Finanza

Banche, cessioni singoli asset soggette a Iva

Per l’Agenzia non si è in presenza di una cessione di ramo d’azienda

di Alessandro Germani

La cessione di singoli asset da parte di una banca non si configura come ramo d’azienda ed è pertanto soggetta a Iva.

È questa la risposta 149 di ieri. Alfa è una banca italiana di un gruppo europeo che è in risoluzione ordinaria (run-off). Nell’ambito di tale procedura, è prevista la cessione di determinati asset da Alfa a favore della capogruppo Beta e di una branch di Beta. In particolare si tratta del trasferimento di:

- 21 titoli obbligazionari talvolta corredati dei relativi derivati di copertura del rischio di variazione del tasso di d’interesse, che verranno ceduti al valore netto contabile;

- 12 finanziamenti talvolta corredati dei relativi derivati di copertura del rischio di variazione del tasso di d'interesse, che verranno ceduti al valore netto contabile;

- 28 derivati stipulati con la clientela nonché dei relativi derivati di copertura (cosiddetti “mirror swaps”) stipulati con controparti finanziarie, che verranno ceduti al valore netto contabile;

- una partecipazione che verrà ceduta a valore di mercato realizzando una minusvalenza.

Non è previsto trasferimento né di personale, né di rapporti di collaborazione, di consulenza o simili, né tantomeno di beni materiali o immateriali.

Concordando con la tesi dell’istante, l’Agenzia conferma che non si è in presenza di una cessione di azienda o di ramo d’azienda. A livello Iva mentre le cessioni di questo tipo sono escluse dal campo di applicazione del tributo (articolo 2 comma 3 lettera b), quelle di singoli asset integrano invece cessione di beni ex articolo 2 del Dpr 633/72.

La norma vuole infatti agevolare queste cessioni evitando che sulle stesse gravi l’Iva. Ma diviene allora fondamentale inquadrare i casi in cui si sia in presenza di azienda o ramo d’azienda.

Ciò che rileva è l'organizzazione del complesso aziendale (Cassazione, sezioni unite 5087/2014). Deve trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa di per sé idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Pertanto negli elementi ceduti deve permanere un residuo di organizzazione, che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (Cassazione 9575/2016). In senso conforme si è espressa anche la Corte di Giustizia europea (causa C-444/10). Non si può dire a priori quanti e quali beni costituiscano l’azienda, perché vanno valutati i legami (risposta n. 466/19).

Per l’Agenzia l’operazione prospettata non riguarda un’azienda o un ramo, in quanto la stessa, considerata nel suo complesso, ha a oggetto una pluralità di elementi patrimoniali isolati. Ciò è avvalorato dall’assenza di personale dipendente e/o collaboratori e consulenti, come pure dall’assenza di beni materiali e immateriali.

Elemento apprezzato dalle Entrate è anche il fatto che l’acquirente stipuli un contratto di servizi con la cedente, a riprova che non si è in presenza di un ramo.

Al tempo stesso anche la cessione della partecipazione non si può configurare come cessione d’azienda (Cgue C-651/11). Si tratta pertanto di cessioni da assoggettare a Iva.

La Ragioneria dello Stato ha posto il veto sul Ddl malattia dei professionisti presentato dall’onorevole Andrea de Bertoldi, che introduce una sorta di “sospensione” degli adempimenti in caso appunto di malattia. Il motivo? Manca la copertura finanziaria. Una decisione che sta suscitando molte proteste nel mondo professionale che da mesi guarda con interesse a questa norma, che introduce una tutela oramai consolidata per i lavoratori dipendenti ma non prevista per gli autonomi.

Il vice presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Giorgio Luchetta, si augura che si trovi una via percorribile per far andare in porto un disegno di legge che punta, finalmente e meritoriamente, a fornire tutele che i professionisti italiani attendono da anni, e ricorda che si tratta di una norma che può contare sull’appoggio trasversale di tutte le forze politiche.

La presidente del Comitato unitario professioni, Marina Calderone, ricorda che per la Costituzione la salute è un diritto fondamentale degli individui e i professionisti non fanno eccezione: «Una legge che rinvia i termini degli adempimenti in caso di malattia - afferma - non può essere accantonata perché ritenuta causa di ipotetico mancato gettito per le finanze dello Stato» .

Severo anche il giudizio del presidente di Confprofessioni Gaetano Stella che chiede che non si applichino logiche contabili alla salute.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©