Adempimenti

Rinvio degli acconti al 30 aprile 2021 variabile per zone, codici Ateco e calo di fatturato

Il Dl Ristori-quater chiarisce che vale il “colore” del 26 novembre. Non sempre occorre la riduzione dei corrispettivi

di Gianluca Dan

Lo spostamento della scadenza del versamento dell’acconto al 10 dicembre, dapprima annunciato dal comunicato stampa del Mef 269 del 27 novembre è divenuto concreto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Ristori-quater (Dl 157/2020). Con la versione definitiva del decreto viene risolto anche il problema dell'individuazione delle zone rosse e arancioni ove gli operatori possono usufruire del differimento al 30 aprile 2021 dell'acconto delle imposte sul reddito e dell'Irap in scadenza al 10 dicembre, individuandole in quelle esistenti alla data del 26 novembre 2020. Dal punto di vista fiscale possono così essere considerate ancora zone rosse le Regioni Lombardia, Piemonte e Calabria che sono passate, con decorrenza dal 29 novembre scorso, dallo scenario di emergenza massimo a quello arancione e, i ristoratori delle Regioni Liguria e Sicilia che da arancioni sono diventate gialle.

Cerchiamo di ricomporre il puzzle che si è venuto a creare dall'intreccio normativo partendo dal presupposto che fino al 10 dicembre tutti i soggetti cosiddetti “partita IVA” esercenti attività d'impresa, arte o professione possono usufruire del differimento della seconda o unica rata degli acconti senza alcuna condizione. Questo slittamento di 10 giorni consente ai contribuenti interessati e ai loro professionisti di valutare adeguatamente la possibilità di versare ad aprile 2021 o meno evitando così di incorrere in sanzioni per ritardato versamento.

Sono invece esclusi dalle proroghe i soggetti non titolari di partita Iva i quali ieri (lunedì 30 novembre) hanno dovuto versare l'acconto. Coloro che confidavano nella mini proroga annunciata dal comunicato stampa e ora si ritrovano esclusi possono far ricorso al ravvedimento (si veda l’articolo su NT+ Fisco: Contribuenti senza partita Iva, l'unico rimedio all'acconto non versato è il ravvedimento).

L'articolo 1 del Ristori-quater non lo prevede, ma come ormai consuetudine, si ritiene che il riferimento all'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap oggetto di proroga comprenda oltre all'Irpef, all'Ires e all'Irap anche le imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, la cedolare secca sulle locazioni, l'Ivie e l'Ivafe dovute dalle persone fisiche titolari di partita Iva e pure i contributi Inps da versare in acconto. Così come possano beneficiare delle proroghe anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti (articoli 5, 115 e 116 del Tuir) che usufruiscono del differimento.

Isa e forfettari con calo del fatturato

Vengono confermate le disposizioni del decreto di Agosto e del Ristori bis che hanno previsto il differimento del termine di versamento del secondo acconto per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale: in particolare l’articolo 98 del Dl 104/2020 stabilisce che il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro è prorogato al 30 aprile 2021. Possono beneficiare del differimento anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfetario o quello di vantaggio e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti (articoli 5, 115 e 116 del Tuir) aventi i requisiti Isa.

Tale proroga viene concessa solo ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le zone rosse

Successivamente l’articolo 6 del Dl 149/2020 (Ristori-bis) differisce, sempre al 30 aprile 2021, il secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap in scadenza al 30 novembre eliminando il riferimento al calo del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020 per le imprese interessate dalle misure restrittive previste dal Dpcm del 3 novembre 2020 che ha determinato la chiusura o la limitazione delle attività nelle zone rosse oltre ai ristoratori anche se ubicati nelle zone arancioni.

Pertanto il termine di versamento del secondo acconto dei soggetti Isa, operanti nei settori economici individuati dai codici Ateco ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto Ristori-bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rosse e i soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle aree arancioni, viene differito al 30 aprile 2021.

Imprese e studi fino a 50 milioni di euro

Il Ristori-quater amplia la proroga al 30 aprile 2021 alle imprese e ai lavoratori autonomi (anche non Isa) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro. L’articolo 1 del decreto Ristori-quater prevede per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al primo semestre 2019, il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap viene prorogato al 30 aprile 2021.

Imprese e studi in zona rossa

Il Ristori quater estende la proroga al 30 aprile 2021 anche alle imprese e ai lavoratori autonomi (anche non Isa) che operano nei settori economici individuati dai codici Ateco compresi negli Allegati e al Dl 149/2020 aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree «rosse» e agli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree «arancioni» a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (anche superiore ai 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La versione del decreto approdata in Gazzetta Ufficiale risolve anche i dubbi riguardanti la data di riferimento per l'appartenenza ad una zona rossa/arancione che viene individuata nel 26 novembre scorso. In questo modo non ha effetto il cambio di colore adottato dall'ordinanza del ministro della Salute del 27 novembre che ha declassato le regioni Calabria, Lombardia e Piemonte, da rosse ad arancioni e Liguria e Sicilia a gialle.

