I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dall'8 al 14 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Emergenza Covid-19/Iva

Circolare agenzia delle Dogane 8 maggio 2020, n. 6
Importazione di materiale Covid-19 – Esenzione dazio e Iva
Le importazioni di merci destinate a fronteggiare la pandemia, effettuate da operatori economici per conto dei soggetti aventi titolo al beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti, può avvenire in franchigia (benefici daziari e Iva all'importazione), con il via libera della commissione UE.
La circolare si sofferma, appunto, sulla Decisione UE 3 aprile 2020, n. 491/2020 della Commissione europea.
Gli articoli 74-80, Regolamento CE 1186/2009 e gli articoli 51-57, Direttiva CE 132/2009 prevedono come soggetti ammessi a fruire della franchigia dei dazi e dell'esenzione Iva gli enti e le organizzazioni appartenenti alle seguenti categorie: enti statali; enti a carattere caritativo e filantropico autorizzati dalle autorità competenti; unità di pronto soccorso.
In applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del citato Regolamento CE 1186/2009 e dell'articolo 53, paragrafo 1, della suddetta Direttiva CE 132/2009, l'Italia ed altri Stati membri hanno richiesto alla Commissione l'adozione della prevista Decisione per il riconoscimento del beneficio di cui sopra.
Nelle more dell'adozione della Decisione richiesta, l'agenzia delle Dogane, con Determinazione Direttoriale 27 marzo 2020, prot. n. 101115, ha stabilito la sospensione del dazio e dell'Iva all'importazione gravanti sulle merci necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per ciò che attiene alle procedure per lo sdoganamento, in data 28 marzo 2020, con Ordinanza n. 6/2020, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha disposto l'attuazione di una procedura di «svincolo diretto» per l'importazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e con Determinazione Direttoriale 30 marzo 2020, prot. n. 102131 l'agenzia delle Dogane ha subordinato l'accesso alla procedura di sdoganamento con svincolo diretto alla presentazione di una autocertificazione resa dall'effettivo destinatario, rientrante tra i soggetti beneficiari.
In data 3 aprile 2020, la Commissione europea ha notificato agli Stati membri la Decisione n. 491/2020, adottata in pari data, che, all'articolo 1, punto 1 lettera c), ammette al beneficio i prodotti destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria.


