Adempimenti

Commercianti e artigiani, sospensione sul filo di lana per le rate dei contributi

La conferma arriva da un comunicato e un messaggio Inps

di Barbara Massara

Artigiani e commercianti potranno beneficiare della sospensione della prima rata dei contributi fissi in scadenza lunedì 18 maggio (in quanto l’ordinario termine del giorno 16 cade di sabato).

Con un comunicato stampa e con il messaggio 2015/2020 diffusi il 15 maggio, Inps ha informato i lavoratori autonomi che la sospensione stabilita dall’articolo 18 del decreto legge 23/2020 è utilizzabile per la prossima rata in scadenza. Tra gli esercenti attività commerciali, ai fini della sospensione rientrano anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società.

L’istituto ha precisato altresì che, se si opta per la sospensione dei contributi, slitta anche il versamento delle quote associative dovute alle associazioni sindacali tramite l’Inps.

Le precedenti sospensioni contributive disposte dal dai decreti legge 9/2020 e 18/2020, sebbene teoricamente riguardassero anche la contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti, di fatto non sono state fruibili per assenza di obblighi contributivi nel periodo.

L’articolo 18 del decreto legge 23/2020 ha invece esteso la sospensione anche ai versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio, con la conseguenza che l’agevolazione diventa fruibile per la rata del primo trimestre 2020 (di importo compreso tra 875 e 962 euro) in scadenza nel mese di maggio.

La possibilità di non versare è subordinata alla condizione che l’imprenditore, con ricavi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, abbia registrato ad aprile 2020 un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto a quello di aprile 2019.

Per gli imprenditori con ricavi 2019 oltre 50 milioni, il calo di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 deve essere invece almeno pari al 50 per cento.

La riduzione non è richiesta per coloro che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019.

La fruizione della sospensione per questa categoria di lavoratori è semplice perché gli interessati, una volta accertata la sussistenza del requisito del calo di fatturato (se applicabile) si limiteranno a non pagare il primo F24 relativo alla contribuzione minima 2020 che l’Inps ha reso disponibile nel cassetto previdenziale proprio in questi giorni, come anticipato nel messaggio 1792/2020 del 29 aprile.

La verifica dell’effettiva sussistenza del requisito del calo di fatturato sarà poi effettuata dall’istituto di previdenza con l’indispensabile collaborazione dell’amministrazione finanziaria.

La ripresa dei versamenti è prevista dall’articolo 18, comma 7, del Dl 18/2020 entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in 5 rate decorrenti dal mese di giugno. Come chiarito dall’istituto di previdenza nel messaggio 2015/2020, gli stessi termini di ripresa sono applicabili anche per le eventuali quote associative.

La bozza del decreto legge rilancio contiene un’ulteriore proroga della ripresa dei versamenti al 16 settembre prossimo.

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