I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 12 al 20 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Diritti d'autore

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 novembre 2020, n. 540
Concessione da parte dell'autore del diritto di sfruttamento delle opere di design
In base a quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Iva, costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne. Sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva le «cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 2 della legge n. 633/1941, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale» (articolo 3, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972).
Dunque, la norma derogatoria si riferisce esclusivamente alle opere tutelate dal diritto d'autore ai sensi della legge 633/1941, i cui diritti vengano trasferiti dagli autori delle stesse, o da loro eredi o legatari.
Con riguardo al diritto d'autore su opere artistiche, la Rm 143/E/2017 ha precisato che l'applicazione delle relative norme fiscali può essere effettuata qualora, alla luce dei medesimi canoni, sia possibile accertare il carattere creativo ed il valore artistico delle opere in esame, con conseguente accesso alla tutela del diritto d'autore.
Diversamente, sono imponibili ai fini Iva le cessioni, concessioni, licenze e simili relative alle opere relative ai disegni e alle opere dell'architettura, e alle opere dell'arte cinematografica, muta o sonora (numeri 5 e 6, legge 633/1941).
L'istante è un designer del settore nautico che ha stipulato un contratto di concessione dello sfruttamento delle opere di design nautico necessarie o utili per la realizzazione di imbarcazioni e navi.
Secondo l'agenzia il designer esercita un'attività di lavoro autonomo svolta con carattere di abitualità e professionalità, che dà luogo ad operazioni soggette ad Iva ai sensi dell'articolo 5, Dpr 633/1972.
Né la cessione dei disegni costituisce una cessione di diritti d'autore rientrante nel campo di applicazione della disposizione derogatoria di cui al citato articolo 3, comma 4, lettera a), in quanto le opere create dai designer non risultano sottoposte alla tutela di cui alla legge sul diritto d'autore, né registrate nel registro pubblico generale delle opere protette né depositate. Tantomeno nel contratto che l'istante ha fatto visionare all'agenzia si fa alcun riferimento alle norme relative alla cessione o alla concessione o licenza di diritti d'autore.
Inoltre, l'agenzia ritiene che le opere ideate non possano essere qualificate come «opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico», ai sensi dell'articolo 2, numero 10) della legge sul diritto d'autore, in quanto tali opere sono «il risultato grafico di un'attività creativa che, ancorché non trovi espressione in un solo esemplare, nemmeno è riferibile a beni destinati a una produzione propriamente seriale e rivolta a un pubblico diffuso».
La concessione del diritto di sfruttamento delle opere di design non rientra – quindi – tra le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972.
Pertanto, al caso di specie si applica l'Iva con aliquota del 22%, trattandosi di prestazione di servizi svolta nell'esercizio di arti e professioni, soggetta ad Iva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Iva.

