I temi di NT+Agenda della settimana

Il decreto liquidità cambia ancora il calendario: tutte le scadenze dal 17 al 26 aprile

Adempimenti fiscali e previdenziali dal 17 al 26 aprile 2020

Le scadenze della settimana

di Paolo Sardi


20 aprile 2020

Fatture elettroniche, versamento dell'imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020, non soggette ad Iva (ad esempio, fatture esenti o fuori campo Iva) di importo superiore a € 77,47.
Ex art. 7bis, co. 3, D.L. 43/2013, l'imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a € 77,47 è pari a € 2.
L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta con una comunicazione
nell'area riservata del proprio sito internet. Sulla fattura elettronica va apposta la dicitura «assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del D.M. 17.6.2014», compilando il campo «Dati bollo», sezione «Dati generali» della fattura elettronica.
Come disposto dall'articolo 17, Dl 124/2019, il versamento può essere effettuato con cadenza semestrale (16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di 1.000 euro.
N.B. Come disposto dall'articolo 26, Dl 8 aprile 2020, n. 23 (cd. «Decreto liquidità»), il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
> per il primo trimestre 2020, entro il termine previsto per il    versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre 2020 (entro    il 20 luglio 2020), se l'imposta da versare per le fatture elettroniche    emesse nel primo trimestre 2020 è inferiore a 250 euro;
> per il primo e secondo trimestre 2020, entro il termine previsto    per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre 2020    (entro il 20 ottobre 2020), se l'imposta da versare per le fatture    elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre 2020 è    inferiore complessivamente a 250 euro.

Modalità di versamento: addebito diretto sul c/c bancario o postale tramite il servizio disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ovvero con il modello F24 precompilato.
Codici tributo: 2521 bollo su fatture elettroniche primo trimestre; 2525 sanzioni; 2526 interessi.

FREQUENZA TRIMESTRALE

Articolo 7bis, comma 3, Dl 43/2013, conv. con modif. con L. 71/2013;
articolo 6, Dm 17 giugno 2014;
Dm 28 dicembre 2018;
Rm 9 aprile 2019, n. 42/E;
articolo 17, Dl 124/2019

C ommercio elettronico, dichiarazione trimestrale e versamento
Con riferimento alle operazioni effettuate tramite mezzi elettronici (e-commerce) a favore di committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta da parte di soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea registrati al portale Moss, scade oggi il termine per
presentare (anche in mancanza di operazioni) in via telematica la dichiarazione relativa al primo trimestre 2020 dalla quale risultino: il numero di identificazione, l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, le aliquote ordinarie applicate e l'Iva spettante a ogni Stato membro. Entro oggi va effettuato anche il versamento della relativa Iva con modalità differenziate a seconda che si tratti di regime Ue o di regime non Ue. N.B. La proroga al 30 giugno 2020 opera in favore di soggetti residenti o con sedi operative in Italia, non anche di soggetti non residenti – privi di sede operativa nel nostro Paese - per operazioni territorialmente rilevanti in Italia, per i quali restano confermate le scadenze ordinarie.

Modalità: trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale. Per gli operatori in regime Ue, il Versamento avviene con addebito su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'agenzia delle Entrate, intestato all'operatore. Per gli operatori in regime non Ue, il versamento va effettuato mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia (IBAN: IT31A0100003245348200005875), indicando come causale del bonifico il numero di riferimento unico della dichiarazione per la quale viene effettuato il versamento.

Frequenza trimestrale

Articoli 7-sexies, comma 1, lettera f) e lettera g) e 74-quinquies, Dpr 26.10.1972, n. 633;
Dm 19 novembre 2003;
Dlgs 31 marzo 2015, n. 42;
Provvedimento agenzia Entrate 23 aprile 2015, n. 56191;
Rm 28 agosto 2015, n. 75/E;
Decreto Mef 27 ottobre 2015;
Cm 22/E/2016

Adempimenti fiscali commercianti al minuto, agenzie di viaggio e produttori agricoli
Per i soggetti passivi Iva (imprese e lavoratori autonomi), per i soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto), 34, co. 6 (produttori agricoli) e 74ter (agenzie di viaggio e turismo), Dpr
633/1972, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi
connesse al turismo, che effettuano la liquidazione Iva trimestrale, scade oggi il termine per le comunicazioni in via telematica (in forma analitica o aggregata) relative al 2019 dei corrispettivi relativi a:
› cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali   sussiste l'obbligo della fattura;
› cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non   sussiste l'obbligo della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione   sia pari o superiore a € 3.000 al netto dell'Iva;
› operazioni in contanti connesse al turismo, effettuate dai soggetti sopra   indicati nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella   italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi Ue o See, che   abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o   superiore a 3.000 euro (fino a un massimo di 10.000 euro, 15.000 euro   dall'1.1.2019).
Ex articolo 3, D.L. 16/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 245, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), dall'1 gennaio 2019 il limite per l'utilizzo del contante, per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto nonché presso agenzie di viaggio e turismo, è elevato a 15.000 euro e esteso anche ai turisti con cittadinanza in uno Stato Ue o See.
N.B. Decreto «Cura Italia», termine prorogabile al 30 giugno 2020 (articolo 62, comma 1, del Decreto).

