Professione

Gli 800 euro spettano ai lavoratori anche per contratti non rinnovati

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Con il decreto Ristori (Dl 137/2020), arrivano misure specifiche per il mondo dello sport, anch’esso alle prese con le limitazioni imposte per la pandemia. Riguardano sia i lavoratori sia gli enti del settore.

I lavoratori

Tra le misure spicca quella dell’articolo 17: un intervento aggiuntivoper i lavoratori sportivi che, a causa dell’emergenza, abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività. Un contributo di 800 euro, presi da un fondo di 124 milioni di euro per il 2020.

La misura riguarda impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche (Asd e Ssd).

Il beneficio spetta anche per le collaborazioni scadute al 31 maggio e non rinnovate.

L’erogazione avverrà in automatico per chi ha percepito il bonus di marzo, aprile, maggio e giugno. Gli altri potranno fare domanda entro il 30 novembre tramite la piattaforma attivata da Sport e Salute spa.

Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito e non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito (cioè redditi da lavoro, di cittadinanza, di emergenza).

Contributi ad Asd e Ssd

Per Asd e Ssd sono previste anche importanti misure di sostegno sotto forma di contributi a fondo perduto (articoli 1 e 3 del Dl) e di credito di imposta (articolo 8).

L’articolo 1, integrando i benefici introdotti con il decreto Rilancio (Dl 34/2020, articolo 25) prevede per tali soggetti la possibilità di usufruire di un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’agenzia delle Entrate, determinato sulla base di tre parametri:

decremento di due terzi del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

percentuale specifica da applicare al decremento;

moltiplicatore indicato per ciascun codice attività nell’allegato 1 del Dl, che per le Asd e Ssd è pari al 200%.

A differenza di quanto previsto dal Dl 34/2000 il beneficio spetta anche se le entrate superano i 5 milioni di euro. In tal caso, la percentuale da applicare al decremento di fatturato è pari al 10%.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, l’accredito avverrà in automatico sul conto corrente già indicato nella precedente domanda; per gli altri soggetti dovrà essere presentata l’istanza mediante procedura web.

Le attività istituzionali

All’articolo 3, è previsto un ulteriore contributo per il mondo sportivo. È diretto a sostenere le attività istituzionali, a prescindere dallo svolgimento di una attività commerciale e dal possesso di una partita Iva.

In tal caso, viene stanziato un fondo di 50 milioni di euro destinato a misure di sostegno a favore di Asd e Ssd che hanno cessato o ridotto le proprie attività a seguito di sospensione delle attività sportive da ripartire in base a criteri stabiliti con provvedimento del capo del dipartimento per lo Sport.

Quanto ai possibili parametri di assegnazione delle risorse, si potrebbe fare riferimento a quelli già adottati per erogare i contributi in conto locazioni e a fondo perduto. In questa ottica, potranno assumere rilevanza i costi sostenuti dalle Asd per i canoni di locazione (inclusi quelli da contratti di comodato), canoni concessori per l’utilizzo di strutture sportive pubbliche, costi di fornitura di servizi, al netto di eventuali altri contributi di cui l’ente abbia già usufruito in base alle disposizioni del decreto Ristori.

Il credito d’imposta

L’articolo 8 del decreto ripropone la possibilità di usufruire di un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione corrisposti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella 1 allegata al Dl.

All’interno di quest’ultima, sono presenti le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

Il tenore della norma, tuttavia, lascia qualche dubbio applicativo, dal momento che richiama espressamente le sole imprese. In assenza di un rinvio più ampio agli enti non commerciali (come nel decreto Rilancio), la misura sembrerebbe escludere le Asd che svolgono la sola attività istituzionale.

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