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A marzo l’impresa edile può scegliere tra due diversi bonus affitti pari al 60% del canone

Il nuovo credito previsto nel decreto Rilancio

di Luigi Lovecchio

La domanda

Un’impresa edile, codice ateco (attività economiche) 412000, ha la sede legale in un immobile, categoria C1, e paga regolarmente l’affitto. Può accedere al bonus affitto pari al 60%, ovvero l’attività edile può essere considerata attività d’impresa?
S. S. – Pesaro e Urbino

Premesso che un’impresa edile esercita senz’altro un’attività d’impresa, si segnala che l’articolo 28 del decreto - legge 34/2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) ha previsto un nuovo credito d’imposta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo agli immobili di qualunque categoria catastale, utilizzati per un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, d’interesse turistico o professionale che abbia conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel periodo d’imposta 2019. Con riferimento alle attività diverse da quelle turistiche (come quella descritta nel quesito), le condizioni di spettanza sono le seguenti:

a) il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare del canone mensile effettivamente pagato;

b) il contribuente deve aver subìto una contrazione di fatturato o corrispettivi superiore al 50% rispetto all’importo conseguito nel mese corrispondente dell’anno 2019 (marzo 2019 su marzo 2020, e così via per ciascun mese). Se tale requisito non è rispettato per tutti i tre mesi, il credito d’imposta sarà fruibile solo per i mesi in cui la suddetta condizione è verificata;

c) il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nel modello F24, e non concorre alla formazione del reddito.

Trattandosi di attività edile, inoltre, per il solo mese di marzo, in alternativa al nuovo credito d’imposta, potrebbe essere usato il bonus di cui all’articolo 65, del decreto - legge 18/2020, pari sempre al 60% del canone versato, che non richiede il confronto con i ricavi dell’anno precedente.

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