Iva/Reverse charge

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 18 novembre 2020, n. 13
Cessioni di polveri d'oro e paste contenenti polveri d'oro: applicabilità
Il meccanismo del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 5, Dpr 633/1972 si applica anche alle vendite di polveri d'oro e di paste contenenti polveri d'oro, impiegate nei processi di saldatura dei gioielli, purché sia rispettato il livello di purezza richiesto dalla norma.
Con l'occasione si ricorda anche che il regime Iva introdotto dalla legge 7/2000, in attuazione della Direttiva 1998/80/Ce, prevede che: le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l'oro da investimento sono esentate dall'Iva, salvo l'opzione per l'imponibilità (articolo 10, comma 1, numero 11, Dpr 633/1972); le cessioni di oro industriale sono soggette al regime dell'inversione contabile se di purezza pari o superiore a 325 millesimi (articolo 17, comma 5, Dpr 633/1972). In quest'ultimo caso, infatti, la norma prevede che sia il cessionario a pagare l'imposta se è un soggetto passivo nel territorio dello Stato.
La risposta assimila all'oro industriale quello fornito in polvere. Infatti, nel fornire una definizione di materia prima e di semilavorato in oro, ossia in merito all'esatta nozione di «materiale d'oro» e di «prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi», premessa la natura non fiscale di tale nozione, l'agenzia delle Entrate rinvia ai chiarimenti forniti con la Rm 168/E/2001, la Rm 375/E/2002 e la Rm 161/E/2005. Secondo tali documenti di prassi, in linea con quanto stabilito dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia, il legislatore si è riferito all'oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, e non all'investimento. In tal senso, vi rientrano tutti i prodotti che non hanno una funzione individuale, ma che hanno bisogno di una trasformazione per essere successivamente utilizzati.
Viene altresì richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Ue 26 maggio 2016, causa C-550/2014, in base alla quale il materiale d'oro «può comprendere non solo l'oro allo stato grezzo, ma anche il metallo fino o qualsivoglia materiale composto in parte di oro». La stessa sentenza, dopo aver evidenziato che gli Stati membri possono decidere di mettere in atto dei regimi di autoliquidazione in determinati settori per semplificare le regole e contrastare l'evasione, ricorda che «ciò che aumenta il rischio di frodi fiscali e che, pertanto, giustifica l'applicazione di un meccanismo di autoliquidazione per la cessione di determinati beni, fra cui l'oro, è l'elevato valore di mercato degli stessi rispetto alle dimensioni, che li rendono facilmente trasportabili. Nel commercio dell'oro, quando non si tratta di un prodotto finito, come un gioiello, è il tenore d'oro del bene in questione a determinarne il valore. Di conseguenza, il rischio di frodi fiscali è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore d'oro di tale bene».
Quindi il livello di purezza è decisivo per determinare se una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati, che non costituiscono un prodotto finito, rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 198, paragrafo 2, Direttiva 2006/112/Ce.
Ne deriva che risulta essere condivisibile la tesi dell'istante circa la riconducibilità delle polveri d'oro e delle paste contenenti polveri d'oro – finalizzate alla saldatura – tra le materie prime e semilavorati cui si applica il regime dell'inversione contabile, sempre che sia garantito il livello di purezza dell'oro richiesto dalla norma.
Diversamente, non si applica il meccanismo dell'inversione contabile alle montature di anelli e alle chiusure di collane e bracciali, trattandosi di prodotti che, seppur destinati ad essere assemblati per realizzare un prodotto finito, hanno già una propria definita destinazione d'uso. Solo nel caso in cui siano venduti per essere utilizzati nelle fusioni da parte dei gioiellieri e abbiano una purezza pari o superiore a 325 millesimi, potranno far parte del «materiale d'oro» che sconta l'inversione contabile (Rm 161/E/2005).


Registro/Cessione d'azienda

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 novembre 2020, n. 546
Si applica l'imposta proporzionale in caso di «spezzatino»
La cessione di marchi, formule, disegni, domìni e altri diritti di proprietà intellettuale, effettuata unitamente al magazzino, configura una cessione di ramo di azienda. Pertanto, i singoli beni non possono essere ceduti autonomamente (cd. «spezzatino») con applicazione dell'Iva.
L'istante è una società che intende acquistare, oltre ai beni in magazzino, i marchi che fino ad ora ha detenuto in licenza e si chiede se l'operazione integri una cessione d'azienda (operazione esclusa da Iva e soggetta ad imposta di registro proporzionale del 3%) ovvero una cessione di singoli beni (con assoggettamento ad Iva ed esclusione dall'imposta di registro, salva l'applicazione del tributo fisso su eventuali atti redatti).
L'agenzia delle Entrate ricorda che: l'azienda è «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» (articolo 2555 Codice civile); secondo la giurisprudenza carattere essenziale dell'azienda è l'organizzazione impressa al complesso di beni, «organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa» (Corte di Cassazione 5087/2014) al fine di renderlo idoneo ad esercitare (iniziare o proseguire) una determinata attività. Se il complesso di beni – combinati tra loro – ha in sé l'attitudine all'esercizio dell'impresa, ossia sono potenzialmente idonei allo svolgimento di un'attività economica, configura un ramo di azienda. Anche la Corte di Giustizia Ue, sentenza 27 novembre 2003, causa C-497/01 ha precisato che configura un trasferimento d'azienda «qualsiasi trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di quest'ultima, compresi gli elementi materiali e immateriali che insieme costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma».
Nel caso in esame, la cessionaria intende acquisire in proprietà di beni immateriali e materiali per la prosecuzione della propria attività d'impresa, al fine di incrementare le vendite e acquisire nuove fette di mercato.
Ne deriva che l'accordo si qualifica come cessione di ramo d'azienda, da assoggettare all'imposta di registro del 3%.


