Imposte

Minusvalenze Pir, plafond allungato per il tax credit

Tetto del 20% calcolabile anche sugli investimenti in anni successivi al 2021

Le minusvalenze convertibili in credito di imposta rappresentano un paracadute per chi investe nei Piani individuali di risparmio (Pir) al ricorrere di specifiche condizioni, passate in rassegna dalla bozza di circolare dell’agenzia delle Entrate, in consultazione sino al prossimo 16 febbraio.

Le novità fiscali introdotte dall’articolo 1, commi da 219 a 225, della legge di Bilancio 2021 inseriscono infatti una forma di incentivazione all’accesso a tale strumento prevedendo un credito d’imposta in caso di investimenti minusvalenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 in relazione ai Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 (discriminando invero i Pir costituiti in precedenza).

Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari di un Pir alternativo ed è pari alle minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67 del Tuir sugli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano per almeno cinque anni. Non può eccedere il 20% dell’intera somma investita (che può essere a sua volta al massimo pari a 1,5 milioni di euro nei 5 anni) fino al momento di realizzo della minusvalenza. Il plafond su cui commisurare il limite massimo del 20 per cento non sembra dunque limitato ai soli investimenti effettuati nel 2021 ma si estende anche a quelli degli anni successivi.

Requisito essenziale per beneficiare del tax credit è il rispetto dell’holding period che, secondo quanto indicato dalla bozza di circolare, deve essere verificato in relazione alla singola attività finanziaria relativamente alla quale si realizza la minusvalenza, imponendo dunque un controllo puntuale delle singole posizioni in sede di “uscita” dagli investimenti.

Conseguentemente non concorrerebbero alla determinazione del credito d’imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti rappresentativi di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati entro il quinquennio. Tali attività reinvestite:

- da un lato beneficiano del regime di esenzione in caso di plusvalenza maturata dopo i cinque anni dal primo acquisto (vigendo un regime di continuità sotto il profilo della verifica dell’holding period, come chiarito dalla circolare n. 3/18);

- dall’altro lato, invece, sembrerebbero essere escluse dal computo del credito nel caso di realizzo minusvalente entro i cinque anni dal “nuovo” reinvestimento, non essendo possibile sommare i giorni di possesso del titolo rimborsato. Sul punto tuttavia occorre maggior chiarezza nella versione definitiva della circolare.

Il credito d’imposta è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi (quadro CR) a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze si considerano realizzate o in compensazione.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito e ad essa non si applicano i limiti per l’utilizzo dei crediti di imposta agevolati (250mila euro) ed anche i vincoli alla compensabilità (700mila euro).

Altro punto della circolare che merita attenzione riguarda la specifica per la quale se in un periodo d’imposta non vi sia capienza nell’imposta lorda per l’utilizzo del credito, questo non potrebbe essere riportato in avanti e quindi non potrebbe essere utilizzato in periodi d’imposta successivi.

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