I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 29 maggio al 4 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Imposta di bollo

Notariato, nota del 25 maggio 2020
Imposta di bollo sulle fatture escluse da Iva
Secondo lo Studio del Notariato n. 184/2019-T ("Operazioni imponibili ed esclusioni dal computo della base imponibile IVA: alternatività e "esenzione" dall'imposta di bollo"), non si applica l'imposta di bollo sulle fatture emesse con Iva esclusa in virtù dell'articolo 15, Dpr 633/1972 (esclusioni dalla base imponibile).
"L'emissione delle fatture recanti l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva, e di spese escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, non sconta l'imposta di bollo. Ciò anche nel caso in cui l'importo delle predette spese sia di importo superiore a 77,47 euro. L'articolo 6 della Tabella Allegato b), al D.P.R. n. 642/1972, esenta dal tributo le fatture riguardati i corrispettivi assoggettati ad Iva. E' dunque irrilevante, in base ad un'interpretazione letterale, che una parte della somma addebitata sia esclusa dall'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, le spese escluse dal computo della base imponibile, oltre ad avere natura diversa rispetto alle operazioni "non soggette o fuori campo" sono "funzionali" alle operazioni imponibili e tale rapporto ne determina l'esclusione dall'imposta di bollo".
Pertanto, conclude il Notariato, "L'imposta di bollo nel caso in cui la fattura emessa rechi, oltre ai corrispettivi imponibili, anche il rimborso delle spese di importo superiore a 77,47 euro, non è dovuta. Le anticipazioni delle spese sono escluse dal computo della base imponibile Iva e non rappresentano operazioni "fuori campo". Si tratta di prestazioni solitamente accessorie alle operazioni imponibili e la circostanza ne determina l'esclusione dall'applicazione del tributo. La soluzione si desume anche dall'art. 6, della Tabella, Allegato B) del D.P.R. n. 642/1972, secondo cui sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva. Se la fattura emessa reca l'addebito, anche parziale, di un corrispettivo assoggettato ad Iva, trova piena applicazione il principio di alternatività. In tale ipotesi il rimborso delle spese, avente natura di prestazione accessoria, viene assorbito della previsione di cui al citato art. 6 e non deve essere assoggettato al tributo".

Iva/Rivalsa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 maggio 2020, n. 153
Rivalsa dell'Iva pagata a seguito di accertamento
Circa la rivalsa dell'Iva pagata a seguito di accertamento (articolo 60, comma 7, Dpr 633/1972) l'agenzia delle Entrate conferma la correttezza della seguente procedura.
Il cedente/prestatore, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione tributaria nascente dall'avviso di accertamento, emette ed invia al cessionario/committente un documento fiscale di rivalsa di sola Iva. Tale documento, fattura o nota di debito, andrà annotato sul registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23, Dpr 633/1972 per memoria, valida ai soli fini giustificativi o di recupero, in quanto non concorrerà, per ovvi motivi di duplicazione del debito, alla determinazione del debito o del credito d'imposta nella relativa liquidazione periodica.
Il cessionario/committente, ricevuto il documento fiscale (fattura o nota di debito) da parte del cedente/prestatore, provvederà ad annotarla sul registro di cui all'articolo 25, Dpr 633/1972, negli ordinari termini previsti.
In deroga al principio generale di diritto alla detrazione a prescindere dal pagamento, secondo la previsione dell'articolo 60, comma 7 il diritto alla detrazione viene posticipato al pagamento in tutto od in parte dell'imposta dovuta a seguito di addebito a titolo di rivalsa. In pratica, la detrazione dell'imposta è commisurata all'importo effettivamente pagato. Nei casi di pagamento parziale, il diritto potrà essere esercitato "(…) al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta (…)".

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 maggio 2020, n. 154
Prestazioni rese da un istituto di credito ad un istituto scolastico per il servizio di cassa affidato
Il servizio – consistente essenzialmente in operazioni di gestione del conto corrente, di incassi e di pagamenti – reso da un istituto di credito (gestore) ad un istituto scolastico per la gestione servizio di cassa (affidato ai sensi del Dm 28 agosto 2018, n. 129) è una prestazione esente da Iva, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 1), Dpr 633/1972.
Rientrano nel regime di esenzione Iva anche i compensi relativi alle operazioni di pagamento mediante strumenti diversi dal bonifico, trattandosi comunque di operazioni di pagamento, come pure i compensi relativi all'attivazione e alla gestione di carte di credito (Cm 82/1987 e Cm 470034/1991).
Invece, i servizi di custodia e di amministrazione di titoli e valori sono espressamente esclusi dal regime di esenzione dall'articolo 10, comma 1, n. 4), Dpr 633/1972 e, conseguentemente, i relativi corrispettivi saranno da assoggettare all'aliquota ordinaria Iva.

