Adempimenti

Partite Iva, gestione separata Inps più cara per coprire i costi della nuova Iscro

Nel 2021 indennità finanziata con un aumento dell’aliquota pari allo 0,26 per cento. Confermate le aliquote del 2020 per i collaboratori e le figure assimilate

di Mauro Pizzin e Fabio Venanzi

Le aliquote contributive, da utilizzare per gli iscritti alla gestione separata Inps, sono state aggiornate dall’istituto previdenziale con la circolare 12/2021.

La principale novità riguarda l’introduzione di una nuova aliquota che sarà applicata sui redditi prodotti dai professionisti che, abitualmente, esercitano le attività di lavoro autonomo, iscritti a tale gestione. L’aliquota maggiorata è finalizzata, infatti, alla copertura degli oneri derivanti dalla introduzione dell’istituto della indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), prevista dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Una decisione, quella di aumentare l’aliquota contributiva per coprire i costi del nuovo ammortizzatore per i professionisti lavoratori autonomi, che ha creato più di qualche perplessità non solo perchè applicata a tutte le Partite Iva iscritte alla gestione separata (attualmente peserà su quelle con reddito superiore a 50mila euro, visto l’esonero contributivo triennale previsto sotto tale tetto) e non solo ai professionisti potenzialmente interessati (con reddito inferiore), ma anche perchè la gestione stessa sul fronte pensionistico è in attivo e l’indennità resta una misura transitoria sottoposta a limiti di spesa (si veda il Sole 24 Ore dello scorso 22 gennaio).

Va ricordato che l’Iscro viene erogata, in presenza di determinati requisiti, in favore di coloro che hanno subito una contrazione superiore al 50% dei propri redditi rispetto all’ultimo triennio precedente. Per il 2021, l’aumento è pari allo 0,26%, mentre crescerà dello 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Pertanto, mentre per i professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota rimane ferma al 24%, per i restanti professionisti, l’aliquota passa dal 25,72% dello scorso anno al 25,98 per cento. Rimangono, invece, confermate nella stessa misura del 2020 le aliquote per i collaboratori e per le figure assimilate.

Nel dettaglio, i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatore per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva contro la disoccupazione (Dis-coll), l’aliquota è pari al 34,23%, mentre per le figure che non hanno accesso alla Dis-coll, l’aliquota è del 33,72 percento. Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 24 per cento. Nel caso dei collaboratori, l’obbligo contributivo è in capo all’azienda committente con rivalsa pari a un terzo sul percipiente e di due terzi sull’azienda stessa.

Al fine di valorizzare l’intero anno ai fini pensionistici, il reddito dichiarato dovrà essere pari (o superiore) al minimale di legge, corrispondente a 15.953 euro. In caso di reddito inferiore, si determinerà una contrazione dei mesi accreditati a fini pensionistici. Il massimale contributivo è pari a 103.055 euro. Pertanto, a fronte di compensi superiori, non sarà più dovuta alcuna contribuzione pensionistica. Infatti, l’eventuale versamento anche sulla parte eccedente, non produrrebbe alcun effetto e beneficio nel calcolo dell’assegno pensionistico spettante al lavoratore

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