Immobili/Ecobonus e bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 novembre 2020, n. 543
Recupero edilizio: anche i forfetari possono cedere il credito o chiedere lo sconto
Viene confermato che un professionista in regime forfetario può optare per la cessione del credito (corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute) o per lo sconto in fattura con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (nel caso esaminato si tratta dell'ecobonus e del bonus facciate).
L'agenzia delle Entrate, nella Cm 24/E/2020, ha chiarito che trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, l'agevolazione non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area. È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, poiché il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva.
Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell'articolo 121, Dl 34/2020 (decreto Rilancio), in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative di utilizzo previste (ottenimento di un contributo sotto forma di sconto in fattura ovvero cessione del credito).
L'istante chiede anche se la ristrutturazione dell'elemento architettonico «altana veneziana» sia intervento agevolabile ai sensi del bonus facciate (detrazione del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del Dm1444/1968; cfr. articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020).
L'agenzia, considerata la particolarità dell'elemento architettonico e tenuto conto che, secondo quanto rappresentato dalla relazione tecnica prodotta dall'istante, si tratterebbe di un elemento architettonico – assimilabile ad un balcone – chiaramente percepibile dal suolo pubblico che contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio, ritiene che gli interventi effettuati sull'altana medesima, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l'effettuazione degli adempimenti previsti, possano essere ammessi al cd. bonus facciate.


Agevolazioni/Credito d'imposta

Risposte interpello, agenzia delle Entrate 12 novembre 2020, nn. 542 e 544
Investimenti in beni strumentali nuovi «Industria 4.0»: installazione di macchinari su veicoli
L'esame - ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 184-197, legge 160/2019 – ha riguardato: a) l'installazione di macchinari (autocompattatori per i rifiuti e autospazzatrici provisti di apposita attrezzatura per il lavaggio, l'aspirazione e la spazzatura delle strade urbane) su veicoli (autocarri e/o semirimorchi) (risposta 542). Sul punto, l'agenzia delle Entrate, sentito il ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «4.0» gli investimenti effettuati su veicoli limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di «macchina» (rientranti tra quelli indicati nell'Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che danno diritto ad un credito d'imposta del 40%); b) investimenti aventi ad oggetto una autobetoniera ed una betonpompa. Anche in questo caso viene sentito il Mise.
Si chiarisce che i beni descritti sono riconducibili nel novero delle «macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione, flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)» previsti nel citato Allegato A.
Come già chiarito con la Cm 30 marzo 2017, n. 4/E – riferita alla precedente disciplina dell'iper ammortamento, ma i cui criteri generali, si specifica, devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito d'imposta – si ritiene possa applicarsi l'agevolazione in esame agli investimenti descritti limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di «macchina» ai sensi della cd. Direttiva Macchine, ossia limitatamente alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare la specifica attività di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori) ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici). Lo stesso dicasi per il costo riferibile all'insieme delle componenti e attrezzature idonee a realizzare il carico e lo scarico dei materiali di impiego dell'attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo.
A nulla rileva il fatto che tali componenti e attrezzature siano installate su un bene che si qualifica come veicolo ai sensi della Direttiva 46/2007/Ce e che, in quanto tale, sarebbe escluso dall'agevolazione.