Modalità di presentazione: esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, tramite il modello di comunicazione polivalente, utilizzando il software fornito dall'Agenzia delle Entrate reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

F requenza annuale

Articolo 21, Dl 78/2010, conv. con modif. con L. 122/2010;
Provvedimento agenzia Entrate 22 dicembre 2010;
Cm 30 maggio 2011, n. 24/E;
Provvedimento agenzia Entrate 14 aprile 2011;
Cm 21 giugno 2011, n. 28/E;
Provvedimento agenzia Entrate 5 agosto 2011;
Provvedimento agenzia Entrate 16 settembre 2011;
Provvedimento agenzia Entrate 21 novembre 2011;
Provvedimento agenzia Entrate 21 dicembre 2011;
Dl 2 marzo 2012, n. 16;
Provvedimento agenzia Entrate 13 aprile 2012;
Provvedimento agenzia Entrate 25 giugno 2012;
Provvedimento agenzia Entrate 11 ottobre 2012;
articolo 3, commi 1, 2 e 2bis, Dl 16/2012, conv. con modif. dalla L. 44/2012;
Provvedimento agenzia Entrate 31 gennaio 2013;
Provvedimento agenzia Entrate 25 giugno 2013;
Provvedimento agenzia Entrate 2 luglio 2013;
Provvedimento agenzia Entrate 2 agosto 2013;
Provvedimento agenzia Entrate 16 ottobre 2013;
Provvedimento agenzia Entrate 5 novembre 2013;
Provvedimento agenzia Entrate 31 marzo 2015;
Provvedimento agenzia Entrate 31 marzo 2015;
Provvedimento agenzia Entrate 11 aprile 2016, n. 52425;
articolo 1, commi 898-899 e 902-903, L. 208/2015;
articolo 14ter, Dl 30 dicembre 2016, n. 244 conv. con modif. con L. 27 febbraio 2017, n. 19;
articolo 8, comma 15, Dlgs 90/2017;
articolo 1, comma 245, L. 30 dicembre 2018, n. 145

Misuratori fiscali, comunicazione delle operazioni di verifica
Per i fabbricanti e i laboratori di verifica abilitati, scade oggi il termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel primo trimestre 2020.
N.B. Decreto «Cura Italia», termine prorogabile al 30 giugno 2020 (articolo 62, comma 1, del Decreto).

Modalità: presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Frequenza trimestrale

Provvedimento agenzia Entrate 16.5.2005, modif. dal Provvedimento agenzia Entrate 23.9.2005;
Provvedimento agenzia Entrate 18.12.2007

Conai : dichiarazione mensile e liquidazione del contributo ambientale
Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:
> presentare la dichiarazione mensile relativa al mese di marzo    2020, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva    attribuiti alle bolle doganali;
> liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese    di marzo 2020 sulla base delle fatture emesse.

Modalità:
> dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via    telematica;
> liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai. Il    versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.

Frequenza mensile

Articolo 7, comma 10, Regolamento Conai;
Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22;
Comunicato Conai 3 dicembre 1998;
Delibera C.d.A. Conai 11 novembre 1999;
articolo 9, L. 21 novembre 2000, n. 342;
articolo 2, Dpr 10 novembre 1997, n. 445;
Circolare Conai 8 ottobre 2013;
Circolare Conai 27 aprile 2014;
www.conai.org

Aziende industriali, versamenti dei contributi al Previndai

Scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi
dovuti sulle retribuzioni corrisposte nel primo trimestre 2020 ai
dirigenti iscritti al Previndai.
N.B. Decreto «Cura Italia», la scadenza del primo trimestre 2020 resta
il 20 aprile prossimo, ai relativi versamenti che perverranno
successivamente, ma comunque entro il 30 giugno 2020, non
saranno applicati interessi di mora da parte del Fondo.
Si chiede comunque a tutte le imprese di trasmettere la dichiarazione
contributiva entro il 20 aprile 2020, compatibilmente con la loro
operatività e a prescindere dalla possibilità di versare il contributo
entro la scadenza.

Modalità: il versamento si effettua al Previndai tramite conto corrente postale.

Frequenza trimestrale

www.previndai.it