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No all’esenzione Iva per l’immobile ristrutturato se non rientra nell’attività del porto

La risposta a interpello 390 riconosce l’aliquota al 10% per l’edificio destinato ad attività di ricerca e tutoraggio scientifico-didattici

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

L’intervento di ristrutturazione ed ampliamento di un immobile esistente, ubicato nell’area portuale ad opera di un ente di ricerca per destinarlo allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e didattico-formativa può beneficiare dell’Iva al 10% se la tipologia dell’intervento risultante dalla documentazione tecnico amministrativa lo conferma. Non compete invece il regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 9, comma 1, n. 6) del Dpr 633/1972 dal momento che non ha rilevanza l’ubicazione dell’immobile nell’area portuale se le finalità perseguite non consentono di ravvisare il nesso di funzionalità con l’attività portuale e i relativi impianti per il rapido spostamento delle merci o dei mezzi di trasporto. Lineare e confermativa dei precedenti orientamenti la risposta dell’agenzia delle Entrate all'interpello 390 del 23 settembre 2020.

Non imponibilità Iva inapplicabile

Condivisibile l’indicazione dell’impossibilità di applicare il regime di non imponibilità Iva la cui spettanza è subordinata a rigidi presupposti. L’articolo 9 comma 1, n. 6) del decreto Iva prevede che il regime di non imponibilità Iva dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali si applica ai servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine in presenza di una duplice condizione:

O le prestazioni siano svolte nell’area portuale o aeroportuale;

O le prestazioni riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

I principi di applicabilità sono recati dall’articolo 3, comma 13 del Dl 90/90, ulteriormente chiarito nella sua portata dall’articolo 1, comma 992, legge 296/2007 (norma d’interpretazione autentica) e confermati dalla Cassazione (sentenza 26183/2014), nonché dalla prassi (risoluzione 176/E/2000 e 253/E/2007, da ultimo interpello 95/2020). Dal momento che gli obiettivi perseguiti con la realizzazione dell’intervento sono finalizzati a rendere possibile lo svolgimento di attività di ricerca, tutoraggio scientifico e didattica (workshop, convegni nazionali ed internazionali), ma non riguardano la funzionalità portuale anche se l’immobile è ubicato nell’area portuale e le tematiche della ricerca e didattica sono rivolte ai temi dell’ecosistema marino, biologia del mare, pesca professionale, ecc., la non imponibilità Iva non compete.

Condizioni per l’Iva al 10%

Spetta l’Iva agevolata del 10% prevista dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, del Dpr. 633/1972, se l’intervento rientra fra quelli di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ed urbanistica di all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).

Esclusa invece l’applicabilità, per il caso, ai nn. 127-quinquies) e 127-septies) della stessa Tabella, mancando la costruzione di “nuovi” edifici in quanto l’ampliamento viene assorbito dalle opere di ristrutturazione edilizia. Irrilevante in proposito la finalità dell’intervento di destinazione dell’edificio all'attività di ricerca e alla complementare attività didattico-formativa.