Imposte

I sostituti recuperano con il tax credit il nuovo bonus Irpef ai dipendenti

La risoluzione 35/E istituisce i codici «1701» e «170E» per la compensazione del credito maturato dal 1° luglio 2020

di Luciano De Vico

Ai nastri di partenza il nuovo trattamento integrativo che da mercoledì 1° luglio manda in pensione il bonus Renzi. L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 35/E/2020 del 26 giugno ha istituito i codici tributo necessari ai sostituti d’imposta per compensare il credito che maturano nei confronti dell’erario per aver erogato il nuovo bonus ai propri dipendenti.

L’importo che spetta per i redditi fino a 28mila euro è pari a 600 euro per i mesi da luglio a dicembre 2020 e a 1.200 euro annui a partire dal primo gennaio 2021. Il credito sarà attribuito dai sostituti a partire dalla busta paga relativa al mese di luglio. Il calcolo definitivo dell’importo effettivamente spettante al dipendente è rimandato al conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.

Con l’istituzione dei codici tributo «1701» e «170E», da utilizzare rispettivamente nel modello F24 e nel modello F24 EP per gli enti pubblici e da esporre nella sezione «Erario» in corrispondenza della colonna «Importi a credito compensati», i sostituti che hanno erogato il nuovo trattamento integrativo possono recuperarlo, riducendo così il versamento degli altri debiti dello stesso modello di pagamento, esattamente come si operava per il bonus fiscale. Nella delega occorre anche indicare il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione, mentre è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni interne, vale a dire senza adoperare l’F24.

Per la verità si è ancora in attesa delle istruzioni ministeriali relative alle modalità di funzionamento del nuovo bonus, istituito insieme con l’ulteriore detrazione per redditi da 28mila a 40mila euro, dal decreto legge n. 3/2020 convertito dalla legge 21/2020. Nel frattempo, potremo fare affidamento sulle passate istruzioni, quelle diramate per il “vecchio” bonus fiscale, considerate le similitudini tra i due. A parte i codici tributo, che sono differenti.

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