La questione – circa la corretta qualificazione (cessione di beni o prestazione di servizi) delle operazioni aventi ad oggetto la cessione di cibi da asporto – sarà definitivamente risolta quando la Corte di Giustizia Ue si pronuncerà in merito alla causa C-703/19.
Ad ogni modo, il documento di prassi in commento ribalta quanto era stato affermato recentemente in occasione della risposta all'interrogazione 5-05007 nel corso del question time. In quella sede era stato detto che la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc., possono svolgere la loro attività. Di conseguenza, entrambe le fattispecie sono state ricondotte al concetto di somministrazione con l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%. Invero, il chiarimento trova origine nello stato di emergenza dovuto al Covid-19, e quindi è stato un po' «forzato» dalla situazione contingente, caratterizzato dalle chiusure totali o parziali delle attività di ristorazione e con la sola possibilità di vendere cibi preparati da asporto o con consegna a domicilio. A supporto dell'interpretazione, era stata citata la sentenza della Corte di Giustizia Ue 10 marzo 2011, nelle cause riunite C-497 e C-502/09.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020, n. 582
Impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia
Una nuova sezione da collegare ad un impianto di distribuzione di calore-energia già esistente fruisce dell'aliquota al 10%. L'aliquota ridotta si applica per «gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica" (numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972). I successivi numeri 127-sexies), e 127-septies), stabiliscono l'applicazione dell'analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies).
L'aliquota ridotta, inoltre, vale anche per i beni utilizzati per la costruzione degli impianti e degli edifici, ad eccezione delle materie prime e semilavorate utilizzate per i lavori, e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici.
Gli impianti, pertanto, per i quali il legislatore prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, sono gli impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (teleriscaldamento) e gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.
In particolare, con riferimento agli impianti di produzione calore-energia, la Cm 17 aprile 1981, n. 14/E, parte seconda, ha specificato che si considerano impianti di produzione di calore-energia quelli di produzione e distribuzione (cd. teleriscaldamento) di calore, sotto forma di vapore o acqua surriscaldata anche derivato da centrali di produzione termoelettrica, che immesso in apposite reti urbane, viene impiegato da utenze civili, commerciali e industriali.
Si tratta, in sostanza, di impianti che producono energia e calore che non viene disperso, ma utilizzato per riscaldare l'acqua o produrre vapore acqueo da inviare alle singole utenze cittadine.
Sulla base delle indicazioni fornite nell'interpello, l'istante dovrà realizzare una sezione di impianto interconnessa all'infrastruttura esistente «che verrà collegata alla rete di teleriscaldamento esistente in prossimità dell'impianto ...tramite un feeder (in andata e ritorno di proprietà ...)».
In passato l'Amministrazione finanziaria si è già espressa con diversi documenti di prassi.
Sulla base della descrizione fornita, l'agenzia ritiene che all'impianto descritto possa applicarsi l'aliquota Iva agevolata del 10%, rientrando nella più ampia categoria di «impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia» indicati nel citato numero 127-quinquies) della Tabella A allegata al decreto Iva. Tale soluzione è in linea con le precisazioni contenute nella Rm 2/E/2000, secondo cui per l'applicazione dell'Iva ridotta l'impianto dev'essere idoneo a produrre calore-energia, requisito sussistente nella fattispecie in esame, e nella Rm 269/E/2007, secondo cui l'aliquota ridotta spetta per i beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dell'impianto se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano apposita dichiarazione al cedente che i beni acquistati sono destinati alla costruzione dell'impianto stesso.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020, n. 583
