I temi di NT+Modulo 24

Convegni, seminari ed eventi online: il committente impone la territorialità Iva

Nel caso di committente soggetto passivo Iva in Italia (con Vies), si applicheranno le regole Iva nazionali, compresa l'eventuale esenzione in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto che eroga la formazione

di Marco Magrini e Paolo Parodi


La distinzione tra prestazioni di servizi di formazione a distanza e servizi forniti per via elettronica incide sulla definizione della territorialità e sul regime di imponibilità o esenzione Iva.

Servizi elettronici

I servizi prestati tramite mezzi elettronici (articolo 7 del regolamento Ue 282/11), sono quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. Vi rientrano, per esempio:

• la fornitura di prodotti digitali in generale, i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda su una rete elettronica, l'accesso o scaricamento di fotografie e immagini, il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche, l'abbonamento a giornali o riviste online;

• le forme di insegnamento a distanza automatizzato attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, a eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente e libri di esercizi completati dagli studenti online e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano - allegato I, punto 5, lettere a) e b).

I servizi, anche se resi per il tramite della rete non ricompresi nell'elencazione, non sono servizi elettronici come quelli d'insegnamento, esplicitamente esclusi, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto e per corrispondenza (articolo 7, comma 3, lettere j e o).

Il trattamento Iva dei servizi di formazione resi tramite Internet è legato all'esistenza o meno dell'interazione fra docente e discenti che sussiste ove sia possibile per i discenti:

• intervenire direttamente durante l'esposizione o a margine di essa, mediante voce/video ma anche semplicemente con lo strumento della "chat" presente in linea durante l'attività formativa;

• formulare quesiti sui temi trattati e averne riscontro in continuità e adiacenza con lo svolgimento della lezione (in assenza di interazione concomitante).

Manca invece l'interazione nel caso di lezioni video-registrate senza possibilità di intervento da parte del fruitore o comunque con intervento umano assai limitato, non funzionale a una effettiva interazione quando all'interno della lezione vi sono step che necessitano di conferma o risposta dell'utente ai fini di una prosecuzione automatica e test di valutazione con correzione automatizzata (allegato I, punto 5, lett. b).

La territorialità

Nella fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza, dal punto di vista della territorialità si applicano gli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/Ce, nei rapporti B2C (nonché di fatto B2G destinati alla sfera istituzionale del committente pubblico) e B2B tenuto conto del regolamento Ue 282/2011, allegato II, punto 5. In caso di prestatore italiano che eroga i propri servizi didattici o di formazione a favore di consumatori finali non residenti, il regime Iva, a parte l'esenzione ove stabilita dalle specifiche disposizioni domestiche, dovrà essere applicato in base:

• all'articolo 7-ter, se il committente consumatore finale è stabilito in altro Paese Ue, con applicazione del regime di imponibilità ordinaria;

• all'articolo 7-septies, se il committente consumatore finale è extra-comunitario, con applicazione del regime di non assoggettamento.

Se la prestazione di servizi di formazione rientra nelle fattispecie del commercio elettronico diretto, ferma la deroga sulla territorialità, l'operazione è imponibile con Iva ordinaria.

L'articolo 98 della direttiva 2006/112/Ce vieta agli Stati membri di applicare le aliquote ridotte ai servizi forniti per via elettronica, compresi quelli semplificati dei piccoli operatori economici che, a partire dal 10 giugno 2020, prestano servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (servizi «Tte») e altri servizi per via elettronica nei confronti di privati stabiliti in altri Stati membri (articolo 7-octies Dpr 633/1972).

Convegni, seminari, eventi online

Se realizzati mediante modalità tradizionali con la presenza fisica in un luogo unico, la prestazione è quella di "accesso" a manifestazione scientifica con le regole di territorialità dell'articolo 7-quinquies.

Se sono invece realizzati tramite di piattaforme digitali non vi è un luogo fisico cui i partecipanti accedono, la territorialità Iva è legata alla soggettività Iva del committente (regola generale dell'articolo 7-ter).

Nel caso di committente soggetto passivo Iva in Italia (con Vies), si applicheranno le regole Iva nazionali, compresa l'eventuale esenzione, subordinatamente però alla presenza degli specifici requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto che eroga la formazione in base all'articolo 10, comma 1 n. 20 del Dpr 633/1972 e/o al soggetto committente la formazione (articolo 14, comma 10 della legge 537/1993) per i «versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale».

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24