Emergenza Covid-19/Agevolazioni


Dl approvato il 13 maggio 2020
Decreto «Rilancio» - Misure a sostegno di imprese, professionisti e famiglie
Nella serata del 13 maggio 2020 il Consiglio dei ministri ha varato la manovra d'urgenza che ha lo scopo di rilanciare l'Italia dopo il lockdown derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
Il testo, composto da oltre 250 articoli, include interventi nella materia fiscale, che di seguito indichiamo.
Proroga versamenti
I versamenti già sospesi ai sensi delle disposizioni del Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia) e del Dl 23/2020 (Decreto Liquidità) possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020. Da questa data i versamenti possono essere rateizzati.
Trasmissione corrispettivi
Il periodo di moratoria (non applicazione delle sanzioni) in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione viene prorogato fino all' 1 gennaio 2021, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.
Contributi a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi (del periodo d'imposta precedente) non superiori a 5 milioni di euro se l'ammontare del fatturato (e dei corrispettivi) del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato (e dei corrispettivi) del mese di aprile 2019 (a tal fine occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).
L'importo del contributo detassato è determinato in funzione della riduzione così conteggiata, a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
L'ammontare dell'indennizzo avrà comunque un tetto minimo: 1.000 euro per le persone fisiche; 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown).
Sono esclusi: i soggetti che hanno cessato l'attività alla data del 31 marzo 2020; gli enti pubblici di cui all'articolo 74 e i soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir; i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44, Dl 17 marzo 2020, n. 18 (indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo, Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza).
Per la fruizione andrà presentata un'istanza all'agenzia delle Entrate.
Rafforzamento patrimoniale
Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale di Spa, Srl (incluse le Srls) e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo), che hanno subito - nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – una riduzione di almeno il 33% dei ricavi a causa dell'emergenza sanitaria in corso: è concesso un credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale (l'investimento massimo agevolabile è pari a 2 milioni di euro, mentre l'aumento di capitale minimo è 250.000 euro). Non sarà possibile distribuire riserve, di qualsiasi natura, prima dell'1 gennaio 2024; è istituito un Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.
Irap
Per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell'acconto 2020.
Credito d'imposta locazioni
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), è previsto un credito d'imposta del 60% del canone di locazione (anche finanziaria) di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Il credito d'imposta spetta anche (ma nella minore misura del 30%), in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito di imposta (del 60% o del 30%) spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione agli immobili utilizzati per fini istituzionali.
Il credito d'imposta: è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio; spetta ai locatari che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (ovviamente limitatamente ai soggetti esercenti attività economica) nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Credito d'imposta adeguamento luoghi di lavoro
Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (come pure alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi (edilizi, strumentali, ecc.) necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
Bonus pubblicità
Il credito d'imposta viene elevato dal 30 al 50% degli investimenti effettuati.
Imprese e professionisti – Indennità 600/1.000 euro
Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità – sempre dell'ammontare di 600 euro – è erogata anche per il mese di aprile 2020.
Per il mese di maggio l'indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto a quello del corrispondente periodo dell'anno 2019.
L'indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Alberghi e stabilimenti
Non è dovuta l'Imu da versarsi nel mese di giugno 2020.
Bar e ristoranti
Fino al 31 ottobre 2020 sono esentati dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico; inoltre, nei centri storici potranno richiedere nuove autorizzazioni e ampliare i dehor senza chiedere autorizzazioni.
Reddito di emergenza
È previsto – a decorrere dal mese di maggio – il riconoscimento di un reddito straordinario ai nuclei familiari (che non abbiano tra i loro componenti soggetti pensionati, che abbiano fruito di altre misure di sostegno del reddito, ecc.) in condizioni di necessità economica causata dalla crisi sanitaria, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro. Le somme erogate ammontano a 400 euro ciascuna (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 800 euro mensili).
Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
Lavoratori dipendenti – Indennità 600/1.000 euro
L'indennità di 600 euro è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Inoltre, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.
Lavoratori domestici
Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
Bonus energetico, sismabonus e fotovoltaico
Per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione – da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo – si applica nella misura del 110% per le spese per interventi che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio: isolamento termico dell'involucro degli edifici; sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione.
Inoltre, è riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi: antisismici sugli edifici; di installazione di impianti fotovoltaici e/o di sistemi di accumulo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra indicati (risparmio energetico o antisismico); di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Sarà possibile cedere tutto il credito di imposta alle banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il soggetto che il contribuente potrà incassare subito la detrazione e, di fatto, non pagare i lavori.
Lotteria degli scontrini
È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della cd. lotteria degli scontrini.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
E' possibile rideterminare il valore fiscale di quote di partecipazioni e di terreni, detenuto non in regime d'impresa, posseduti alla data dell'1 luglio 2020.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.
Tax credit vacanze
Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito spetta nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare (300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona).
Avvisi bonari
Si prevede una rimessione nei termini per i pagamenti (anche per le rateazioni in corso) in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto relativamente alle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972.
Sono altresì sospesi i termini di versamento relativi alle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.
I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 ovvero ratealmente.
Accertamento con adesione, conciliazione e mediazione
Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, nonché al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione (quelli per i quali non è applicabile l'articolo 15, Dlgs 19 giugno 1997, n. 218).
Notifica avvisi di accertamento
Devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020, ma devono essere notificati entro il 31 dicembre 2021 (salvo casi di indifferibilità e urgenza) i seguenti atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 202 di: accertamento; contestazione; irrogazione delle sanzioni; recupero dei crediti di imposta; liquidazione e di rettifica e liquidazione.
Ricorsi
Rinvio al 16 settembre 2020 del termine per la notifica dei ricorsi in primo grado davanti alle Commissioni tributarie che scadevano tra il 9 marzo e il 31 maggio.
Rimborso crediti
Vengono effettuati i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti, senza applicare la procedura di compensazione di cui dall'articolo 28-ter, Dpr 602/1973.


