Controlli e liti

Impianti eolici, la Cassazione conferma: pali fuori dalla rendita catastale

L’ordinanza 3421/2021 torna sulla questione e conferma l’esclusione dal calcolo

di Antonio Iovine

L’ordinanza 3421/2021 della Cassazione depositata l’11 febbraio torna sulla questione della valutazione della rendita per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per sancire ulteriormente l’esclusione dal calcolo della rendita catastale del contributo apportato dal palo di sostegno della navicella e delle pale eoliche.

La decisione segue le pronunce Cassazione, sezione VI, 30 settembre 2020, numeri 20726,20727, 20728; Cassazione, sezione VI, 5 ottobre 2020, numeri 21286,21287,21288; Cassazione, sezione VI, 6 ottobre 2020, numeri 21460,21461,21462. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in ossequio al disposto della legge 208/2015 (articolo 1, comma 21) conferma che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare è effettuata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento escludendo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

In tal senso, nelle casistiche in esame, è da escludere il palo (torre di sostegno) del rotore in quanto costituente un unicum con l’impianto produttivo e di nessuna utilità per destinazioni dell’unità immobiliare diverse da quella in atto.

La Corte corregge la posizione dell’agenzia delle Entrate tesa a sostenere che il palo fosse da considerare come un impianto fisso basandosi sulle sole caratteristiche strutturali del cespite (solidità, stabilità, e consistenza volumetrica), che farebbero propendere per sposare la tesi dell’immobiliarità, mentre nel caso la torre, per il fatto che è una componente essenziale ed attiva della macchina, non può essere proficua per differenti utilizzazioni del sito.

L’ordinanza tratta anche questioni, nel caso rigettate, circa la valutazione dei costi indiretti quali spese tecniche, oneri finanziari e utile del promotore, per i quali non emergono dettagli tecnici dal provvedimento.

Al riguardo si ricorda che l’agenzia delle Entrate con la nota 15955/2017, a specifico chiarimento di quanto, in via generale, già espresso nella circolare 6/2012 dell’agenzia del Territorio, ha chiarito, proprio per gli impianti di produzione elettrica da fonte eolica, che sia da presumere l’assenza della figura usuale del promotore finanziario, circostanza che giustifica l’applicazione di una aliquota del 6% per questa voce (ridotta rispetto alla misura standard del 12,44% indicata nella citata circolare 6/2012).

Altresì, la nota del 2017 dell’Agenzia contiene esemplificazioni di calcolo della rendita catastale, post legge 208/15, di questa tipologia di impianti dalle quali (benché comprensive anche della valutazione della torre, in quanto direttiva precedente alle citate pronunce della Corte) si possono evincere misure di costi standard per sistemazioni di aree e fondazioni, nonché importi specifici di aliquote per spese tecniche e tempistica per la quantificazione degli oneri finanziari (mesi 6).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©