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Statuti non profit, attività descritte in modo libero

Il chiarimento del Consiglio notarile di Milano in vista dell’arrivo del Runts

di Alessandro Balti e Gabriele Sepio

Nessun obbligo per gli enti del Terzo settore (Ets) di riprodurre nel proprio atto costitutivo/statuto l’esatto contenuto dell’articolo 5 del Dlgs 117/17 (Codice del Terzo settore o Cts) al fine di individuare le attività svolte. Questo il chiarimento, che in vista dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), arriva dal Consiglio notarile di Milano con la massima n.6.

Con il documento viene riproposto un tema di grande interesse per gli enti che si apprestano ad accedere al Runts e su cui lo stesso ministero del Lavoro (si vedano la nota 3650 del 12 aprile 2019 e la 4477 del 22 maggio 2020) era intervenuto escludendo di fatto il richiamo statutario per relationem alle attività descritte dall’articolo 5.

Sul punto, è bene ricordare che lo stesso Codice del terzo settore individua cinque requisiti necessari per assumere la qualifica di Ets, uno dei quali è proprio l’esercizio da parte dell’ente di una o più attività di interesse generale indicate nell’articolo 5.

Un elenco questo tassativo che ricomprende 26 ambiti identificati ciascuno con una lettera dell’alfabeto e che, come precisato nella stessa massima, consente di verificare se sussistano i requisiti per assumere la qualifica di Ets e se vi sia conformità tra l’attività effettivamente svolta e quella dichiarata nell’atto costitutivo.

La corretta individuazione delle attività di interesse generale nello statuto, infatti, consente da un lato di far conoscere l’ente a coloro che intendono aderirvi o che vogliano finanziarlo.

Dall’altro, l’identificazione delle attività svolte risulta necessaria per poter applicare le agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore.

Partendo da tali presupposti, il Consiglio notarile non ritiene necessario che l’ente individui le attività di interesse generale riscrivendo nell’atto costitutivo o nello Statuto l’esatto contenuto letterale di una o più delle lettere dell’articolo 5.

La formulazione lessicale scelta nella redazione dell’oggetto sociale potrebbe, quindi, discostarsi da quella legislativa, a condizione che sia comunque a essa concettualmente riconducibile. In quest’ultimo caso sarà necessario porre molta attenzione alla descrizione dell'attività che potrebbe essere, dunque, ulteriormente specificata nel dettaglio limitandone o circoscrivendone l'ambito.

Come osservato nella massima, in assenza di specifici divieti del Codice del terzo settore, sarà possibile indicare nell’atto costitutivo solo alcune delle molteplici attività elencate da alcune lettere dell’articolo 5.

Si pensi per esempio alla lettera e) dell’articolo 5 che individua tra le possibili attività non solo gli interventi/servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali ma anche la tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

In questo caso, secondo il condivisibile orientamento notarile, sarà quindi possibile indicare la sola attività di interesse generale effettivamente svolta evitando così di creare un’immagine distorta dell’Ets con possibile elusione degli obblighi di trasparenza.