Iva/Corrispettivi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 maggio 2020, n. 125
Vending machine – Trasmissione dei corrispettivi
Viene analizzato il tema della compresenza di vending machine (distributori automatici) e del Registratore Telematico (RT).
L'agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che per distributore automatico s'intende qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: uno o più sistemi di pagamento; un sistema elettronico (cd. sistema master) costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato; un erogatore di beni e servizi, ossia l'insieme dei meccanismi che consentono l'erogazione del bene o servizio selezionato; una «porta di comunicazione» capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'agenzia delle Entrate.
Per i distributori automatici privi della «porta di comunicazione» (pur essendo censiti presso l'agenzia delle Entrate e dotati di Qr code) è previsto che l'acquisizione dei dati del sistema master avvenga manualmente, mentre la trasmissione telematica dei dati avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un «dispositivo mobile» censito dal sistema dell'agenzia delle Entrate (provvedimento agenzia delle Entrate, 30 marzo 2017, n. 61936).
Nel caso esposto nell'interpello, un contribuente – nel medesimo locale – effettua: sia cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante Registratore Telematico, come pure – secondo quanto previsto dal provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017 - mediante registratori di cassa adattati a Registratori Telematici oppure utilizzando la procedura messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'agenzia delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili. In quest'ultima ipotesi va emesso un documento commerciale riepilogativo degli incassi giornalieri effettuati tramite i distributori automatici; nel caso di cui all'interpello, l'impresa svolge attività di lavaggio e tosatura animali unitamente alla vendita di articoli (guanti, shampoo, panni per asciugare, ecc.) attraverso macchine self service, e l'agenzia afferma che è possibile inviare telematicamente i corrispettivi incassati attraverso gli apparecchi self service mediante la procedura web (portale Fatture e Corrispettivi) messa a disposizione dall'agenzia delle Entrate, «aggiungendo nel documento elettronico online (N.d.A.: che fa coincidere la data di emissione con quella della memorizzazione e, quindi, della trasmissione), nella descrizione prodotto/servizio, oltre che 1) lavaggio, 2) tosatura, già inscritti, anche la voce 3) incassi self service»); sia operazioni tramite vending machine.
In tal caso il RT può essere utilizzato per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici.

Iva/Operazioni intra-Ue

Circolare agenzia delle Entrate 12 maggio 2020, n. 12
Prova delle cessioni intra-Ue – Chiarimenti
Viene chiarito il rapporto tra la presunzione di cui all'articolo 45-bis, Reg. Ue 282/2011 e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria.
Si precisa, conformemente a quanto precisato nelle Note esplicative emanate dalla Commissione Ue, che la presunzione contenuta nell'articolo 45-bis è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti.
Resta fermo il potere delle Autorità fiscali dei Paesi Ue di superare la presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria qualora l'amministrazione finanziaria venga in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato. In tal caso, il contribuente ha la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.).
Qualora non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, continua a trovare applicazione la prassi nazionale (es. Rm 19/E/2013, Rm 345/E/2007, Rm 477/E/2008, Rm 71/E/2014 e risposta ad interpello 8 aprile 2019, n. 110), anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.).
Le presunzioni sui mezzi di prova delle cessioni intracomunitarie contenuti nell'articolo 45-bis si applicano anche in relazione alle operazioni realizzate prima dell'1 gennaio 2020 qualora il contribuente possieda i documenti coincidenti con la norma richiamata.