Iva/Aliquote Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 maggio 2020, n. 159
Agevolazioni Iva disabili – Aliquota ridotta
Il genitore può usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l'acquisto del veicolo per l'accompagnamento del figlio disabile (articolo 1, legge 97/1986 e articolo 30, comma 7, legge 388/2000) se l'invalidità grave (nel caso, grave disabilità dello spettro autistico e un'invalidità con diritto alla corresponsione dell'assegno di accompagnamento) è riconosciuta da una commissione medica pubblica (nel caso specifico, commissione medica della Asl), a prescindere dall'accertamento formale dell'handicap da parte della commissione medica di cui all' articolo 4, legge 104/1992.
In senso analogo si era espressa la Cm 21/E/2010 circa la non tassatività della documentazione, necessaria prevista per la fruizione dell'agevolazione, indicata nella Cm 46/E/2001.

Iva/Stabile organizzazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 maggio 2020, n. 160
Stabile organizzazione – Escluso il rimborso del credito Iva annuale
Alla stabile organizzazione è precluso l'accesso al rimborso del credito Iva, in quanto l'articolo 30, comma 2, lettera e), Dpr 633/1972 precisa che il rimborso emergente dalla dichiarazione annuale può essere richiesto dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Iva.
Pertanto, l'accesso al rimborso del credito Iva è riservato a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito.
Tale situazione può verificarsi anche laddove un soggetto non stabilito abbia una sede secondaria che non partecipi alla realizzazione delle operazioni poste in essere dallo stesso, secondo quanto dispone la normativa comunitaria di riferimento (articolo 53, Regolamento Ue 282/2011).
Diverso è il caso in cui la stabile organizzazione assolve l'Iva in dogana per le importazioni dei beni in Italia ai sensi dell'articolo 67, Dpr 633/1972, in quanto tale attività rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento delle operazioni effettuate dalla casa madre e non può, dunque, considerarsi irrilevante ai fini della realizzazione delle stesse.
Ne consegue che il contribuente istante, al pari degli altri soggetti passivi stabiliti, non può avvalersi del presupposto di cui all'articolo 30, comma 2, lettera e), Dpr 633/1972 per richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale.
Pertanto, l'Iva a credito, come complessivamente emergente dalla dichiarazione annuale, può essere riportata dal contribuente in detrazione o in compensazione all'anno successivo oppure può essere chiesta a rimborso al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 30, comma 2 (con esclusione di quello di cui alla lettera e), o 34, comma 9, Dpr 633/1972.

Iva/E-commerce

Circolare agenzia delle Entrate 1 giugno 2020, n. 13/E
Vendite a distanza di beni tramite un'interfaccia elettronica – Termini e modalità di trasmissione dei dati
Vengono forniti chiarimenti relativi alle vendite effettuate tramite interfaccia elettronica (vendite online su piattaforme digitali).
Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (cd. marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è obbligato a trasmettere alcuni dati relativi ai fornitori.
La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, e per ciascun fornitore vanno indicati la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia, e a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il mancato o incompleto invio dei dati suddetti determina che il soggetto passivo è considerato debitore dell'Iva applicata alle vendite a distanza, salvo che provi che l'imposta sia stata assolta dal fornitore.
In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l'indicazione del trimestre di riferimento. Sia la mancata, quanto l'incompleta trasmissione dei dati deve essere verificata con riferimento a ciascun fornitore che si avvale della piattaforma.
Qualora la piattaforma non abbia comunicato i dati di cui è in possesso entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, non potrà inviare una comunicazione sostitutiva.