Agevolazioni/Bonus adeguamento locali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 novembre 2020, n. 545
Perimetro di applicazione con credito d'imposta: interventi e investimenti agevolabili
Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, Dl 19 maggio 2020, n. 34) spetta (nella misura del 60% delle spese sostenute – nel limite massimo di 80.000 euro – nell'anno 2020) per gli interventi come di seguito classificabili.
1- Interventi agevolabili, ossia quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione della pandemia, tra cui rientrano espressamente quelli di natura edilizia per rifare spogliatoi, mense, ovvero per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, come pure per l'acquisto di arredi di sicurezza. Per questi interventi la Cm 20/E/2020 ha avuto modo di precisare che: a) deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2; b) devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
2- Investimenti agevolabili, ossia quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (cd. termo scanner) dei dipendenti e degli utenti.
L'istante, in relazione agli interventi di cui al punto sub 1, intende: 1) effettuare lavori di adeguamento del porticato esterno da utilizzare come area per la somministrazione di alimenti e bevande, tramite la posa di un pavimento facilmente sanificabile e l'apposizione di chiusure perimetrali ed elementi riscaldanti che consentano di utilizzare l'area anche nei periodi freddi, al fine di recuperare i posti a sedere interni persi a causa dell'imposizione del distanziamento sociale; 2) realizzare un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture, anche refrigerate e la pavimentazione della rampa esterna di accesso al piano seminterrato (attualmente non utilizzabili con furgoni in quanto sdrucciolevole), e modificare l'area di manovra e scarico antistante il fabbricato (attualmente non utilizzabili con transpallet in quanto sdrucciolevole), il tutto per consentire ai fornitori di scendere al piano seminterrato con i mezzi e scaricare in una zona dedicata e confinata, senza entrare in contatto con il personale dipendente dell'istante e senza transitare nei locali aperti al pubblico; 3) realizzare un percorso interno protetto, rispondente alla normativa sugli ambienti di lavoro, per portare il materiale dal piano seminterrato, all'interno dell'esercizio di somministrazione, tramite la realizzazione di un adeguato parapetto per la scala interna e delle porte di comunicazione interna; 4) realizzare un'ulteriore zona esterna coperta, dotata di arredi lavabili e sanificabili, per aumentare la superficie utilizzabile dai clienti nel periodo estivo, nel rispetto del distanziamento sociale.
Secondo l'agenzia tali interventi non sono agevolabili poiché, a detta dello stesso contribuente, in merito ai punti 1 e 4 trattasi di interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale, mentre in merito ai punti 2 e 3 – sempre secondo l'agenzia – trattasi di interventi che non rientrano nel perimetro espressamente prescritto dalle linee guida che fanno riferimento a «specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all'interno della azienda». Gli interventi, insomma, sono agevolabili solo se riguardano spese inerenti a prescrizioni sanitarie e se stabiliti da norme o linee guida regionali.

Agevolazioni/Premio di risultato

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 novembre 2020, n. 550
Imposta sostitutiva del 10% solo per risultati incrementali
In tema di «detassazione» del premio di risultato (articolo 1, commi da 182 a 189, legge 208/2015), qualora nel contratto aziendale venga attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale (di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; cfr. Dm 25 marzo 2016) è incerto alla data della sua sottoscrizione – in considerazione della variabilità dell'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione – l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l'imposta sostitutiva (dell'Irpef e delle relative addizionali) del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
Al riguardo, l'articolo 2, comma 2, del citato Dm, nello stabilire che i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, individua, con un'elencazione esemplificativa, alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.
Al termine del periodo previsto dal contratto, il cd. periodo congruo, ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di uno degli obiettivi indicati, costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato.
Non è, pertanto, sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione.
In ragione della funzione incentivante delle norme in esame, l'agenzia delle Entrate ritiene che il regime fiscale di favore possa applicarsi solo se gli obiettivi incrementali e i criteri di misurazione siano stati determinati – e contrattualizzati tra le parti – in anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, con la Rm 36/E/2020 è stato demandato all'azienda l'onere di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per applicare l'agevolazione.

