Il CommentoImposte

Transfer pricing, la penalty protection e il flag di «Redditi»

di Antonio Veneruso

Il provvedimento del 23 novembre 2020 del direttore delle Entrate obbliga la firma digitale con marca temporale da apporre alla documentazione entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di validità della medesima, pena la sua non idoneità. Non è variata la modalità di comunicazione del possesso della documentazione idonea da effettuarsi ancora nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo per cui la documentazione viene predisposta, barrando l’apposita casella del Quadro RS.

Cosa succede nel caso in cui il contribuente ometta di flaggare la casella, pur avendo predisposto la documentazione idonea, oggi firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal suo delegato, con apposizione di marca temporale rendendola di fatto a quella data immodificabile nel suo contenuto?

A prima vista il mancato flag della “casella” dovrebbe comportare il venir meno della penalty protection, con l’effetto che in caso di rettifica in matria di transfer pricing si renderanno applicabili anche le sanzioni amministrative, atteso che per le Entrate non risulta soddisfatta la condizione di cui all’articolo 26 del Dl 78/2010. Da una più attenta analisi, invece, emerge che la casistica è stata già esaminata dai giudici di merito (Ctp Milano, sentenza 99/2012), per i quali tale assunto mal si concilia con la norma di legge e con il Dlgs 471/1997, che prevede la disapplicazione delle sanzioni ogni qual volta la multinazionale domestica predispone l’idonea documentazione volta a porre in essere quell’atteggiamento collaborativo verso l’Amministrazione rendendosi disponibile a fornire tutte le informazioni sulla policy di transfer pricing adottata.

Inoltre, i giudici di primo grado hanno evidenziato come l’Amministrazione, con la circolare 58/E/ 2010, ha previsto l’estensione dell’applicazione delle sanzioni alle situazioni pregresse, in applicazione del principio del favor rei, precisando che un comportamento collaborativo trasparente del contribuente costituisce elemento indispensabile per garantire la corretta applicazione di tale principio.

Nel caso di specie esaminato dalla Ctp, la società aveva collaborato con i verificatori fornendo la documentazione idonea, che consentiva un più agevolare espletamento delle operazioni di verifica della correttezza del transfer pricing applicato e, quindi, dell’osservanza del principio dell’arm’s lenght.

Del pari, anche con il nuovo provvedimento, si prevede la non applicazione di sanzioni per i periodi d’imposta ante 2019 ancora accertabili, qualora il contribuente presenti la dichiarazione integrativa “a sfavore” e predisponga la documentazione entro l’appena decorso termine del 31 dicembre 2020.

Alla luce di tutto quanto supra argomentato, non possiamo non concludere nel dire che l’atto formale della mancata segnalazione in Redditi del possesso della documentazione idonea, come già affermato dai giudici di merito con la menzionata sentenza, e ancor di più oggi, non possa costituire motivo per la perdita della penalty protection, in ipotesi in cui il contribuente abbia predisposto la stessa nei termini prescritti, con firma elettronica e marca temporale, ed abbia provveduto alla consegna della documentazione ai verificatori, così attuando quel comportamento collaborativo e trasparente utile a non ostacolare, anzi ad agevolarne, le attività ispettive in materia di transfer pricing, al di là del relativo esito dell’effettuato esame.