Raccolta delle giocate: esenzione anche per le prestazioni rese da terzi al concessionari o
L'esenzione da Iva, ai sensi dell'articolo 10, Dpr 633/1972, spetta anche ai servizi resi da terzi al titolare della concessione (regolata da apposita convenzione) stipulata con l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Deve però trattarsi di servizi necessari per effettuare la raccolta delle giocate, ossia di prestazioni che permettono la gestione del pronostico o del gioco, comprese le fasi di elaborazione e definizione dei dati che consentano ai giocatori di parteciparvi (es. il servizio di certificazione, di accettazione e raccolta delle singole giocate, anche se effettuata attraverso un sito Internet dedicato).
L'istante fa presente che, in fase di impostazione e avvio dell'attività, sta attivando una serie di contratti per l'esercizio di giochi pubblici, in particolare della piattaforma.
Un primo contratto riguarda una piattaforma necessaria per la gestione della raccolta del gioco a distanza e dell'erogazione dei relativi servizi.
Un secondo contratto, stipulato con una diversa società, ha lo scopo di arricchire l'offerta commerciale con la presenza, e relativa gestione, di giochi on line (giochi di carte, giochi di abilità, giochi di casinò).
È in corso di sottoscrizione un contratto con una terza società per ampliare i canali di raccolta delle giocate, favorendo l'accesso degli utenti ai giochi della società istante attraverso dispositivi mobili. In particolare, il contratto ha per oggetto la concessione della licenza d'uso di un software che consente l'accesso degli utenti alla piattaforma di gioco dell'istante attraverso l'utilizzo di dispositivi mobili (iOS, Android).
Infine, la società interpellante fa presente di aver stipulato un ulteriore contratto riguardante i servizi di certificazione, in conformità agli standard previsti da Adm, della piattaforma, dei sistemi informativi in uso e dei relativi moduli di integrazione dei giochi.
La società ritiene che i servizi prestati nell'ambito dei contratti sottoscritti e in corso di sottoscrizione siano da considerare esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma, 1, numeri 6) e 7), Dpr 633/1972 e dell'articolo 11, comma 2, decreto Mef 111/2006.
L'amministrazione finanziaria si è già espressa, in sede di alcuni interpelli, sull'indispensabilità di talune attività relative all'esercizio dei giochi e alle operazioni di raccolta delle giocate, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione Iva sull'acquisto dei relativi servizi da parte dei concessionari.
L'agenzia delle Dogane, con la nota 31 marzo 2014, per quanto riguarda la raccolta dei giochi on line e i rapporti contrattuali che intercorrono tra il concessionario e il fornitore della piattaforma di gioco, ha chiarito che: per il rapporto contrattuale tra concessionario e chi fornisce la piattaforma «lo stesso è ammesso in base alle (...) norme convenzionali e rappresenta una soluzione comune nel settore del gioco a distanza»; le attività rese al concessionario da chi fornisce la piattaforma «sono essenziali per garantire il corretto funzionamento dell'offerta di giochi» on line.
Nella stessa nota si legge che il rapporto tra il concessionario e il fornitore «può ricomprendere una serie di attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei citati giochi» e che, «più in generale, appare corretta l'interpretazione per cui il mero trasferimento del diritto d'uso di un sistema informatico possa essere ricondotta tra le attività relative all'esercizio dei giochi e dalle operazioni di raccolta delle giocate».
Quindi, in base a quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di Iva, le operazioni relative all'esercizio delle scommesse e dei giochi che fruiscono dell'esenzione Iva sono quelle che concretizzano la gestione complessiva del concorso pronostico o del gioco, che comprende le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare al gioco nonché le fasi di accettazione e raccolta delle singole giocate.

