Controlli e liti

Tre anni per notificare la perdita del beneficio sui trasferimenti

Cessione conclusa a inizio 2016, ma l'avviso era arrivato a metà 2019. La Ctp Pesaro 145/1/2020 accoglie il ricorso

di Alessia Urbani Neri

In tema di imposta di registro, il termine di decadenza dall'agevolazione fiscale per il trasferimento di azienda, condizionato alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa per il periodo minimo di cinque anni dalla cessione, decorre dalla data in cui è accaduto l'evento, che ha causato la perdita del beneficio. Così si pronuncia la Ctp di Pesaro con sentenza 145/1/2020 (presidente e relatore Fanuli).

Nel caso in esame, a seguito di successione ereditaria, il contribuente aveva beneficiato dell'esenzione fiscale per il trasferimento d'azienda previsto dall'articolo 3, comma 4-ter, della D.lgs. 346/90, secondo cui il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il mancato rispetto di questa condizione comporta la decadenza dal beneficio.

Ora, poiché con successivi atti di vendita negli anni compresi tra il 2013 e il 2016 la parte contribuente aveva alienato l'intero complesso immobiliare dell'azienda agricola avuta in eredità, la stessa era decaduta dal beneficio fiscale. Lo scopo della norma è, infatti, quello di incentivare la continuità di un'attività d'impresa da parte dei discendenti della famiglia del dante causa in occasione della successione mortis causa. Se tale continuità non viene garantita per il quinquennio successivo all'atto di trasferimento, l'agevolazione è persa.

La Ctr, tuttavia, accoglieva il ricorso della parte contribuente, dichiarando decaduto l'ufficio dal potere impositivo per decorrenza del termine di esercizio del potere impositivo. Il collegio, infatti, in applicazione degli articoli 2935 e 2964 del Codice civile, secondo cui la prescrizione decorre da quando il diritto può essere esercitato (non potendosi applicare ai termini previsti a pena di decadenza l'istituto dell'interruzione), ha affermato che la data di inizio del calcolo del termine triennale per la notifica dell'avviso di liquidazione coincide col momento in cui la parte privata ha perso il beneficio fiscale.

Nel caso di specie tale momento coincide con la vendita dell'ultimo immobile dell'azienda, avvenuta nel febbraio 2016. Pertanto, da tale data decorreva il termine triennale per l'accertamento, che andava quindi a scadere nel febbraio 2019. Di conseguenza, la notifica dell'avviso di liquidazione nel giugno/luglio 2019, era tardiva.

Quanto affermato dalla Ctr trova conferma nel principio fissato dalla Suprema corte nella sentenza 27836/2020 in un caso analogo, che, in riferimento alla perdita del beneficio “prima casa” per non aver destinato ad abitazione principale l'immobile acquistato entro l'anno dalla vendita di altro immobile prima del decorso del quinquennio dal primo acquisto, ha chiarito che il termine decadenziale di tre anni di cui all'articolo 76, comma 2 del Dpr 131/86 decorre dalla data di registrazione del contratto, se il beneficio già originariamente non spettava per falsa dichiarazione del contribuente. Invece, «solo se detto proposito, inizialmente attuabile, sia rimasto successivamente ineseguito e sia divenuto irrealizzabile, il “dies a quo” coincide con il giorno in cui si è verificata tale situazione».

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