Agevolazioni/Imprenditore agricolo professionale

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 novembre 2020, n. 551
Piccola proprietà contadina: decadenza dall'agevolazione
L'imprenditore agricolo che, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato di terreni da coltivare, è costretto a rivenderli: a) decade dai benefici previsti per la valorizzazione della piccola proprietà contadina. L'articolo 2, comma 4-bis, Dl 194/2009 stabilisce che «Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. (..) I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli odi condurli direttamente (..)». Inoltre, l'articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata Dpr 131/1986 (Tur) prevede che «se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta di registro è applicabile nella misura del 15 per cento»; b) ma compensa lo sconto fiscale ricevuto versando l'imposta di registro nella misura del 9% e non del 15%. La decadenza dalle agevolazioni per alienazione anticipata, infatti, non cambia la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) del contribuente. Detta qualifica consente, appunto, l'applicazione dell'aliquota del 9% per il recupero dell'imposta di registro pagata nella misura dell'1% sull'originario atto d'acquisto.
L'aliquota del 9%, continua l'agenzia, si applica sia nell'ipotesi di rinuncia alle agevolazioni, esercitata espressamente nell'atto di trasferimento, sia in quella di decadenza dai benefici per la cessione dei terreni prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto. A ben vedere, infatti, tale decadenza non determina un cambio di qualifica del venditore, che resta comunque imprenditore agricolo professionale. L'aliquota del 15% (articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur) è prevista, infatti, solo per i trasferimenti di terreni agricoli in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali.
Considerato che viene confermato che l'aliquota del 9% trova applicazione anche nel caso di decadenza, in conclusione la tassazione per il trasferimento di un terreno agricolo sarà la seguente: 1) catastale dell'1%, registro in misura fissa (200 euro) ed ipotecaria fissa (200 euro) se l'acquirente è uno Iap o un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola, che chiede in atto le agevolazioni Ppc;2) registro del 9%, catastale in misura fissa (50 euro) e ipotecaria fissa (50 euro) se l'acquirente è uno Iap e un coltivatore diretto che rinuncia in atto alle agevolazioni Ppc o che decade dai benefici; 3) registro del 15%, catastale in misura fissa (50 euro) e ipotecaria fissa (50 euro) se l'acquirente è un soggetto diverso dai precedenti.


Agevolazioni/Contributo a fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 20 novembre 2020
Fondo perduto ex decreti Ristori e Ristori bis: approvato il modello di istanza
Il provvedimento stabilisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per usufruire del contributo a fondo perduto riconosciuto a favore delle attività economiche «danneggiate» dall'articolo 1, Dl 137/2020 (decreto Ristori) e dall'articolo 2, Dl 149/2020 (decreto Ristori bis).
In particolare, viene approvato, con le relative istruzioni, il modello di istanza (allegato al provvedimento) che dev'essere inviato utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del sito delle Entrate. La trasmissione del modello può essere effettuata dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021.
L'erogazione del contributo, che spetta solo ai soggetti che hanno attivato la partita Iva prima del 25 ottobre 2020, avviene mediante accredito sul c/c del richiedente.


Contenzioso/Processo tributario

Dm 6 novembre 2020, GU 13 novembre 2020, n. 283
Processo tributario telematico: stabilite le specifiche tecniche
Il decreto, in vigore dal 1° giugno 2021 (dal 1° dicembre 2020 solo per le Commissioni tributarie provinciale di Roma e regionale del Lazio), stabilisce le regole tecnico-operative, applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie, relative a: redazione in formato digitale e deposito telematico dei provvedimenti del giudice; redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione; redazione e invio telematico degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice (norma che entra in vigore il 1° dicembre 2020); trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

Contenzioso/Processo tributario

Dm 11 novembre 2020, GU 16 novembre 2020, n. 285
Udienze «da remoto»: stabilite le regole tecniche
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef che individua le regole tecnico-operative per svolgere le udienze a distanza. A tal fine si dovrà utilizzare il programma informatico Skype for Business. La partecipazione all'udienza a distanza deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto.


