Adempimenti

Gruppi, aggiustamenti a consuntivo sui prezzi di trasferimento

Cruciali le politiche di gruppo e i contratti intercompany

di Diego Avolio e Enrico De Angelis

L’emergenza Covid-19 impone alle imprese di rivedere le policy di governance fiscale. È scontato aspettarsi che l’emergenza avrà effetti negativi sulle performance di molte imprese e sulle policy di transfer pricing, per la inevitabile contrazione del fatturato e della redditività in tutti quei settori che sono stati congelati dal lockdown imposto dai vari governi.

Per questo, assumerà importanza la parte della documentazione sul transfer pricing relativa alla analisi del mercato di riferimento. Particolare attenzione dovrà essere data agli effetti prodotti dal Covid-19 nel settore e nel mercato in cui opera il contribuente e il gruppo di appartenenza, come pure alle misure di sostegno eventualmente adottate dai governi.

Tutto questo consentirà alle imprese di documentare le speciali circostanze che potranno portare ad eventuali deviazioni dei risultati a consuntivo per il 2020, rispetto a quelli previsti a budget dalle normali politiche di transfer pricing.

L’emergenza impone, altresì, la necessità di verificare come ipotesi di questo tipo sono regolamentate nel modello di business adottato dal gruppo, al fine di accertare quale entità del gruppo deve farsi carico delle perdite eccezionali derivanti dagli effetti del lockdown. Al riguardo, assumerà rilievo il riscontro dell’eventuale presenza di clausole di «forza maggiore» nei contratti intercompany, che potrebbero pure imporre alle consociate di rivedere i termini economici degli accordi, come normalmente avverrebbe tra parti terze indipendenti.

Più in generale, l’analisi della policy di gruppo e dei contratti regolanti le transazioni intercompany assume rilievo per taluni modelli di business normalmente adottati nei gruppi multinazionali che, accanto alla società principal, vedono la presenza di numerose società svolgenti funzioni routinarie, che vengono remunerate in applicazione del metodo Tnmm con un profitto target, generalmente limitato ma positivo, stabilito a budget. È inevitabile che nei periodi di recessione o eccezionali sarà necessario documentare le motivazioni dei risultati negativi, rispetto a quanto previsto a budget, per accertare quale società, nella value chain del gruppo, deve farsi carico delle eventuali perdite e in che misura. Invero, in alcuni settori, più che in altri, la drastica riduzione di profittabilità delle società potrebbe essere giustificata dalla riduzione del fatturato, dalla incidenza dei costi fissi sopportati dall’impresa, come pure dai costi eccezionali sostenuti per la sicurezza dei lavoratori.

Dato questo quadro, il calo di profitti della consociata collegato a un rischio che, secondo la value chain del gruppo, dovrebbe essere sopportato dalla società principal potrebbe comportare la necessità di “aggiustare” i prezzi di trasferimento, secondo le modalità definite dalla policy di gruppo, ciò a dire modificando a consuntivo il margine operativo della società e/o modificando i prezzi di trasferimento applicati medio tempore, così da consentire il raggiungimento dell’intervallo arm’s length.

Il gruppo potrebbe, altresì, decidere di implementare, anche solo per un periodo limitato di tempo, una riorganizzazione aziendale, ad esempio per far fronte a problematiche relative alla gestione di una supply-chain e/o di operazioni precedentemente centralizzate, con necessità di rivedere la propria policy di transfer pricing e la ridefinizione del ruolo delle varie entità nella value chain del gruppo.

Gli effetti del Covid-19 produrranno inevitabili effetti, infine, per le analisi di benchmark che dovranno essere svolte per accertare il rispetto dell’arm’s length, tenuto conto della situazione emergenziale. A questi fini, si potranno valutare dei correttivi nella preparazione delle analisi, che, ad esempio, possano tenere conto di eventuali correzioni nei risultati a consuntivo della parte testata del gruppo, per isolare dal conto economico della stessa, ove possibile, parzialmente o per intero i costi straordinari dell’emergenza sanitaria.

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