Iva/Cessione gratuita

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020, n. 584
Trasferimento di beni in sede di accordo fra le parti: non è un abbuono, ma una cessione gratuita
Secondo l'agenzia delle Entrate non si configura una fornitura a titolo di abbuono qualora l'accordo – che prevede il trasferimento della titolarità dei beni – non ha lo scopo di rideterminare il prezzo iniziale della fornitura, bensì di definire le reciproche posizioni delle parti relativamente alla fornitura della merce.
Il caso riguarda un'azienda sanitaria locale che fruisce di un servizio di sterilizzazione offerto da un'impresa. Quest'ultima ha ritenuto inadeguati – per qualità e per numero – i container in uso presso le sale operatorie della Asl, al fine di garantire un buon servizio. A tal fine l'impresa fornitrice consegna alla Asl alcuni container nuovi.
Le parti non hanno mai formalizzato il passaggio in proprietà dei beni in questione, arrivando ad un «Atto di rinegoziazione» dell'originaria convenzione, stabilendo: l'acquisto in proprietà, da parte dell'impresa, dei container di prima dotazione; la rinuncia al credito per la fornitura della dotazione medesima.
L'agenzia afferma che l'accordo relativo al trasferimento della titolarità dei beni in esame, intervenuto in fase di rinegoziazione dell'originaria convenzione, ha avuto lo scopo di definire le reciproche posizioni delle parti relativamente alla fornitura dei container e non già di rideterminare il prezzo iniziale concernente la fornitura del servizio di sterilizzazione.
Pertanto, non può configurarsi quale «abbuono» ai sensi dell'articolo 15, Dpr 633/1972, costituendo piuttosto una «cessione a titolo gratuito».

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020, n. 585
Noleggio di apparecchi con finalità sanitaria: non rileva la data di stipula del contratto
L'articolo 124, Dl 34/2020 prevede l'esenzione (senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente) da Iva fino al 31 dicembre 2020 – nonché l'aliquota del 5% dal 2021 (n. 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972) – per le cessioni (gratuito ovvero a titolo oneroso) di beni elencati nella norma. Si tratta di strumenti anche non specificatamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura del Covid-19; è però necessaria la finalità sanitaria (è il caso di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri).
L'elenco è tassativo e non esemplificativo: l'agenzia delle Dogane, con la circolare 30 maggio 2020, n. 12/D ha fornito dei primi chiarimenti sulla disciplina, individuando anche i codici TARIC dei beni agevolati.
Il regime fiscale delineato opera anche per i contratti di noleggio di tali apparecchi (Cm 15 ottobre 2020, n. 26/E), ai sensi dell'articolo 16, comma 3, Dpr 633/1972: questa norma prevede che deve essere applicata la stessa aliquota stabilita per la cessione degli stessi beni tramite contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. Scopo della norma è uniformare il trattamento Iva relativo all'acquisto di un bene, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico (Rm 33/E/2002).
I beni noleggiati rientrano tra quelli elencati dalla disposizione, compresi i saturimetri in quanto riconducibili alla categoria della «strumentazione per diagnostica per COVID-19», come ha specificato il ministero della Salute, in quanto dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell'apparato respiratorio di cui è responsabile Covid-19.
L'agevolazione è applicabile, inoltre, nonostante si tratti di dispositivi non specificatamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura della Covid-19, perché comunque considerati necessari per contrastare il diffondersi delle pandemie, per la cura delle persone affette da questi virus e per la protezione della collettività. Il regime di favore, naturalmente, vale soltanto se il bene è utilizzato per finalità sanitarie e non, ad esempio, con scopi cosmetici o alimentari.
La corretta individuazione del momento di decorrenza del regime fiscale di favore coincide con la data di effettuazione della prestazione, non rilevando il giorno in cui il contratto è stato concluso. Quindi, il fornitore che ha fatturato all'istante, fino al 19 maggio 2020, il noleggio dei suddetti beni con l'aliquota agevolata del 4% (punto 41-quater della Tabella A, Parte II del Dpr 633/1972, nel caso di protesi e ausili inerenti menomazioni di tipo funzionale permanente) deve fatturare – a partire dal 20 maggio 2020 (ossia, dopo l'emanazione del Dl 34/2020) – l'operazione in esenzione Iva.
Dal 2021 l'operazione sarà assoggettata ad Iva con aliquota del 5%, salvo che ricorrano le condizioni di cui al citato n. 41-quater, nel qual caso si potrà beneficiare dell'aliquota al 4%.

