Finanza

Nuovi Pir più flessibili ma sarà decisivo l’accesso del retail

La misura del decreto Rilancio rubricata come «Incentivi per gli investimenti nell’economia reale» è una seria risposta all’esigenza di convogliare il risparmio verso l’economia reale. La norma promuove gli investimenti - sia in capitale di rischio sia in capitale di debito - nel mondo delle società non quotate, tramite la creazione di una nuova forma di Piano individuale di risparmio (Pir) che potrà essere costituito da ciascun contribuente in aggiunta a quello ordinario.

Viene meno, quindi, l’unicità dei Pir, con la possibilità per il costituente di duplicare i benefici fiscali (esenzione redditi finanziari e imposta di successione) ad essi sottesi attraverso la costituzione di un Pir ordinario e uno nuovo. La seconda novità è l’ampliamento del novero degli investimenti qualificati e del loro vincolo di concentrazione.

Si potranno considerare “investimenti qualificati” gli strumenti finanziari (anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle incluse negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati a tali imprese e da crediti delle medesime. Vengono perciò incluse tra gli investimenti qualificati anche fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.

Inoltre, in linea con le richieste degli operatori giunte ancor prima dell’emergenza Covid, si eleva al 20% il vincolo di concentrazione, con limiti all’entità degli investimenti pari a 150mila euro all’anno e a 1,5 milioni complessivamente.

Anche sul fronte dei proponenti la scelta del Governo è rendere lo strumento duttile, prevedendo un’ampia categoria di intermediari attraverso i quali poterlo costituire. Gli investimenti qualificati dei nuovi Pir potranno essere effettuati, infatti, oltre che tramite Oicr aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite Fia, quali, ad esempio: Eltif, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito.

Le ultime novità riguardano le disposizioni specifiche previste per i Pir costituiti tramite Oicr.

Il decreto rende più elastica l’applicazione dei vincoli di investimento, risolvendo alcune delle criticità sollevate dagli operatori del settore che da tempo recriminavano l’impossibilità - soprattutto per gli Eltif Pir compliant- di poterli soddisfare. In particolare, per tali soggetti:
si prevede che i vincoli di investimento debbano essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’Oicr;
considerando le dinamiche intercorrenti nel corso del periodo di gestione, i vincoli vengono meno quando l’Oicr inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori, o sono sospesi, fino a 12 mesi, in caso di raccolta di capitale aggiuntivo o di sua riduzione.

I punti da chiarire e confermare
Ora, in via interpretativa, dovrebbe essere chiarito in modo inequivoco che:
il nuovo Pir rappresenta un allargamento quantitativo e metodologico dei Pir ordinari realizzabile da veicoli aperti sottoscrivibili anche da investitori non professionali;
il nuovo comma 2-ter introdotto dal decreto Rilancio nell’articolo 13-bis del Dl 124/2109 fa partire il conteggio del periodo di detenzione dal momento in cui il capitale viene raccolto (ancorché non del tutto impiegato) per non allungare artificiosamente il periodo di illiquidità dell’investimento.

In sede regolamentare, inoltre, sarebbe opportuno permettere un più ampio accesso, magari in un perimetro di consulenza o delega di gestione, a forme di investimento alternative a clientela non professionale per una maggior diffusione di questi strumenti, in aggiunta alla specifica normativa Eltif, presso la clientela retail. Il tutto nell’ottica di avvicinare il risparmio degli italiani (che va protetto, non tassato) all’economia reale usando anche la leva fiscale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©