Accertamento delle imposte/Adempimento collaborativo

Decreto Mise, 30 marzo 2020 , GU 11 maggio 2020, n. 120
Adempimento collaborativo – Modifica dell'ambito di operatività
È stato modificato, per gli anni 2020 e 2021, l'ambito di operatività del regime dell'adempimento collaborativo, introdotto «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale».
La norma prevede che con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.
Con il Dm in esame, in sintesi, viene ridotto il limite (5 miliardi di euro), allargando così la platea dei contribuenti ammessi.
In particolare, si stabilisce che i contribuenti – dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario – che conseguono un volume di affari o di ricavi di almeno 5 miliardi di euro sono ammessi al regime dell'adempimento collaborativo (articoli da 3 a 7, Dlgs 5 agosto 2015, n. 128).


Riscossione/Diritti doganali

Dm 30 marzo 2020, GU 9 maggio 2020, n. 118
Diritti doganali – Saggio di interesse per il pagamento differito
Per il periodo 13 gennaio 2020-12 luglio 2020 il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre i 30 giorni è stabilito nella misura dello 0,213% annuo (articolo 79 del Dpr 43/1973).

Riscossione/Rottamazione-ter

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 maggio 2020, n. 128
Rottamazione-ter – Estinzione del pignoramento presso terzi
Il documento di prassi prende in esame la relazione tra l'istanza di rottamazione-ter di cui all'articolo 3, comma 5, Dl 119/2018 (dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017) e l'estinzione del pignoramento presso terzi.
Viene precisato che a partire dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Allo stesso modo le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire (quindi il blocco delle azioni esecutive non riguarda solo i beni mobili o immobili, ma riguarda tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella del pignoramento presso terzi di crediti).
Con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime procedure sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità del contribuente. E ciò anche se il credito è stato assegnato dal giudice.
L'agenzia delle Entrate richiama la normativa, ricordando che "Il comma 10, lettera e) dell'articolo 3 e, conseguentemente, anche il comma 13, lettera b) del medesimo articolo, trovano, quindi, applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi".
Se il debitore decade successivamente dalla definizione agevolata, l'agente della riscossione dovrà notificare un altro atto di pignoramento.

Riscossione/Causali contributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 13 maggio 2020, n. 22
Cassa nazionale di previdenza per ingegneri e architetti – Causali contributo
A seguito del Dm 10 gennaio 2014 (che ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione si applicano, tra gli altri, anche all'INARCASSA) e della convenzione, stipulata il 27 novembre 2019, tra l'agenzia delle Entrate e l'INARCASSA (con cui è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa), sono state istituite delle causali contributo (E085 – E090) per versare gli importi dovuti all'INARCASSA (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti), con effetto dall' 1 giugno 2020.


Agevolazioni/Ecobonus e sismabonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 maggio 2020, n. 126
Ecobonus e sismabonus – Cessione del credito d'imposta
Cedibile il credito d'imposta ecobonus e sisma bonus anche a più soggetti, anche le rate sono trasferibili se non ancora compensate.
È possibile cedere il credito d'imposta ecobonus e sisma bonus anche: parzialmente (eventualmente mantenendone per sé una parte); in favore di soggetti diversi; in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.
La società istante svolge la sua attività nei confronti dei condomìni, con i quali, essenzialmente, stipula due tipologie di contratti: a) contratti in base ai quali, oltre a fornire energia al condominio, progetta e realizza interventi strutturali e dell'involucro edilizio degli edifici che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. A seguito di tali interventi la società si occupa anche della gestione e della manutenzione degli impianti efficientati; b) contratti di appalto volti alla realizzazione di interventi finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali.
I contratti stipulati tra la società e i condomini prevedono che il corrispettivo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di tali edifici sia regolato: in parte tramite l'integrale cessione della detrazione d'imposta ad essi spettante in relazione agli interventi commissionati, secondo la procedura prevista dal provvedimento agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, n. 165110 e dal provvedimento agenzia delle Entrate 18 aprile 2019, n. 100372; per la restante parte tramite bonifico bancario.
Si ricorda che: il condòmino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base dell'intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condomìnio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile; il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è devenuto disponibile; il credito d'imposta diviene disponibile per il cessionario non prima del 10 marzo dell'anno successivo a quello in cui il condominio ha eseguito la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo; l'utilizzo del credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione. Resta ferma la possibilità di cedere, anche successivamente, il credito. Il cessionario utilizza in compensazione il credito sulla base delle rate residue e la quota di credito che non è utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso, ma «può essere utilizzata negli anni successivi» (non è previsto alcun limite temporale). Il cessionario, pertanto, fermo restando l'obbligo di ripartire in quote il credito acquistato (che non sia oggetto di successiva cessione) potrà fruire negli anni successivi delle quote di credito non utilizzate, fino al completo esaurimento delle stesse.
Sulla base di questo quadro normativo, l'agenzia delle Entrate conferma che è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili. Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.