Registro/Concessioni demaniali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 maggio 2020, n. 157
Imposta di registro – Proroga delle concessioni demaniali marittime
All'atto di concessione di bene demaniale marittimo da parte di un Comune si applica l'imposta di registro per l'intera durata.
E questo vale anche per la richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime, in quanto l'imposta di registro va assolta annualmente sul canone relativo a ciascun anno solo nei contratti in cui è parte lo Stato.
In attesa che venga attuata la revisione della disciplina concessoria (articolo 1, commi da 675 a 683, legge 30 dicembre 2018, n. 145), la norma (comma 682) ha disposto una proroga di 15 anni delle concessioni demaniali marittime (di cui all'articolo 1, comma 1, Dl 5 ottobre 1993, n. 400), vigenti alla data del 1° gennaio 2019.
Per effetto di tale disposizione legislativa, dunque, la validità delle concessioni demaniali marittime (cfr. Rm 25 ottobre 2001, n. 166/E che distingue tra un contratto di affitto regolato dal diritto privato, ovvero una concessione vera e propria), già prorogate fino al 31 dicembre 2020 (legge 26 febbraio 2010, n 25 e legge 17 dicembre 2012, n. 221), è stata estesa fino al 31 dicembre 2033.
Riguardo l'applicazione dell'imposta di registro applicabile agli atti di concessione demaniale, viene fatto riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 45, Dpr 131/1986 (Tur) e 5 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso Tur, secondo cui la base imponibile è costituita dall'ammontare del canone.
Pertanto, non è applicabile nel caso di specie la disposizione di cui all'articolo 3, comma 16, Dl 6 luglio 2012, n. 95 secondo cui «le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (N.d.A.: possibilità di pagamento annuale) si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto».
Tale previsione normativa, in effetti, presenta un campo di applicazione circoscritto agli atti di natura concessoria aventi ad oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, vale dire a quegli atti in cui parte del provvedimento di concessione sia lo Stato.
Tale soluzione interpretativa, in effetti, trova conferma sia nella lettera della norma, che si riferisce ai «beni immobili appartenenti al demanio dello Stato» e sia nella circostanza che la medesima norma richiama l'articolo 57, comma 7, dello stesso decreto, vale a dire una disposizione che si applica solo nei «contratti in cui è parte lo Stato».
Pertanto, all'atto di concessione di bene demaniale marittimo del Comune si applica l'imposta di registro corrisposta con aliquota del 2%, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, e deve, quindi, essere applicata sulla base imponibile costituita dall'ammontare complessivo dei canoni pattuiti per l'intera durata della concessione.


Successioni e donazioni/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 maggio 2020, n. 155
Scissione asimmetrica parziale di società detenuta in comunione ereditaria – Decadenza dall'agevolazione dell'imposta sulle successioni e donazioni
Si decade dall'agevolazione dell'imposta sulle successioni e donazioni (di cui all'articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346) nell'ipotesi di scissione asimmetrica parziale di società detenuta (con partecipazione di controllo) in comunione ereditaria.
Ad esito dell'operazione di scissione parziale non proporzionale, la società verrebbe parzialmente scissa a favore di tre nuove società beneficiarie, Alfa, Beta e Gamma, di proprietà esclusiva di ciascuno.
Per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione, è necessario che sia lo stesso soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione a mantenere o integrare una partecipazione di controllo nelle società che partecipano all'operazione straordinaria.
In sostanza, l'operazione prospettata comporta lo scioglimento (seppur parziale) della comunione ereditaria e la suddivisione tra gli eredi delle azioni della società caduta in successione (attualmente in comunione).
Analogo effetto giuridico si avrebbe nell'ipotesi in cui si dovesse sciogliere il vincolo della comunione e, conseguentemente, la partecipazione di controllo in comproprietà venisse suddivisa in parti uguali tra gli eredi comproprietari. Anche in tale caso, infatti, si avrebbero tre quote di partecipazione della società, nessuna delle quali "di controllo", in titolarità esclusiva in capo a ciascuno degli ex-comproprietari.
In entrambi i casi, l'effetto giuridico sarebbe quello della perdita del requisito del controllo e, di conseguenza, la decadenza dall'agevolazione.
Nel caso dell'operazione di scissione in questione, quindi, con riferimento alle tre società beneficiarie, il requisito della prosecuzione dell'attività di impresa, richiesto dalla norma, non s'intende assolto in quanto, prima del decorso dei cinque anni stabiliti, non si realizza il mantenimento o integrazione del controllo delle società beneficiarie da parte dei tre eredi, ex-comproprietari, che avevano acquisito, in comune e pro-indiviso, la quota di partecipazione che consentiva a detta comunione il controllo della società.


Immobili/Recupero edilizio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 maggio 2020, n. 147
Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Abbattimento delle barriere architettoniche
Possono essere considerati interventi agevolabili di abbattimento delle barriere architettoniche soltanto quelli che presentano le caratteristiche definite dal Dm 236/1989.
La normativa, che disciplina le detrazioni fiscali per la manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici o gli interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche, definisce nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei lavori agevolabili. Di conseguenza il beneficio non può essere applicato nel caso in cui, in fattura, sia stata data una descrizione troppa generica dell'intervento effettuato.