Iva/Biglietterie automatizzate

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 dicembre 2020
Idoneità degli apparecchi misuratori: proroga
Con questo provvedimento viene prorogato di ulteriori 12 mesi il termine entro il quale è possibile ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata. In particolare, a causa delle limitazioni delle attività lavorative imposte dall'emergenza epidemiologica Covid-19, viene previsto che la certificazione di idoneità dei sistemi di vendita di titoli di accesso deve essere assicurata entro 30 mesi dalla data di pubblicazione del precedente provvedimento 27 giugno 2019 (quindi entro il 27 dicembre 2021). Già il precedente provvedimento (13 marzo 2020) aveva disposto una proroga di 9 mesi del termine di adeguamento, anche in considerazione dell'elevato numero di richieste pervenute dagli enti certificatori.
Con il provvedimento in esame, inoltre, viene stabilito che, ai fini della pianificazione delle attività di certificazione, per i sistemi in corso di validità per i quali non sia stata presentata istanza, deve essere comunicato in anticipo (mediante pec all'indirizzo misuratorifiscali@pec.ageziaentrate.it) l'ente certificatore di cui ci si intende avvalere, ovvero deve essere comunicata l'intenzione di presentare la dichiarazione secondo la procedura semplificata prevista per alcune fattispecie.


Bollo/E-fatture

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 10 dicembre 2020, n. 14
Assolvimento dell'imposta sulle fatture elettroniche: sanzioni e ravvedimento
La risposta prende in esame le diverse modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture: 1. pagamento mediante contrassegno, nel caso di fatture cartacee; 2. pagamento secondo le modalità virtuali, sia nel caso di fatture cartacee, sia nel caso di fatture emesse mediante sistemi elettronici; 3. pagamento secondo le modalità individuate all'articolo 6, Dm 17 giugno 2014, nel caso di fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio.
Riguardo alle sanzioni da applicare, nel caso di pagamento con contrassegno la sanzione ammonta al 100% (e fino al 500%) dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.
Diversamente nel caso di bollo virtuale e di bollo sulle fatture elettroniche si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato (articolo 13, Dlgs 471/1997). La sanzione è ridotta alla metà qualora i versamenti siano effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e, in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Viene altresì ricordato che la sanzione, comunicata al contribuente da parte dell'agenzia delle Entrate: 1. è ridotta ad un terzo qualora il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (definizione). Quindi, in caso di definizione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la sanzione su cui applicare la riduzione di un terzo sarà pari al 30% (se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento), ovvero al 15% (se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento), ovvero ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento). Si ricorda che la comunicazione con la quale l'agenzia delle Entrate constata la violazione commessa e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare impedisce al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso; 2. se il contribuente, invece, non provvede al versamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'agenzia delle Entrate, quest'ultima procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione in misura piena, dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.


Immobili/Superbonus 110%

Risoluzione agenzia delle Entrate 15 dicembre 2020, n. 78/E
Detrazione negata se più unità sono possedute da un unico proprietario
Il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) non spetta per interventi (adeguato isolamento termico e miglioramento strutturale anti-sismico) realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio che, posseduto da un unico proprietario, non può qualificarsi come «condominio», in mancanza della pluralità dei proprietari.
La detrazione maggiorata non spetta neppure se delle tre unità immobiliari di cui si compone l'edificio plurifamiliare, oggetto della risposta del Fisco, due di esse sono possedute in nuda proprietà (mentre la terza è detenuta in piena proprietà).
Il contribuente è un soggetto residente all'estero, ma questa condizione non inficia la spettanza della detrazione, in quanto essa «riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati». Però, poiché il beneficio consiste in una detrazione d'imposta, la fruibilità del bonus non può essere utilizzato dai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva o che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso di coloro che rientrano nella no tax area). Tali contribuenti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo (articolo 121, Dl 34/2020), ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste.
È invece rilevante l'aspetto oggettivo: l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle «parti comuni» di edifici (Cm 24/E/2020).
Pertanto, il Superbonus non spetta per interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, anche qualora il contribuente sia nudo proprietario.
Anche in presenza di soggetti che hanno la possibilità di utilizzare gli immobili in base ad un diritto reale di godimento, l'edificio, essendo costituito da più immobili di un unico proprietario, non può qualificarsi come «condominio», in mancanza della pluralità dei proprietari.
Nel caso in esame, trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, di proprietà del solo istante, nonostante la presenza del diritto di usufrutto in relazione ad alcune di tali unità, non sarà possibile beneficiare dell'agevolazione né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto non inserite in un condominio.
In ogni caso, l'agenzia ricorda che il contribuente, ricorrendo i presupposti e i requisiti e dopo aver effettuato tutti gli adempimenti previsti, potrebbe, eventualmente, fruire delle detrazioni di cui agli articoli 14 e16, Dl 63/2013 (ecobonus e sisma bonus).


