Come fare perAdempimenti

Bollo auto per veicoli con noleggio a lungo termine, entro il 10 ottobre la comunicazione dei dati al Pra

di Monica Greco

  • Quando Entro il 10 ottobre 2020

  • Cosa scade Il termine per la comunicazione dei dati dei contratti di noleggio a lungo termine senza conducente al Sistema Informativo del Pra

  • Per chi I proprietari dei veicoli concessi in locazione

  • Come adempiere Comunicando i dati necessari per l’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica

1In sintesi

Ottobre è il mese degli adempimenti in materia di bollo auto per i veicoli in noleggio e precisamente per quelli che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine senza conducente.
Le novità interessano per la prima volta gli utilizzatori delle auto in noleggio - che spesso affollano le flotte aziendali e non solo - e i cambiamenti, sotto un profilo temporale, riguardano proprio le nuove scadenze e precisamente:

il termine del 31 ottobre 2020 fissato per il versamento della tassa automobilistica, senza l’applicazione di sanzioni e interessi dei veicoli concessi in locazione a lungo termine;
la data del 10 ottobre 2020 individuata quale termine entro cui i proprietari dei veicoli dovranno comunicare i dati del contratto di noleggio al Pra.

Le nuove date sono oggetto delle recentissime novità inserite nel Decreto Agosto in corso di conversione, ma le norme che hanno modificato in modo più sostanziale la disciplina in materia di riscossione delle tasse automobilistiche sono altre.
Dapprima il Decreto Fiscale e successivamente il Decreto Milleproroghe che, come noto, hanno cambiato oltre i termini di pagamento, anche le regole per l’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del tributo, nonché le “casse” cioè i destinatari del relativo il versamento.

Le novità sono significative visto che sono tenuti al versamento del bollo in via esclusiva a decorrere dal 1° gennaio 2020, proprio gli utilizzatori dei veicoli presi in locazione a lungo termine senza conducente.
Il pagamento che, inizialmente doveva essere eseguito sulla base del contratto annotato nell’archivio nazionale dei veicoli, in seguito alle nuove norme dovrà essere eseguito, invece, sulla base dei dati acquisiti al Sistema Informativo del Pra.

Sotto un profilo meramente temporale è il Decreto Agosto a dettare le nuove scadenze, disponendo la data del 31 ottobre 2020 quale termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l’applicazione di sanzioni e interessi; e considerando, inoltre, detto termine quale riferimento per i periodi tributari in scadenza “i primi nove mesi” del 2020, in luogo del primo semestre 2020.
Mentre, il recentissimo Decreto Interministeriale dello scorso 28 settembre ha fissato le modalità e il termine al prossimo 10 ottobre per la comunicazione dei dai al Pra.

Vediamo insieme quali sono le nuove regole e l’evoluzione normativa che ha portato a delineare il quadro attualmente in vigore.

2Le nuove regole del bollo auto

Il primo restyling della disciplina del bollo auto per i veicoli Nsc (noleggio senza conducente) è legato alle novità apportate dal Decreto Fiscale (Dl 124/2019, articoli 51-53) che ha riscritto in parte la disciplina modificando in particolare l’articolo 7 della Legge 99/2009, in materia di riscossione della tassa automobilistica.

Grazie alla nuova formulazione della norma:

il pagamento: dal 1° gennaio 2020 la tassa automobilistica dei veicoli in locazione al lungo termine (contratti di durata pari o superiore a 12 mesi) deve essere pagata dai locatari e non più dalle società di noleggio a lungo termine

Gli utilizzatori di veicoli Nsc sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo.

il destinatario delle entrate del bollo, ovvero le casse in cui affluisce il pagamento, è la Regione in cui ha sede l’utilizzatore (o la residenza in caso di privato), e non più quella dove ha sede il noleggiatore, ovvero il proprietario del veicolo.

Il pagamento della tassa automobilistica per i veicoli Nsc, secondo la nuova novella, era possibile solo a seguito di trasmissione in formato elettronico al ruolo regionale della tassa automobilistica dei dati relativi ai contratti annotati nell’archivio nazionale dei veicoli da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Il decreto Milleproroghe (Dl 162/2019) modifica le regole scritte dal Decreto Fiscale e cambia nuovamente la disciplina del bollo auto modificando non solo i termini del versamento in scadenza nel primo semestre 2020, ma apportando una significativa nuova regola che stabilisce come individuare i soggetti tenuti al pagamento e le modalità di determinazione della tassa automobilistica che dovrà correlarsi ai dati acquisiti dal sistema informativo del Pra e, non più, a quelli rilevati dall’archivio nazionale veicoli.
L’articolo 1 comma 8-bis è la norma cardine del decreto Milleproroghe che riscrive le regole e introducendo anche i commi 3-ter e 3-quater all’articolo 7 della Legge 99/2009.
Ecco una sintesi delle novità:

proroga il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nel primo semestre 2020

Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020 è fissato al 31 luglio 2020 il termine per il versamento senza sanzioni e interessi.

nuove modalità di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, secondo cui gli utilizzatori di veicoli Nsc possono adempiere all’obbligo del pagamento della tassa automobilistica sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pra (Pubblico Registro Automobilistico)

Per i periodi tributari in scadenza nel 1° semestre 2020 i dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso al sistema informativo del Pra e confluiscono negli archivi dell’Agenzia delle entrate, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità definite al nuovo comma 3-quater dell’articolo 7 della Legge 99/2009.

Le ultime novità sono state introdotte, infine, dal Decreto Agosto (Dl 104/2020) che all’articolo 107 ha fissato un nuovo termine per il pagamento del bollo, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente: è il 31 ottobre 2020 la nuova data per il versamento della tassa automobilistica, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
E’, dunque, prorogata la scadenza, fissata precedentemente al 31 luglio dal Decreto Milleproroghe, per il pagamento del bollo; inoltre, è chiarito che tale termine riguarda i periodi tributari in scadenza “nei primi 9 mesi” del 2020, in luogo del primo semestre 2020.
Il Decreto Agosto in materia di proroga ha posticipato anche dal 30 aprile al 30 settembre 2020 il termine per l’emanazione del decreto che dovrà disciplinare le modalità di acquisizione dei dati al Pra.

3La nuova comunicazione al Pra

Le novità sin qui illustrate entrano appieno nei nuovi adempimenti che vedono coinvolti i proprietari, gli utilizzatori e i destinatari delle tasse automobilistiche.

Per prima cosa segnaliamo al lettore il nuovo obbligo relativo alla comunicazione dei dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del bollo auto sui veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, ai sensi della nuova disciplina.
È il Decreto interministeriale dello scorso 28 settembre, il Provvedimento con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha disciplinato le modalità di acquisizione di detti dati (ovvero quelli di cui all’articolo 7, comma 3-ter, Legge 99/2009); nonché fissato al 10 ottobre il termine entro cui comunicarli al Pra.

Sotto un profilo temporale saranno attratti alla nuova scadenza in sede di prima applicazione delle norme tutti i contratti compresi dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.

Lo scambio dati fra il Sistema Informativo del Pra e tutti i soggetti coinvolti sarà effettuata tramite l’interfaccia Web Services, mentre, per i soggetti privati, gli stessi servizi informatici saranno erogati anche tramite applicazione Web.

Nello specifico è l’allegato “A” del decreto citato che riporta l’elenco, per ogni servizio, dei dati “in ingresso ed in uscita” da comunicare; nonché individua l’elenco dei “Web Services” da utilizzare con distinzione per ogni singolo attore e precisamente per:
i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine (Società di Noleggio);
le Regioni/ Province Autonome/ Agenzia delle Entrate;
la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit).

4I nuovi obblighi per i noleggiatori

I proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Pra i dati anagrafici identificativi e la residenza sia dei proprietari che degli utilizzatori, nonché gli estremi del contratto di noleggio stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020 entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto.

Le variazioni contrattuali devono essere comunicate entro il termine del decimo giorno successivo alla data di modifica del contratto.

Se la locazione assume (per effetto di contratti consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi tra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi) la natura di contratto di locazione a lungo termine, il proprietario del veicolo è tenuto a provvedere alla comunicazione entro il termine del decimo giorno successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto.

In questa ipotesi la soggettività passiva e attiva della tassa automobilistica è individuabile dal periodo tributario successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto.

Il Decreto Interministeriale stabilisce che in caso di veicoli concessi in sublocazione a lungo termine senza conducente, oltre al proprietario è tenuto agli adempimenti anche il sublocatore.

In sede di prima applicazione il Decreto del 28 settembre stabilisce che entro il termine del 10 ottobre 2020 i proprietari di veicoli Nsc (noleggio senza conducente) devono comunicare al Sistema informativo del Pra i dati - identificativi del proprietario, dell’utilizzatore, nonché gli estremi del contratto di locazione - con riferimento ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.

5Quali dati comunicare al pra

Le informazioni necessarie per individuare i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, come anticipato, dovranno essere comunicate al Pra e precisamente i dati sono:

dati del proprietario del veicolo: ovvero i dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale in caso di persona giuridica;
tipologia di veicolo;
targa del veicolo;
dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto;
dati dell’utilizzatore del veicolo: ovvero i dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale in caso di persona giuridica; nonché la residenza.

6Gli adempimenti del gestore del Pra

Gratuitamente il gestore del Sistema informativo del Pra dovrà rendere fruibili alle Regioni, alle Province autonome e all’Agenzia delle entrate i dati acquisiti con una periodicità “giornaliera”.

In seguito alla ricezione dei dati le Amministrazioni Pubbliche e l’Agenzia delle entrate consentono agli utilizzatori dei veicoli il pagamento della tassa automobilistica tramite il sistema PagoPa.

Il pagamento della tassa, a norma dell’articolo 7, comma 1, della Legge 99/2009, può essere eseguito in modalità “cumulativa” dalle imprese proprietarie di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, in luogo dei singoli utilizzatori.

Il gestore del Sistema informativo del Pra si avvale anche dei dati di cui all’articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

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