Controlli e liti

Accertamento degli oneri pluriennali: un altro giudice boccia il termine lungo

La Ctr Lombardia 2754/11/2020 ribadisce che la decorrenza parte dall’anno in cui il costo è stato sostenuto ed esposto

Il termine di decadenza dal potere di accertamento si calcola dal periodo di imposta in cui gli oneri pluriennali sono stati originariamente sostenuti ed esposti nella prima dichiarazione e non da quello in cui vengono esposti in misura frazionata nelle dichiarazioni successive. A dirlo è la Ctr Lombardia 2754/11/2020 (presidente Pezza, relatore Baldi) che segna un altro punto a favore dei contribuenti in questo tipo di controversie.

Ma andiamo con ordine. La questione sorge, appunto, in relazione a oneri a rilevanza pluriennale legati a interventi di recupero edilizio eseguiti tra il 2005 e il 2006 da un contribuente, che nel 2017 riceve, in sede di controllo formale del modello Unico 2015- redditi 2014, la notifica della richiesta di documenti atti a comprovare la spettanza della detrazione. Dato che la parte non dispone più della documentazione attestante le spese sostenute nel 2005/2006 (essendo decorsi più di dieci anni tra il sostenimento della spesa e la richiesta), l’ufficio recupera la quota di detrazione riferita al 2014, formando il ruolo.

Il giudizio di primo grado è favorevole al contribuente e così anche il secondo. L’appello dell’agenzia delle Entrate viene infatti respinto dalla Ctr, secondo cui le detrazioni per interventi di recupero edilizio sono «un mero automatismo ripetuto negli anni a fronte di una documentazione originaria che non muta o non si arricchisce ogni anno».

I giudici regionali censurano il comportamento dell’ufficio che ha agito tardivamente, di fatto nel 2017, in relazione a un costo sostenuto oltre dieci anni prima, determinando così una «artificiosa estensione dei termini di controllo», in contrasto con le «esigenze di certezza giuridica sottese alla previsione di termini decadenziali». Anche i giudici di appello, al pari di quanto effettuato in primo grado, richiamano la sentenza 9993/2018 pronunciata dalla Cassazione: i giudici di legittimità hanno stabilito che il termine per l’accertamento di costi deducibili in più anni decorre dal periodo d’imposta di sostenimento del costo, non rilevando, invece, le singole imputazioni dell’onere frazionate negli anni.

In linea con la sentenza in esame, si sono pronunciate diverse commissioni (tra le più recenti, Ctp Lecco 141/1/2018; Ctp Bergamo 79/3/19; Ctp Pesaro 326/1/19; Ctp Napoli 669/26/2020; Ctr Lombardia 1192/21/2020), anche se non mancano decisioni contrarie (ad esempio, Ctr Toscana 678/1/2020).

Tuttavia, la querelle rimane ancora aperta. Infatti, recentemente la Cassazione (ordinanza n. 10701 del 5 giugno 2020) ha chiesto che venga sottoposta all’esame delle Sezioni unite per stabilire - una volta per tutte - se, nel caso di componenti di reddito a efficacia pluriennale, la decadenza dalla potestà impositiva si determini con il decorso del 31 dicembre del quarto (ora quinto) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale è suddiviso, oppure con il decorso del 31 dicembre del quarto (ora quinto) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il componente reddituale è maturato ed è stato contabilizzato e iscritto per la prima volta in bilancio.

Da segnalare, infine, ritornando alla sentenza della Ctr in commento, che la stessa è stata resa sulla base degli atti, ai sensi del (tanto discusso) articolo 27, secondo comma, del decreto Ristori (137/2020), all’esito di una camera di consiglio svolta tra i giudici in modalità da remoto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©