Agevolazioni/Credito d'imposta


Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 maggio 2020, n. 127
Credito per imposte pagate all'estero – Consorzio di diritto estero in forma di società semplice
Non spetta il credito d'imposta per le imposte applicate da uno Stato estero sui compensi per prestazioni rese da una società italiana tramite un consorzio di diritto estero (costituito in forma di società semplice).
Questo perché la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni non è applicabile al consorzio, atteso che a tali fini non può essere considerato residente, poiché è trasparente ai fini fiscali.
Diversamente, le regole contro le doppie imposizioni possono essere applicate al socio residente se, in base alla disciplina domestica, il reddito che egli ritrae dal consorzio è considerato reddito di un soggetto residente.
Come emerge dai principi contenuti nel Report OCSE del 1999 intitolato The Application of the OECD Model Tax Convention to Paternship e come chiarito nel paragrafo 2 del Commentario all'articolo 1 del modello OCSE, l'eventuale applicazione della Convenzione sottoscritta tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza dei soci dell'entità trasparente (Italia) risulta subordinata alla circostanza che quest'ultimo attribuisca, ai fini fiscali, ai propri residenti il reddito della società trasparente.
Nel caso di specie, l'agenzia delle Entrate sostiene che l'Italia, Stato di residenza del partecipante al consorzio, considera le entità estere – sebbene trasparenti in base alla legislazione dello Stato di localizzazione – come se fossero opache, in virtù dell'articolo 73, comma 1, lettera d), Dpr 917/1986.
Ciò significa che i redditi conseguiti dal consorzio non soggiacciono alla potestà impositiva italiana poiché la norma interna non riconosce alcun presupposto di tassazione.
Proprio in virtù della finzione di opacità dell'entità estera ai sensi dell'articolo 73 citato, gli eventuali utili che dovessero essere distribuiti al socio residente sarebbero quantificati con modalità analoghe a quelle dei dividendi distribuiti da una società estera opaca, ossia valorizzando le imposte pagate all'estero come se fossero state pagate dalla società stessa. Pertanto, al fine di rimediare all'eventuale doppia imposizione, dagli utili che dovessero eventualmente essere corrisposti, sarebbero scomputate le imposte pagate relativamente a tale quota di utile.
In conclusione, i redditi conseguiti dalla partecipante società italiana che fornisce servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell'ingegneria civile, dell'architettura e dell'urbanistica, in relazione all'attività di progettazione delle opere civili sono imponibili esclusivamente in Italia ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione in vigore. Ne consegue che, rispetto a tali redditi, non può essere riconosciuto alcun diritto al credito d'imposta estero.
L'unico rimedio esperibile dalla società italiana è, pertanto, l'attivazione di una procedura di rimborso (delle imposte estere relativamente a tale quota di utile) presso le autorità fiscali estere, mediante presentazione di apposita istanza, secondo le modalità e i termini previsti dalla legislazione fiscale del Paese estero.


Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento Agenzia Entrate 13 maggio 2020
Accertamento del cambio delle valute estere per aprile 2020
Il provvedimento accerta per il mese di aprile 2020 le medie dei cambi delle valute estere.
I cambi consentono di convertire le poste in valuta per calcolare il reddito d'impresa sulla base dei criteri fissati dall'articolo 110, comma 9, del Dpr 917/1986.