L’operatore straniero importa il gas naturale con dichiarante stabilito
La circolare 14/D consente l’esenzione da dazi e accise solo con il codice Eori
Importazione di gas naturale non soggetta a dazi, accise e Iva, ma sottoposta a peculiari formalità doganali da attivare a cura dei grossisti rivenditori (shipper), sia unionali che extraunionali. Per questi ultimi, l’operazione doganale è effettuata con identificativo Eori e per il tramite di un dichiarante stabilito.
Con la circolare 14/D/2021, l’agenzia Dogane Monopoli essenzialmente aggiorna, alla luce della normativa vigente, il della prassi in materia, che interessa sul piano fiscale due ambiti, quello doganale, necessario, e quello Iva, di fatto irrilevante a determinate condizioni. All’import, infatti, il gas naturale ai fini Iva il gas è soggetto alla disciplina di cui all’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972, ossia a reverse charge.
Ciò non toglie la necessità di procedere alla dichiarazione doganale della merce, sia in import, che in export. Per la fase di import, le opzioni sono essenzialmente tre. Dopo l’ingresso del prodotto nell’Ue, che per presunzione di legge equivale al vincolo al transito, il bene deve essere importato; questo può avvenire, in linea teorica, con ricorso alla dichiarazione semplificata (articolo 166 del Cdu), alla dichiarazione con iscrizione nelle scritture del dichiarante (in Italia non ancora propriamente compiuta), ovvero alla più comune dichiarazione normale.
A livello procedurale, poi, ex articolo 134 del Cdu, i soggetti legittimati ad operare come shipper, di base in quanto autorizzati dal Mise, un mese prima delle operazioni anzitutto presentano all’Ufficio competente sul luogo di ingresso del gas, un programma mensile provvisorio dei flussi di importazione.
In secondo luogo, essi procedono con l’iscrizione nelle proprie scritture commerciali dei dati forniti dal gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa (Snam Rete gas Spa), sulla base dei quantitativi di allocazione provvisoria movimentati nel giorno/gas.
In ultimo, gli operatori presentano la dichiarazione di import con riepilogate cumulativamente le quantità definitive di gas naturale di competenza, come validate e comunicate da Snam, da produrre entro il 15° giorno lavorativo del mese successivo all’importazione stessa.
Il punto forse innovativo, però, sta nelle formalità di importazione dedicate agli operatori extra Ue. Questi soggetti possono ovviamente operare in Italia ma, per farlo, è indispensabile che almeno il dichiarante sia stabilito nel territorio unionale. In tale fattispecie è quindi possibile presentare la dichiarazione di importazione per conto del soggetto non unionale in possesso di codice Eori, a condizione che il dichiarante agisca in rappresentanza indiretta. Si può desumere che, nel caso, per i traders non residenti non è essenziale neppure una rappresentanza fiscale.
Sempre per garantire il meccanismo dell’Iva, nella bolla doganale deve infine essere indicato il codice 407 proprio del reverse charge, nonché il riferimento del successivo cessionario-rivenditore.