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Opere di urbanizzazione, sì all’Iva al 10% per il nuovo collettore fognario

Con la risposta 229 le Entrate hanno chiarito che non si tratta di una manutenzione, ma di una realizzazione ex novo

di Michela Finizio

Si applica l’aliquota Iva ridotta al 10% - come opere di urbanizzazione - per la realizzazione, attraverso nuovi tracciati, di una parte di impianto fognario. A dirlo è la risposta 229 del 6 aprile 2021 che l’agenzia delle Entrate ha fornito a una società di gestione dell’impianto idrico integrato, tenuta a mantenere in efficienza la rete fognaria di alcuni Comuni. La contribuente chiedeva come inquadrare alcune opere di collettamento delle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle acque reflue urbane, attraverso chilometri di canalizzazioni.

Il collettore fognario: la descrizione dell’opera

La realizzazione di un nuovo impianto fognario è solitamente soggetta all’aliquota Iva del 10% in forza dei nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972. La società contribuente, però, non deve realizzare una nuova rete fognaria, ma un nuovo collettore «dal depuratore X al depuratore Y», costituente il primo lotto di un più ampio progetto che prevede la realizzazione di nuovi collegamenti dei reflui fognari, attualmente trattati in una serie di impianti di depurazione presenti nella zona, destinati a convogliare in un unico impianto (senza comportare un’estensione dell’attuale rete fognaria a favore di aree di nuova urbanizzazione e senza prevedere il collegamento diretto a nuovi allacciamenti, civili o industriali). E gli interventi di manutenzione delle reti fognarie non beneficiano dell’aliquota ridotta, bensì di quella ordinaria, così come tutti gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica delle opere di urbanizzazione, anche se comportanti un potenziamento delle medesime (tra le altre, si vedano la risoluzione del Mef n. 397666 del 26 luglio 1985 e la risoluzione n. 202/E/2008)

Il nodo della costruzione ex novo: la risposta dell’Agenzia

Con la risposta 229 all’interpello della società, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intervento in questione non costituisce una semplice manutenzione: i collettori di adduzione - costruiti ex novo - possono essere considerati opere inerenti alle opere di urbanizzazione, come le fognature, per il combinato disposto dei numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III,allegata al Dpr 633/1972.

Dall’esame della documentazione prodotta, l’Agenzia rileva che, grazie all’intervento oggetto del contratto di appalto stipulato dalla contribuente, verrà costruito ex novo il collegamento tra impianti di depurazione già esistenti, al fine di convogliare in un unico, efficiente impianto di depurazione i reflui attualmente trattati nell’area. L’intervento, pertanto, consiste nella costruzione ex novo di «collettori di adduzione» che possono essere considerati alla stregua di nuove «articolazioni» dell'impianto fognario.

Gli altri casi in cui si applica l’aliquota ridotta

Il confine tra nuova realizzazione e manutenzione dell’esistente, dunque, fa da spartiacque tra l’aliquota Iva ridotta e ordinaria quando si tratta di opere di urbanizzazione. E sono tanti i casi in cui il limite tra le due tipologie di opere non sempre è stato chiaro, per cui sono intervenuti chiarimenti di prassi. In tal senso, l’Agenzia ricorda che in passato è stata esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta agli interventi di rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, cavalcavia e simili, sia in città che fuori del territorio urbano (risoluzione del Mef n. 46/1998).

L’aliquota Iva del 10%, invece, è stata ritenuta applicabile a un intervento di completa sostituzione della rete idrica, di fatto non una mera riparazione delle tubazioni esistenti ma una realizzazione, ancorché parziale, di una nuova rete idrica (risoluzione del Mef n. 364749/1987).

Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l’amministrazione ha infine chiarito che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di costruzione ex novo, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa e, come tali, non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell’aliquota Iva ridotta.

Tuttavia, in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali (anche se successivi alla costruzione della strada stessa), è stato precisato che è applicabile l’aliquota Iva ridotta, in quanto si tratta di interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali (risoluzione 202/E/2008 e n. 332592/1981).