Adempimenti

Ristori, istanze anche per le imprese più grandi

Domande entro il 15 gennaio: valgono i codici Ateco del Dl 149

Al via le istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per tutti coloro che, non avendo presentato l’istanza di cui al precedente bonus “Rilancio”, sono esclusi dalla procedura di accredito automatica. È stato pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate di ieri, infatti, il nuovo modello con le relative istruzioni ed il relativo provvedimento del Direttore dell’Agenzia (protocollo 358844/2020).

L’istanza che deve essere presentata tramite i canali web, ricalca nei contenuti essenziali quella già approvata per la richiesta di accesso al contributo a fondo perduto del decreto rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020), compresa la richiesta di indicazione dell’Iban per l'accredito. Il provvedimento ricorda che il sistema verificherà che il conto sul quale erogare il bonifico sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

A seguito della presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico sarà rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Il termine per l'invio dell'istanza scade il prossimo 15 gennaio 2021.

Ricordiamo che il contributo a fondo perduto “ristori 1” e “ristori 2” spetta a una precisa platea di soggetti. In primo luogo a coloro che, in relazione al tipo di attività esercitata, hanno un codice Ateco prevalente compreso tra quelli della tabella di cui all’allegato 1) del Dl 137/2020 come sostituita dall’articolo 1 del Dl 149/2020 e che operano su tutto il territorio nazionale (per questi soggetti, cioè, è irrilevante il colore della zona trattandosi di attività “sospese”).

Un secondo gruppo riguarda i soggetti con un codice Ateco prevalente che rientra in uno di quelli individuati nell’allegato 2 del Dl 149/2020 che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”.

Il terzo gruppo, più ristretto, riguarda le imprese con attività prevalente che rientra tra i codici Ateco 56.10.30 (gelaterie e pasticcerie), 56.10.41 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 56.30.00 (bar ed altri esercizi simili senza cucina) e 55.10.00 (alberghi) che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancione o rosse.

L’istanza deve essere presentata da tutti coloro che non rientrano tra chi ha già beneficiato del contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020 e possiedono i requisiti per richiedere il contributo “ristori 1” o “ristori2”. Tra questi un posto di rilievo è assunto dalle imprese che nel 2019 avevano ricavi superiori a 5 milioni di euro e quindi escluse dal bonus del Dl “rilancio”. Il contributo “ristori 1” e “ristori 2”, infatti, oltre al riscontro del requisito soggettivo legato al tipo di attività esercitata e al correlato codice Ateco, è vincolato al fatto che sia riscontrato il calo del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (il volume di aprile 2020 deve essere inferiore a 2/3 del corrispondente importo di aprile 2019), ma non sconta blocchi in relazione a volumi dei ricavi delle imprese interessate. Il calo del fatturato, invece, non è necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.

Ricordiamo che l'importo massimo erogabile del nuovo contributo è di 150 mila euro.

Sul sito dell’agenzia delle Entrate ieri è stata pubblicata anche una guida ai contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni. Nella guida viene (purtroppo) confermato che ai fini del contributo “ristori” non sono previste agevolazioni per coloro che hanno la sede nei Comuni in “stato di emergenza” al 31 gennaio 2020 (contrariamente a bonus rilancio e tax credit locazioni). Per costoro il contributo verrà infatti erogato solo se si è verificato il calo di fatturato e corrispettivi di almeno 1/3 tra aprile 2019 e aprile 2020. Peraltro anche nell’istanza è assente la specifica casella da barrare.

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