Immobili/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 maggio 2020, n. 149
Acquisto di immobili residenziali – Detrazione dell'Iva sull'acconto
Relativamente all'acquisto di immobili residenziali (alloggi abitativi acquisiti presso una cooperativa edilizia) è detraibile anche l'Iva sull'acconto.
L'agevolazione, introdotta dall'articolo 1, comma 56, legge 208/2015, è finalizzata ad equilibrare il costo degli oneri fiscali delle cessioni delle abitazioni soggette a Iva rispetto alle medesime operazioni soggette all'imposta di registro (Cm 20/E/2016).
Essa spetta per l'Iva sugli acconti pagati anche in assenza di un formale contratto preliminare, cui però fa seguito l'atto di assegnazione e il trasferimento della proprietà degli immobili con atto notarile. Sul punto, anche la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 17590/2018) ha stabilito che la sequenza "prenotazione-assegnazione" può essere "ricostruita secondo la fattispecie contratto preliminare di vendita e contratto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio, con conseguente applicazione del rimedio ex articolo 2932 del codice civile".

Immobili/Cessione immobiliare

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 maggio 2020, n. 152
Cessione di fabbricato ereditato ristrutturato – Attività d'impresa
La cessione del fabbricato ereditato (categoria catastale C/2), se preceduta da interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati altresì alla variazione di destinazione d'uso (appartamenti di civile abitazione, di categoria catastale A/3), costituisce attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 55, Tuir e dell'articolo 2195 codice civile.
Vi è, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione in virtù del quale è possibile considerare imprenditore colui che "semplicemente utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi". E l'attività imprenditoriale può esaurirsi anche in un unico affare sulla base della rilevanza economia e delle operazioni poste in essere, non rilevando "che le opere eseguite siano qualificabili quali opere di risanamento conservativo" (Rm 20 giugno 2002, n. 204/E).
Viene ricordato che la detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir spetta a coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e che sostengano le relative spese; tra questi rientrano i proprietari o i nudi proprietari, nonché il futuro acquirente, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato (Cm 13/E/2019).


Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 maggio 2020, n. 158
Contratto di mutuo consenso e agevolazione prima casa
Il contribuente che attraverso un contratto di mutuo consenso risolve l'atto di donazione con cui ha donato la propria parte di un appartamento all'ex moglie e contemporaneamente le trasferisce il diritto di proprietà, in seguito ad una procedura di negoziazione assistita di separazione (di cui al Dl 132/2014), non perde i benefici dell'agevolazione "prima casa".
Il contribuente può mantenere le agevolazioni "prima casa" perché al momento dell'acquisto non aveva la titolarità di altro immobile abitativo nello stesso Comune e, dunque, ha reso correttamente le dichiarazioni previste dichiarando "di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare".
Né l'acquisto dell'immobile a titolo gratuito, a seguito della risoluzione per mutuo consenso della donazione, rientra tra le ipotesi di decadenza dall'agevolazione "prima casa" previste dalla Nota II-bis articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986.

Agevolazioni/Indennità 600 euro

Circolare Inps 29 maggio 2020, n. 66
Indennità 600 euro – Proroga per il mese di aprile – Istruzioni
Sono state fornite le istruzioni in materia di proroga per il mese di aprile (prevista dall'articolo 84 del Decreto Rilancio) delle indennità di sostegno al reddito introdotte dal Decreto Cura Italia.
ln particolare, l'indennità per il mese di aprile viene automaticamente riconosciuta ai co.co.co, iscritti all'Ago, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli, lavoratori dello spettacolo che hanno già prenotato la domanda per il mese di marzo.
Sono in ogni caso obbligati a presentare la domanda per il mese di aprile: i lavoratori dello spettacolo che possono beneficiare delle indennità a seguito delle novità introdotte con il Decreto Rilancio; i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, ai quali è oggi riconosciuta la possibilità di vedersi riconosciuta l'indennità.

Agevolazioni/Indennità

Circolare Inps 29 maggio 2020, n. 67
Indennità a favore di altri lavoratori – Istruzioni
Sono dettate le istruzioni per richiedere le indennità riconosciute in favore delle categorie dei lavoratori stagionali (appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali), dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio (che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo superiore a 5.000 euro, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata Inps e che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; la prestazione è erogata dall'Inps, anche per i mesi di aprile e maggio, previa presentazione della domanda).
La domanda da presentare è unica ed è valida per le indennità di marzo, aprile e maggio. Come previsto con riferimento alle altre indennità è, inoltre, possibile presentare la domanda anche essendo in possesso della sola prima parte del Pin.

