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La videoassemblea non può lasciare indietro Onlus, volontariato e associazioni di promozione sociale

Slitta al 31 marzo 2021 il termine per lo svolgimento online delle adunanze assembleari e consiliari degli enti non profit per effetto del Milleproroghe (articolo 3, comma 6, del Dl 183/2020). La proroga ripropone alcuni dubbi interpretativi legati al mancato coordinamento della norme contenute nel decreto «Cura Italia» (Dl 18/2020) ma nello stesso tempo ha il pregio di allineare alcuni termini importanti per il non profit. La scadenza del 31 marzo coincide, infatti, con quella fissata per Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) per l’approvazione delle modifiche statutarie di “mero adeguamento” alle disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts) con i quorum semplificati dell’assemblea ordinaria (articolo 1, comma 4-novies, del Dl 125/2020, come modificato in sede di conversione nella legge 159/2020).

L’opportunità di “snellire” le procedure di svolgimento delle assemblee è certamente una opzione che interesserà molti enti. Ma vediamo in concreto di cosa si tratta. Il decreto Milleproroghe fa slittare, dunque, al 31 prossimo marzo (o, se anteriore, entro la data in cui venga dichiarato cessato lo stato di emergenza da Covid-19) la possibilità introdotta col «Cura Italia», a marzo dell’anno scorso, per società ed enti di ricorrere, anche in deroga allo statuto e alle disposizioni di legge:

1) al voto per corrispondenza;

2) al voto in forma elettronica;

3) allo svolgimento dell’adunanza in modalità esclusivamente telematica, ossia non convocata in alcun luogo fisico ma svolta interamente e mediante tutti i partecipanti “da remoto”, ivi inclusi presidente e segretario (articolo 106 del Dl 18/2020).

Si tratta di una misura prevista dal legislatore a vantaggio non soltanto dello svolgimento di assemblee delle società di capitali e cooperative, ma anche di quelle degli enti non commerciali, le cui adunanze assumono una rilevanza centrale in questa fase di adeguamento al Cts specie in ragione dell’imminente operatività del Registro unico del Terzo settore (attesa per aprile 2021).

La disposizione pone, tuttavia, alcune questioni interpretative e di coordinamento. In particolare, stando al tenore letterale dell’articolo 106 del Cura Italia, non sembrerebbero estese anche ad Onlus, Odv e Aps le previsioni disciplinanti lo svolgimento delle adunanze in “totale” audio o video conferenza. Ciò sul presupposto che il comma 8-bis dell’articolo 106 si rivolge espressamente alle sole associazioni e fondazioni diverse da Onlus, Odv e Aps. Questi ultimi enti, del resto, risultano destinatari di un’analoga disciplina nel Cura Italia (articolo 73), che consente nel medesimo termine del 31 marzo lo svolgimento delle riunioni in video-conferenza, senza tuttavia specificare, in questo caso, che l’adunanza potrà svolgersi anche in assenza del presidente e del segretario nello stesso luogo fisico.

In sostanza, quindi, un’interpretazione restrittiva dell’articolo 106, comma 8-bis, finirebbe per creare un’ingiustificata disparità di trattamento, privando le sole Onlus, Odv e Aps della chance di svolgere le riunioni in “totale” video/conferenza.

Un difetto di coordinamento normativo, questo, emerso in sede di conversione in legge e dovuto anche all’ingente opera di decretazione d’urgenza intervenuta in questo periodo emergenziale.

Sul punto, va considerato che l’articolo 106 prevedeva in origine, oltre alle semplificazioni sulle assemblee, anche una proroga per l’approvazione dei bilanci, in relazione alla quale le Onlus, Odv e Aps erano già destinatarie di un diverso e specifico rinvio (articolo 35 del Cura Italia).

È ragionevole ritenere, pertanto, che l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106 ai soli enti “diversi” da Onlus, Odv e Aps possa essere letta come riferita ai soli termini per l’approvazione dei bilanci. Onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, quindi, dovrebbe ritenersi estesa anche a queste ultime la possibilità di tenere le assemblee in modalità completamente telematica consentendo dunque, anche agli enti sopra citati di evitare l’obbligatoria presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo fisico.