Agevolazioni/Bonus locazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020
Credito d'imposta per la locazione di immobili non abitativi: nuovo modello per la cessione del credito
Per adeguarlo alla normativa intervenuta, è stato approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare la cessione del credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (articolo 122, comma 2, lettere a) e b). Dl 19 maggio 2020, n. 34).
La comunicazione può ora essere inviata anche da parte degli intermediari (di cui all'articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998), tramite i servizi on line dell'agenzia.
In considerazione dell'estensione a ulteriori mensilità del bonus affitti previsto dall'articolo 28, Dl 34/2020, il nuovo modello di comunicazione approvato può essere utilizzato in sostituzione del modello precedente, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame.
Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 1 luglio 2020 aveva definito, tra l'altro, le modalità di comunicazione dei crediti d'imposta per botteghe e negozi (articolo 65, Dl 18/2020) e i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, (articolo 28, Dl 34/2020) prevedendo che la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta fosse inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai cedenti che hanno maturato i crediti utilizzando esclusivamente un'apposita funzionalità disponibile nell'area autenticata del sito dell'agenzia, a pena di inammissibilità. Nello stesso provvedimento veniva demandata ad un successivo atto direttoriale la possibilità di provvedere all'invio avvalendosi di un intermediario.
Più di recente il tax credit locazioni previsto dall'articolo 28, Dl 34/2020 è stato esteso: dall'articolo 77, comma 1, lettera b, Dl 104/2020 (cd. decreto Agosto) ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-alberghiere con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020); dall'articolo 77, comma 1, lettera b-bis), Dl 104/2020 per le imprese turistico-ricettive fino al 31 dicembre 2020; dall'articolo 8, Dl 137/2020 (cd. decreto Ristori) ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al decreto medesimo; dall'articolo 4, Dl 149/2020 (cd. decreto Ristori bis) ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 dello stesso decreto, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle cosiddette «zone rosse».
Queste modifiche hanno richiesto le modifiche al modello di cessione del credito.

Agevolazioni/Indennità una tantum

Circolare Inps 14 dicembre 2020, n. 146
Indennità Covid prevista dal decreto Ristori quater: domanda entro il 31 dicembre 2020
È possibile trasmettere le istanze per le indennità una tantum entro il 31 dicembre 2020 (non più entro il giorno 18).
Il bonus, di 1.000 euro, spetta ai seguenti lavoratori: lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori autonomi occasionali (privi di partita Iva, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria); lavoratori dello spettacolo; lavoratori intermittenti; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (iscritti solo alla Gestione separata Inps) lavoratori a tempo indeterminato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
L'indennità è riconosciuta: in via automatica per coloro che hanno già usufruito dell'indennità prevista dal decreto Agosto; con presentazione della citata domanda da parte di coloro che non hanno inviato la richiesta per l'indennità o per i quali questa è stata oggetto di diniego.
L'indennità onnicomprensiva, erogata dall'Inps, non concorre alla formazione del reddito ma non comporta il riconoscimento dell'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
Resta ferma al 18 dicembre la scadenza che riguarda coloro che devono ancora presentare domanda per il precedente indennizzo introdotto dal Decreto Ristori (Dl 137/2020).

