I temi di NT+Modulo 24

Fattura elettronica, la data dell’operazione detta i tempi per la detrazione dell’Iva

La ricezione e l’annotazione del documento sono indispensabili per il corretto esercizio del diritto

di Rosario Farina


L’aspetto principale da evidenziare è che la data fattura, sia in fattura immediata che in quella differita, individua il momento di effettuazione dell’operazione in base alla regola generale di esigibilità dell’imposta, come indicato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E del 17 giugno 2019.

La circolare, per evitare di intervenire sul tracciato xml delle e-fatture, inserendo un nuovo tag relativo alla «data di effettuazione», ha chiarito come la data indicata sul tracciato dovrà essere quella in cui l'operazione si è realizzata e dalla quale decorrono gli obblighi di liquidazione dell'imposta e di registrazione.

Conseguentemente nel campo del tracciato della fattura «data fattura», tag 2.1.1.3, dovrà essere indicata la data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato, in tutto o in parte, il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

La data di emissione della fattura è, invece, rappresentata dal giorno di trasmissione della fattura elettronica al SdI che deve essere effettuata nel termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, nel caso di fattura immediata, ed entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita, fermo restando che l'Iva deve confluire sempre nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione.

Infatti, l'articolo 11 del Dl 119/2018, modificando l'articolo 21 del decreto Iva, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019, che:
a) nel documento deve essere inserita la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);
b) la possibilità di emettere la fattura «entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6» (così il nuovo comma 4, primo periodo).

Il legislatore, in applicazione delle previsioni unionali sul contenuto delle fatture, ha così previsto che, impregiudicati i momenti di effettuazione dell'operazione (e di esigibilità dell'imposta), la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale – entro le ore 24 del medesimo giorno (cfr. la circolare n. 225 del 16 settembre 1996) – ma possa avvenire nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.

Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via Sdi non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto Iva, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di interscambio.

Relativamente alla detrazione Iva risulta importante invece la data di ricezione della fattura. Il Dl 119 (cfr. l'articolo 14) ha operato anche in tema di detrazioni Iva, modificando l'articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998 , il quale ora dispone che «entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

Calando la previsione normativa nell’esempio già formulato, si avrà che per un’operazione del 28 gennaio 2021, documentata tramite fattura emessa il 9 febbraio, ricevuta il 12 e annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di gennaio 2021.

Ciò che non potrebbe avvenire laddove un’operazione del 2020 (di dicembre, per esempio), venisse documentata con una fattura ricevuta ed annotata nel 2021 (in ipotesi a gennaio o febbraio). Situazione nella quale il diritto alla detrazione potrà essere esercitato soltanto con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione. Si rammenta, come già evidenziato in precedenti documenti di prassi (si veda la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018), che entrambi i requisiti (ricezione ed annotazione) sono indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24