Agevolazioni/Indennità 600 euro

Messaggio Inps 1 giugno 2020, n. 2263
Indennità 600 euro – Riesame delle domande respinte
Vengono forniti chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande (o dei preavvisi di reiezione nel caso in cui i dati a disposizione dell'Istituto di previdenza non fossero consolidati sulla base di informazioni provenienti da altri enti o fonti) sui bonus 600 euro relativi al mese di marzo 2020.
Viene previsto, quindi, un termine di 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio (1° giugno), ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva, per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria.
L'utente potrà, pertanto, inviare la documentazione richiesta attraverso il link "Esiti", nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda "Indennità 600 euro" (in tale sezione, il richiedente dotato di Pin o il patronato, potranno anche verificare le motivazioni di un eventuale respingimento, o interloquire con l'Inps fornendo gli ulteriori documenti richiesti laddove la domanda risulti "con preavviso di reiezione", ovvero avviata sulla strada del respingimento salvo che non venga fornita la documentazione richiesta, il tutto, attenzione, entro 20 giorni dal 1° giugno o dalla successiva data di preavviso di reiezione). Altra modalità di invio della documentazione alla struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale Inps.
Trascorso il richiamato termine, qualora l'interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.
Laddove la domanda sia respinta, non è ammesso il ricorso amministrativo; eventuali contestazioni, quindi, dovranno transitare dalla ben più complessa strada del ricorso di natura giudiziaria.
Tuttavia, precisa l'Istituto, la struttura territoriale competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.
Gli allegati al messaggio riportano le verifiche effettuate dall'Inps con riferimento a ciascuna indennità. Quanto alla spettanza del bonus in capo agli amministratori senza partita Iva il messaggio si limita ad affermare che "Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità)".


Regimi contabili/Regime forfetario

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 maggio 2020, n. 161
Regime forfetario – Prosecuzione di attività già esercitata
Non spetta al contribuente in regime forfetario l'aliquota – di imposta sostitutiva – ridotta al 5% qualora l'attività esercitata costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata (articolo 1, comma 65, lettera b), legge 190/2014). La riduzione di aliquota di cui all'articolo 1, comma 64, legge 190/2014, si ricorda, spetta per le attività start up relativamente al periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.
La Cm 4 aprile 2016, n. 10/E, paragrafo 5, ha precisato che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d'impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo persegue, in generale, una finalità antielusiva, e va valutato in relazione al fatto se la nuova attività si rivolga o meno alla medesima clientela e se necessita delle stesse competenze lavorative. Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
Ebbene, secondo l'agenzia delle Entrate, nell'ipotesi prospettata (dipendente pubblico ora in pensione che apre la partita Iva e svolge la medesima attività come lavoratore autonomo per un committente diverso dal suo ex datore di lavoro), non spetta l'aliquota ridotta, del 5%, poiché l'attività svolta rappresenta una continuazione, in contrasto con la disposizione, dell'attività precedentemente svolta in qualità di pubblico dipendente, peraltro, svolta nell'ambito della stessa specializzazione.
Pertanto, il contribuente è tenuto ad applicare l'aliquota ordinariamente prevista nella misura del 15%.


Riscossione/Regolarizzazione lavoro sommerso

Risoluzione agenzia delle Entrate 29 maggio 2020, n. 27/E
Emersione di rapporti di lavoro – Versamento del contributo forfetario – Codici tributo
L'articolo 103, comma 1, Dl 34/2020 consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni ivi previste.
Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 103 consente ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza, secondo le condizioni ivi previste.
Le suddette istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfetario dell'importo di: 500 euro per l'istanza di cui al comma 1, per ciascun lavoratore; 30 euro per l'istanza di cui al comma 2. Tale importo non comprende i costi di cui al comma 16 del citato articolo 103, che restano comunque a carico dell'interessato.
Per consentire il pagamento dei contributi forfetari tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", l'Amministrazione finanziaria ha istituito i seguenti codici tributo: "REDT" denominato "Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020"; "RECT" denominato "Cittadini stranieri - contributo forfettario 30 euro - art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020".

