Come fare perAdempimenti

Fondo perduto per i centri storici: domande fino al 14 gennaio 2021

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021

  • Cosa scade Bonus per esercenti attività economiche in centri storici ad alta incidenza turistica

  • Per chi Imprese di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici. Imprese di trasporto pubblico non di linea

  • Come adempiere Tramite portale «Fatture e corrispettivi» delle Entrate

1In sintesi

L'articolo 59 del Dl 104 del 14 agosto 2020 (c.d. decreto Agosto) assegna un contributo a fondo perduto alle attività economiche e commerciali esercitate nei centri storici, qualora abbiano registrato una diminuzione di fatturato per effetto della ridotta presenza di turisti stranieri.

2I destinatari dell'incentivo

I beneficiari del bonus sono le imprese di vendita di beni o servizi al pubblico, esercitate nelle zone A o equipollenti ai sensi del Dm 1444/1968 dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.

Per le imprese esercitanti autoservizio di trasporto pubblico non di linea, l'ambito territoriale di esercizio ammissibile a contributo è riferito all'intero territorio comunale.

3I termini di invio

Un provvedimento dell'agenzia delle Entrate, prot. n. 0352471/2020 del 12 novembre, ha stabilito i termini per l'invio delle istanze di ammissione al contributo ed approvato il relativo modello di domanda. L'invio va effettuato fra il 18 novembre 2020 e il 14 gennaio 2021.

4I requisiti e le aree interessate

Il contributo non è cumulabile con il bonus introdotto dal Dl 104/2020 all'articolo 58 per sostenere gli operatori economici della filiera della Ristorazione ed è irrilevante sotto il profilo fiscale e escluso dal calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Possono richiedere il contributo le attività economiche di cui sopra che abbiano registrato una contrazione del fatturato per effetto della ridotta presenza di turisti stranieri, in possesso di una partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e la cui attività risulti ancora in corso alla data di presentazione dell'istanza.
Le aree interessate dall'incentivo sono quelle dove si è registrato una presenza turistica di cittadini residenti in paesi esteri:
per i comuni capoluogo di provincia, tre volte superiore a quella dei residenti negli stessi comuni;
per i comuni città metropolitane, almeno pari a quella dei residenti negli stessi comuni.

Quanto alla contrazione del fatturato, è necessario che il risultato ottenuto nel mese di giugno 2020, calcolato per i soli esercizi situati nelle suindicate zone agevolate (o su tutto il territorio comunale per le imprese di autoservizi di trasporto pubblico non di linea), sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Nessun confronto di fatturato è, invece, richiesto per le imprese la cui attività è stata avviata a partire dal 1° luglio 2019.

5La determinazione del contributo

Il contributo è determinato sulla base della differenza di fatturato registrata nel mese di giugno dei due periodi d'imposta sopra individuati, applicando le seguenti percentuali:
1. 15 per cento della differenza per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
2. 10 per cento della differenza per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
3. 5 per cento della differenza per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il contributo, in ogni caso, è riconosciuto per un massimo di 150mila euro e un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale valore minimo è riconosciuto anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal primo luglio 2019.
Per l'accesso al beneficio è necessario presentare un'istanza telematica entro il 14 gennaio 2021 mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell'agenzia delle Entrate.
È, però, possibile anche delegare un intermediario abilitato alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998) che, alternativamente:
sia abilitato al cassetto fiscale del richiedente;
sia in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” del portale Fatture e Corrispettivi.

6La domanda

Sarà sempre possibile rettificare una domanda precedentemente inviata, purché non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.
È altresì possibile presentare un'istanza di rinuncia al contributo richiesto.
L'agenzia delle Entrate rilascerà una prima ricevuta che attesta la presa in carico della domanda.
Conclusi i controlli, il Fisco rilascerà una seconda ricevuta per l'accoglimento dell'istanza ovvero lo scarto. In tal caso, saranno espressamente individuati i motivi del rigetto.
Gli esiti del controllo saranno messi a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell'agenzia delle Entrate e trasmessi al richiedente anche mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec) istituito presso il ministero dello Sviluppo economico.
Qualora in esito ai predetti controlli il contributo erogato risultasse in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procederà al recupero dello stesso maggiorato di sanzioni nella misura prevista dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997, e interessi calcolati ai sensi dell’articolo 20 del Dpr 602/1973. L’indebita percezione del contributo a danno dello Stato, inoltre, potrebbe comportare l’applicazione delle disposizioni di cui dell’articolo 316-ter del Codice penale.

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