Controlli e liti

Canone tv in bolletta, ricorso ammissibile ma il prelievo resta

La sentenza 241/2/2020 della Ctr Piemonte: imposta legittima ma la natura tributaria consente l’impugnazione

di Andrea Taglioni

È ammissibile il ricorso avverso la fattura dell’energia elettrica con cui si contesta l’addebito del canone di abbonamento alla televisione. Pur non essendo l’atto impugnato incluso tra quelli per i quali è possibile proporre riscorso, la natura tributaria della pretesa ne determina non solo la devoluzione della questione alla cognizione del giudice tributario, ma anche l’ammissibilità dell’impugnazione. Ma, a prescindere dalla modalità con cui il canone viene riscosso rimane ferma, a meno che non ci siano i presupposti per l’esonero o l’esenzione, la legittimità della corresponsione dell’imposta. A questa conclusione è giunta la Ctr Piemonte con la sentenza 241/2/2020.

Ma facciamo un passo indietro. Dal 2016 tutti i titolari di un’utenza di energia elettrica con residenza anagrafica pagano il canone direttamente in bolletta. Questo perché con la legge di stabilità 2016 si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone, nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.
Dal nuovo quadro normativo era accaduto che svariati contribuenti impugnavano la pretesa tributaria contenuta nelle fatture di energia elettrica. In particolare, tra i motivi di ricorso, veniva eccepita la modalità di riscossone del canone nonché, violazione delle norme dello statuto del contribuente, della Costituzione e delle disposizioni unionali.

A seguito del rigetto del ricorso, ritenuto inammissibile dai giudici di primo grado, i contribuenti proponevano appello insistendo sull’ammissibilità del gravame e ribadendo le eccezione giuridiche sollevate con il ricorso introduttivo.

Sebbene la commissione regionale, contrariamente alla provinciale, abbia ritenuto che l’atto impugnato (le fatture) rientrasse tra quelli oggetto della giurisdizione tributaria, ha comunque ritenuto infondate tutte le altre questioni non ravvisando nessuna violazione soprattutto in relazione alla modalità con cui il canone viene riscosso.

Sotto questo aspetto i giudici chiarisco che la fonte normativa della debenza del tributo, da cui nasce l’obbligazione tributaria è in funzione dell’apparecchio televisivo che si presume posseduto in presenza di un contatore elettrico. E quindi, posto che la prestazione tributaria si fonda sulla legge, la modalità con cui l’imposta viene riscossa non determina una violazione delle normative a tutela dei contribuenti ne pregiudica la possibilità a quest’ultimi, laddove vi sono i presupposi, di tutelare i propri diritti. E questo a prescindere che nella riscossione del canone interviene un soggetto diverso rispetto all’amministrazione finanziaria.

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