Riscossione/Codice tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 18 novembre 2020, n. 71/E
Credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (Dta): codice tributo
Il codice tributo «6834» è stato confermato (Rm 57/E/2011; Dl 225/2010) ma ridenominato in «Credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate».
Grazie al fatto che il codice resta confermato, le società che hanno già effettuato compensazioni con il vecchio codice non dovranno rettificare il versamento con la procedura Civis, come pure le società che già stanno compensando crediti d'imposta scaturiti dall'applicazione del Dl 225/2010 non dovranno effettuare conteggi separati.
Il codice verrà utilizzato in compensazione senza limiti di importo (previsione che opera solo nei confronti del soggetto in capo al quale è sorto il credito e non anche in capo agli eventuali cessionari del credito; cfr. Cm 37/E/2012), tramite modello F24, per fruire del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate, di cui all'articolo 44-bis, Dl 30 aprile 2019, n. 34, e succ. modif. (la disposizione è stata sostituita dall'articolo 55, Dl 18/2020, modificato dall'articolo 72, Dl 140/2020).
Si ricorda che la possibilità è offerta alle società che cedono, a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, con mancato pagamento superiore a 90 giorni: in tal caso esse possono trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti indicati dalla stessa disposizione (perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti).
Con riferimento a tali crediti d'imposta, l'articolo 44-bis, comma 2, secondo periodo, Dl 34/2019 prevede: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Chi optasse per la compensazione in F24 utilizzerà – a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati – il codice tributo «6834».
Con riferimento all'opzione per la cessione del credito infragruppo (articolo 43-ter, Dpr 602/1973), o a terzi, l'agenzia ha ricordato che l'acquisto può avvenire esclusivamente al valore nominale e l'utilizzo potrà avvenire da parte del cessionario solo a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si è generata in capo al soggetto cedente.

Riscossione/Modello F24 Accise

Risoluzione agenzia delle Entrate 19 novembre 2020, n. 72/E
Compilazione del modello di pagamento: nuove regole
Sono variate – con decorrenza 27 novembre 2020 – le modalità di compilazione del modello F24 Accise in caso di pagamenti da effettuare con il codice tributo «5478», istituito dalla Rm 20 ottobre 2020, n. 67/E.
Il citato codice tributo è utilizzato per consentire il versamento, tramite il modello F24 Accise, della quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, ai sensi dell'articolo 217, comma 2, Dl 19 maggio 2020, n. 34. In proposito, tenuto conto che il versamento delle somme in questione avviene con cadenza quadrimestrale, con nota prot. n. 361352 del 26 ottobre 2020 l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto, ai fini di una più agevole identificazione dei pagamenti, che in relazione ai versamenti effettuati con il suddetto codice tributo venga indicato anche il quadrimestre di riferimento.
A tal fine si dispone che nel campo «mese» debba essere riportato, nel formato «MM»: il valore «01», se il versamento si riferisce al primo quadrimestre; il valore «02», se il versamento si riferisce al secondo quadrimestre; il valore «03», se il versamento si riferisce al terzo quadrimestre.

Riscossione/Codice tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 19 novembre 2020, n. 73/E
Registrazione di atti pubblici: codici per tributi ipotecari e catastali
Il documento istituisce nuovi codici tributo per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle imposte ipotecaria e catastale (e delle relative sanzioni) dovute per la registrazione degli atti privati.
I nuovi codici vanno ad aggiungersi, completando il quadro, a quelli relativi al Registro e al Bollo istituiti con la Rm 9/E/2020, al fine di dare attuazione al decreto Mef 8 novembre 2011 che ha previsto l'utilizzo del modello F24 per versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati, a partire dal 2 marzo 2020.
I nuovi codici sono i seguenti: 1555, «ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria»; 1556, «ATTI PRIVATI – Imposta catastale»; 1557, «ATTI PRIVATI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento».
Con la risoluzione in commento, inoltre, sono stati appositamente ridenominati i codici tributo collegati agli avvisi di liquidazione emessi dall'agenzia delle Entrate, in relazione alle stesse imposte. Anche questi erano già previsti con la Rm 16/E/2016 e la Rm 57/E/2018: A140 ridenominato «ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - somme liquidate dall'ufficio»; A141 ridenominato «ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale - somme liquidate dall'ufficio»; A149 ridenominato «ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall'ufficio».
Infine, l'agenzia ricorda che per le spese di notifica, relative agli avvisi in argomento, esiste lo specifico codice tributo 9400 «Spese di notifica per atti impositivi».