Riscossione/Irap

Risoluzione agenzia delle Entrate 29 maggio 2020, n. 28/E
Esenzione dal versamento Irap – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
L'esenzione dai versamenti Irap a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020 (articolo 24, Dl 19 maggio 2020, n. 34) vale anche per i soggetti cd. "non solari".
La cancellazione dal versamento opera con riferimento al saldo relativo "al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019" e con riferimento al primo acconto relativo "al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019".
La norma appare abbastanza chiara. Riferendosi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso includere anche i soggetti che, ad esempio, chiudono l'esercizio al 30 giugno di ciascun anno e che si troverebbero quindi a dover versare secondo le regole generali (ai sensi dell'articolo 17, Dpr 435/2001): il saldo 2019, per il periodo d'imposta che va dall'1 luglio 2019 al 30 giugno 2020; il primo acconto 2020, per il periodo d'imposta che va dal dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, entro l'"ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta", ossia, entro il prossimo 31 dicembre 2020; in sede di versamento del secondo acconto 2020 in scadenza il 31 maggio 2021 ("ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta"); né del saldo 2020 in scadenza il 31 dicembre 2021.
A tal fine, l'Agenzia fornisce due tabelle con alcuni esempi.

Riscossione/Imu

Risoluzione agenzia delle Entrate 29 maggio 2020, n. 29/E
Versamento dell'Imu per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – Codice tributo
A decorrere dall'anno 2020 è abolita l'imposta unica comunale (Iuc) eccetto le disposizioni sulla Tari (ai sensi dell'articolo 1, comma 738, legge 160/2019) e l'Imu è disciplinata dai commi 739-783 dell'articolo 1, legge 160/2019.
A tal proposito, con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 26 maggio 2020, prot. n. 214429 sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di versamento dell'Imu secondo le disposizioni di cui all'articolo 17. Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
Restano invariati i codici tributo da usare in F24 istituiti con la Rm 35/E/2012 e la Rm 33/E/2013.
Ne viene istituito uno nuovo che va ad aggiungersi ai precedenti: "3939" denominato "IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE".

Riscossione/Ires

Risoluzione agenzia delle Entrate 3 giugno 2020, n. 30/E
Concessioni autostradali, portuali e ferroviarie – Versamento della maggiorazione Ires – Codici tributo
L'articolo 1, comma 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede una maggiorazione di 3,5 punti percentuali dell'aliquota Ires da applicare sui redditi derivanti dalle seguenti attività: concessioni autostradali; concessioni di gestione aeroportuale; autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18, legge 28 gennaio 1994, n. 84; concessioni ferroviarie.
Il versamento va effettuato mediante F24 utilizzando i codici tributi istituiti con il documento in esame: "2045" denominato "Addizionale IRES sui redditi derivanti da attività in concessione - ACCONTO PRIMA RATA"; "2046" denominato "Addizionale IRES sui redditi derivanti da attività in concessione - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE"; "2047" denominato "Addizionale IRES sui redditi derivanti da attività in concessione - SALDO".

Riscossione/Tassa di concessione governativa

Risoluzione agenzia delle Entrate 3 giugno 2020, n. 31/E
Telefonia mobile – Versamento della tassa di concessione governativa – Codici tribut o
L'articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 641, prevede l'applicazione della tassa di concessione governativa sulla licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
Il versamento si esegue con il modello F24 (articolo 17, comma 2, lettera h-sexies), Dlgs 9 luglio 1997, n. 241) anche in relazione agli atti di accertamento di tale tributo, utilizzando i codici tributi istituiti con il documento in esame: "3425" denominato "Tassa concessione governativa - telefonia mobile - atto di accertamento"; "3426" denominato "Tassa concessione governativa - telefonia mobile - interessi - atto di accertamento"; "3427" denominato "Tassa concessione governativa - telefonia mobile - sanzioni - atto di accertamento".
Le spese di notifica relative ai suddetti atti sono versate con il vigente codice tributo "9400".


Emergenza sanitaria/Regolarizzazione lavoro sommerso

Dm 27 marzo 2020, GU 29 maggio 2020, n. 137
Emersione di rapporti di lavoro – Presentazione dell'istanza
Il Dm reca modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro, come previsto dall'articolo 103, Dl 19 maggio 2020, n. 34.
Nello specifico, la norma consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni ivi previste.
Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 103 consente ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza, secondo le condizioni ivi previste.
Il comma 7 del citato articolo 103 prevede che le suddette istanze siano presentate previo.
Tra le altre cose nel decreto viene disciplinata la presentazione: dell'istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l'immigrazione; all'Inps dell'istanza in favore di cittadini italiani e dell'Unione europea; dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo.