Adempimenti

Imposta di successione e trascrizione anche sugli immobili venduti dall’esecutore testamentario

La risposta a interpello 379 individua l’esecutore tra i soggetti chiamati a presentare la dichiarazione di successione

ADOBESTOCK

di Elisabetta Smaniotto

Quando in un testamento è disposto che taluni beni ereditari vengano venduti dall’esecutore testamentario e il ricavato sia attribuito a determinati legatari, l’esecutore testamentario deve presentare la dichiarazione di successione e l’imponibile da sottoporre a imposta di successione e a imposta di trascrizione comprende anche il valore di tali immobili.

Una volta che gli immobili siano venduti e ne sia ricavato un prezzo da attribuire ai legatari, la dichiarazione di successione originaria deve essere rettificata: per un valore pari al prezzo attribuito ai legatari viene diminuito l’imponibile riferito all’erede e per identico ammontare viene dichiarato il valore dei legati.

È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 379 del 18 settembre 2020, riferita a un testamento contenente la designazione di un unico erede (al quale è stato destinato un terzo del patrimonio) e una serie di legati di somme di denaro rinvenienti dalla vendita di un immobile e di una quota societaria appartenuti al defunto.

L’Agenzia sancisce dunque che, in ragione del suo ufficio, l’esecutore testamentario figura tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione (entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina); inoltre, dato che l’esecutore testamentario è annoverato tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell’eredità, egli è tenuto al pagamento dell’imposta di successione.

Con riguardo poi alle disposizioni testamentarie che impongono la vendita di alcuni cespiti ereditari per devolverne il ricavato ai legatari, l’Agenzia osserva che si tratta di legati che produrranno i loro effetti in capo ai legatari solo successivamente all’alienazione degli immobili cui è tenuto l’esecutore testamentario. Quando, dunque, effettuata la vendita, il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, occorrerà presentare una dichiarazione di successione integrativa, indicando il ricavato della vendita pro-quota, e la relativa imposta di successione dovrà essere, di conseguenza, riliquidata.

Quanto all’imposta ipotecaria, essa si rende dovuta in quanto l’Ufficio è tenuto a trascrivere (a meri fini fiscali) la dichiarazione di successione nei registri immobiliari: pubblicità che deve essere effettuata “contro” il defunto e “a favore” degli esecutori testamentari.

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