Finanza

Fondo perduto, nel calcolo del fatturato il rebus delle operazioni fuori campo Iva

Per le Entrate bisogna considerare, in alcuni casi, anche le operazioni che non rilevano per l’imposta

di Luca Gaiani

Rebus operazioni fuori campo Iva per la determinazione del “fatturato” ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto. Le istruzioni delle Entrate prevedono di considerare, in talune circostanze, anche i corrispettivi non rilevanti per il tributo, ma le indicazioni andrebbero meglio precisate.

Il calcolo del fatturato è l’elemento che sta creando maggiori problemi per i contribuenti alle prese con le istanze per il contributo a fondo perduto (Cfp) previsto dall’articolo 25 del decreto rilancio. Le circolari dell’Agenzia si soffermano sui requisiti temporali, ma non forniscono indicazioni esaustive sull’ambito oggettivo. Una prima istruzione si trova nel punto 2.2.5 della circolare 9/E/2020 (riguardante il decreto liquidità), richiamato dalla circolare 15/E/2020. Si devono prendere a riferimento le operazioni eseguite e fatturate ad aprile che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione di tale mese, cui vanno «sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva».

Quindi, un primo dato certo è che si conteggiano tutte le operazioni fatturate (o annotate nei corrispettivi) che entrano nella liquidazione periodica: oltre alle operazioni imponibili (ovviamente al netto dell’Iva e comprendendo le fatture attive in inversione contabile) si tratta di quelle non imponibili (articoli 8 e 9 oltre alle cessioni intracomunitarie), esenti (articolo 10) e non soggette per mancanza di territorialità con obbligo di fatturazione ex articolo 21 comma 6-bis.

Per le fatture emesse per supportare movimenti esclusi da Iva (oltre alla generica indicazione della circolare 9/E), un chiarimento è fornito dalle istruzioni ai modelli che prevedono, per chi svolge operazioni non rilevanti (in particolare rivenditori di giornali e periodici e tabaccai, le cui operazioni hanno scontato l’Iva a monte e non hanno obbligo di fatturazione), di considerare gli aggi relativi a dette operazioni. Aggi che, in realtà, sono l’importo che rileva, non già come fatturato, ma come ricavi ai fini dei limiti per la contabilità semplificata (articolo 18, comma 10, Dpr 600/73). Un’altra indicazione delle istruzioni (non ripresa dalla circolare 15) riguarda le agenzie di viaggio (articolo 74-ter) che possono considerare le fatture emesse (obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 21, comma 6, e senza separata indicazione dell’imposta) per l’ammontare che risulta da tali documenti.

Ma che ne è delle altre operazioni fuori campo per carenza del presupposto oggettivo o escluse dalla base imponibile che molte imprese fatturano ordinariamente anche per esigenze informatiche? Letteralmente parrebbero da escludere per evitare che il calcolo sia influenzato da scelte del contribuente . Si auspica però che le Entrate consentano di includere nel conteggio anche tali fatture, laddove si tratti di una modalità conforme a consolidate procedure amministrative e dunque utilizzata sia ad aprile 2019 che ad aprile 2020.

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