Agevolazioni/Contributo a fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 dicembre 2020, n. 589
Beneficio spettante anche alla conferitaria
L'operazione di conferimento aziendale prevede la prosecuzione – senza soluzione di continuità – della precedente attività svolta e quindi non si è in presenza di un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020. Con l'effetto che la conferitaria avrà diritto ad accedere al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25, Dl 34/2020.
L'istante nasce da una trasformazione progressiva di un'impresa individuale che viene conferita nella newco. Né l'impresa individuale era riuscita ad ottenere il bonus (in quanto alla data di presentazione della domanda era cessata la partita Iva) né la società conferitaria, che ha aperto la partita Iva dopo il 30 aprile 2020.
Infatti, beneficiari del bonus sono i «…soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020…». Sul punto la Cm 22/E/2020 ha precisato che «Nell'ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l'attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all'unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita».
In relazione ai requisiti richiesti, l'agenzia ricorda che l'istante: determina la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell'articolo 25, Dl 34/2020, facendo riferimento l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda conferita; per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 3, dell'articolo 25) deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 - aprile 2019), considerando il fatturato relativo all'azienda conferita.
Dato che la domanda di contributo, sia come impresa individuale sia come società, è stata rigettata, il contribuente potrà presentare un'istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito di rigetto per fruire del contributo a fondo perduto dopo la scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari.

Agevolazioni/Bonus sanificazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 dicembre 2020
Nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta
È stata determinata la nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125, Dl 19 maggio 2020, n. 34.
Si ricorda che con provvedimento dell'agenzia delle Entrate 11 settembre 2020 è stata resa nota la percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 10 luglio 2020, detta percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all'epoca disponibili (200 milioni di euro) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è risultato pari al 15,6423%. Al riguardo, l'articolo 31, comma 4-ter, Dl 14 agosto 2020, n. 104 ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d'imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020. Pertanto, si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d'imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi) e rideterminare i crediti d'imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020. La nuova percentuale è pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d'imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d'imposta, si applicano le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020.


Redditi di lavoro dipendente/Cuneo fiscale

Circolare agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020, n. 29/E
Misure agevolative per ridurre il cuneo fiscale: chiarimenti
Il documento di prassi esamina le diverse misure agevolative volte a ridurre la pressione fiscale sul reddito di lavoro dipendente e assimilato (articoli 49 e 50 del Tuir).
Il Dlgs 5 febbraio 2020, n. 3 ha introdotto un trattamento integrativo che prevede 600 euro per quest'anno e 1.200 euro a partire dal 2021 per i redditi fino a 28.000 euro, nonché un'ulteriore detrazione per i redditi fra 28.000 e 40.000 euro.
Di seguito alcune precisazioni fornite.
Ai fini della verifica della soglia del reddito di 28.000 euro si calcolano anche i redditi di coloro che beneficiano dei regimi speciali, come gli impatriati. Rientra nel computo del reddito complessivo, quello assoggettato a cedolare secca sugli affitti, mentre è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Sono i sostituti d'imposta che in presenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, Dl 3/2020 riconoscono il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti, ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza nei confronti del contribuente. In particolare, devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. I sostituti riconoscono le misure di favore senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, a partire dalle retribuzioni relative a prestazioni rese nel mese di luglio 2020, per consentire una rapida fruizione da parte dei beneficiari. I contribuenti che non hanno i presupposti per la fruizione dei benefici, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 40.000 euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto stesso, devono comunicarlo al sostituto, il quale potrà effettuare il recupero delle somme non spettanti nei periodi di paga successivi a quello in cui è stata effettuata la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.
Ai fini della salvaguardia delle misure di favore, il Dl 34/2020 ha previsto che il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 (80 euro) e dal 1° luglio 2020 (100 euro), ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica. Il sostituto d'imposta, quindi, riconosce i benefici spettanti, per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali introdotti dal Dl 18/2020 assumendo, al posto degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria.


Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 dicembre 2020
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di novembre 2020
Con apposito provvedimento sono state accertate – sulla base delle informazioni provenienti dalla Banca d'Italia e in base alle quote di mercato – le medie dei cambi delle valute estere del mese di novembre, da utilizzare ai fini fiscali.
L'aggiornamento mensile è necessario nei casi previsti dal Tuir in cui si fa riferimento a componenti del reddito come i corrispettivi, proventi, spese e oneri espressi in divisa estera (articolo 110, comma 9, Dpr 917/1986).
Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.


Accise/Prodotti alcolici ed energetici

Dm 4 dicembre 2020, GU 14 dicembre 2020, n. 309
Accisa su prodotti alcolici ed energetici: si paga per le immissioni della prima metà di dicembre
I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2020, sono effettuati, nel medesimo anno, entro: il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del Mod. F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti; il 28 dicembre (poiché il giorno 27 è festivo), se eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato.


Riscossione/Interessi legali

Dm 11 dicembre 2020, GU 15 dicembre 2020, n. 310
Tasso di interesse legale: nuova misura
Dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 Codice civile è fissato allo 0,01% (quindi si riduce rispetto alla precedente misura dello 0,05%).
La misura impatta, tra l'altro, a fronte delle somme concesse a titolo di mutuo (articoli 45, comma 2 e 89, comma 5 del Tuir), ai fini della determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), in caso di accertamento con adesione (articolo 8, Dlgs 218/1997, per le rate successive alla prima dopo la data di perfezionamento dell'atto di adesione), in caso di acquiescenza (articolo 15, Dlgs 218/1997, per le rate successive alla prima dopo il versamento della stessa), in caso di conciliazione giudiziale (articolo 48, Dlgs 546/1992, dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o della comunicazione del decreto di estinzione del giudizio), come pure per il calcolo degli interessi dovuti sui depositi cauzionali delle locazioni (articolo 11, legge 392/1978).

Riscossione/Versamenti contributivi

Circolare Inps 14 dicembre 2020, n. 145
Sospensione dei versamenti prevista dal Decreto Ristori quater: non vale per i versamenti già prorogati
Vengono approfondite le disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti contributivi ai sensi del Dl 30 novembre 2020, n. 157 (cd. decreto Ristori quater).
Si ricorda che sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.
L'Istituto si sofferma sui requisiti richiesti in capo ai soggetti obbligati al versamento, ossia ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I versamenti in scadenza nel suddetto mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, a prescindere dalla diminuzione del fatturato. La sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, spetta altresì, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l'ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato, ai seguenti soggetti: a) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, Dpcm 3 novembre 2020; b) esercenti le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone arancioni e rosse); c) operanti nei settori economici individuati nell'allegato 2 al Dl 149/2020 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cd. zone rosse; d) esercenti l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.
L'Istituto specifica che la sospensione non è comunque applicabile alle rate di contribuzione dovute per effetto delle precedenti sospensioni dei versamenti introdotti dalla disciplina emergenziale precedentemente entrata in vigore.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.


Contenzioso/Controversie Ue

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 dicembre 2020
Risoluzione delle controversie fiscali nella Ue: modalità e procedure operative
Il provvedimento stabilisce modalità e procedure operative per l'applicazione del Dlgs 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della Direttiva Ue 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali nella Ue.
In particolare il provvedimento definisce apertura, svolgimento e conclusione della procedura amichevole. Per accedere a tale procedura i soggetti interessati devono presentare, al competente ufficio dell'agenzia delle Entrate e alle Autorità competenti degli Stati membri coinvolti, un'apposita istanza (fac-simile allegato al provvedimento) di apertura della procedura amichevole relativa ad una questione controversa.