Effetto delle proroghe sul calcolo

Il differimento della seconda rata dell’acconto al 30 aprile 2021, ha un effetto finanziario positivo perché consente di non pagare l’acconto a molti contribuenti alle prese con le sospensioni dell’attività o a coloro che hanno subito un calo del fatturato rilevante e consente inoltre di calcolare l’importo dovuto con il metodo previsionale a posteriori quindi dopo aver determinato l’imposta dovuta per l’anno 2020.

Esemplificando: una società con imposta Ires 2019 dovuta di 100mila euro ha versato a giugno 40mila euro (50mila se soggetto Isa) e dovrebbe versare come seconda rata dell’acconto, calcolato con il metodo storico, 60mila euro (50mila se soggetto Isa).

Lo spostamento ad aprile 2021 della seconda rata consente di applicare il metodo previsionale di calcolo dell’acconto parametrato all’imposta dovuta nel 2020. Pertanto se l’Ires del 2020 è inferiore a quella del 2019 si potrà versare il minor importo dovuto. Riprendendo l’esempio precedente se l’Ires del 2020 è pari a 60mila euro, avendo già versato come prima rata dell’acconto 40mila euro (50mila se soggetto Isa), sarà sufficiente versare 20mila euro (10mila se soggetto Isa).

Per l’Irap il conteggio sconta un’ulteriore variabile rappresentata dalla cancellazione del primo acconto Irap attuata dall’articolo 24 del decreto Rilancio che obbliga ad un conteggio “virtuale” per determinare il secondo acconto poiché la prima rata teorica dell’Irap non è stata versata ma viene espressamente esclusa dal saldo Irap 2020.

La circolare 27/E/2020 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che il conteggio della seconda rata di acconto può essere fatto applicando il minore valore tra il calcolo storico e quello previsionale. In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre al saldo dovuto non può mai eccedere il 50% per i soggetti Isa (40% per gli altri) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato con il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Lo spostamento ad aprile 2021 consente così di rispettare quanto indicato dalla circolare n. 27/E/2020 calcolando a posteriori quanto dovuto a titolo di secondo acconto al netto del primo acconto “figurativo”. In questo modo il contribuente potrà versare l’importo corretto pari al minore tra quello calcolato con il metodo storico e quello previsionale.Esemplificando: una società con imposta Irap 2019 dovuta di 100mila euro e Irap 2020 di 20mila euro, non ha versato il primo acconto in applicazione dell’articolo 24 del Dl 34/2020 pari a 40mila euro (50mila se Isa) calcolato con il metodo storico. All’atto del versamento del secondo acconto, al 30 aprile 2021, dovrà scomputare il primo acconto figurativo calcolato sulla minore imposta dovuta dell’esercizio 2020.

In questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (20mila euro nell’esempio) è pari a 8mila euro (10mila se Isa) e l’importo effettivo da versare ad aprile 2021 sarà pertanto pari a 12mila euro (10mila se Isa). La dichiarazione Irap 2021 evidenzierà un saldo pari a zero calcolato come differenza tra l’Irap dovuta di 20mila euro meno il primo acconto figurativo (8mila o 10 mila se Isa) e il secondo acconto da versare ad aprile 2021 pari a 12mila o 10 mila se Isa.

Franchigia calcolo previsionale

Per tutti gli altri contribuenti che non possono usufruire del differimento del secondo acconto ad aprile 2021 rimane comunque la possibilità di ridurre comunque l’acconto dovuto al 10 dicembre ricordando che l’articolo 20 del Dl 23/2020 ha introdotto un margine di tolleranza del 20 per cento (senza applicazione di sanzioni e interessi) in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze definitive della dichiarazione dei redditi e dell’Irap.

Schema di riepilogo per soggetti

TUTTE LE “PARTITA IVA” (IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI)
Condizione: Nessuna
Termine: 10 dicembre 2020
Riferimento normativo: Art. 1, Dl 157/2020

ISA ED EQUIPARATI
Condizione
: Calo fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel I° sem. 2020 rispetto allo stesso periodo anno precedente
In alternativa:
attività Ateco allegati 1 e 2 al DL 149/2020 con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e per i gestori di ristoranti nelle zone arancioni
Termine
: 30 aprile 2021
Riferimento normativo
: Art. 6, Dl 149/2020

IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI (ANCHE NON ISA) CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO
Condizione
: Calo fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel I° sem. 2020 rispetto allo stesso periodo anno precedente
Termine
: 30 aprile 2021
Riferimento normativo
: Art. 1, c. 3, Dl 157/2020

IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI (ANCHE NON ISA)
Condizione: Attività Ateco allegati 1 e 2 al DL 149/2020 con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e per i gestori di ristoranti nelle zone arancioni come individuate alla data del 26 novembre
Termine: 30 aprile 2021
Riferimento normativo: Art. 1, c. 4, Dl 157/2020


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